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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 agosto 2023

Cassazione n. 25446/2023

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25928/2022Numero sezionale 3723/2023Numero di raccolta generale 25446/2023Data pubblicazione 30/08/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoMINORI* * CC* * Consigliere* * Consigliere ** * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25928/2022 * proposto da* * domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] CAVOURpresso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE rappresentatae difesa dall avvocato * * * comeda procura speciale in atti. ricorrentecontro* * * elettivamente domiciliato in* * che lo rappresenta e difendecome da procura speciale in atti. controricorrente* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25928/2022Numero sezionale 3723/2023Numero di raccolta generale 25446/2023avverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO di FIRENZE n.Data pubblicazione 30/08/20231532/2022 depositata il 20/07/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dalConsigliere * *RILEVATO CHE1.

Il Tribunale di Firenze su ricorso ex art.337 bis c.c.presentato da * * * in merito alle condizioni diaffidamento e di mantenimento del figlio minore * nato il30/4/2015 dalla relazione more uxorio con * * all esitodell espletamento della CTU psicologica da parte del dott. * etenuto conto dello stato di disoccupazione della madre con decretoin data 2/2/2022 ebbe a disporre l affido condiviso del minore concollocamento prevalente presso il padre e mantenimento ivi dellaresidenza regolando il diritto di visita e di permanenza pressociascun genitore in misura paritaria e la turnazione per i periodi estivie festivi pose inoltre a carico del padre l onere di corrispondere unassegno a * a titolo di contributo per il mantenimento del minoredi euro 1.000 00= mensili oltre * e di contribuire alle spesestraordinarie nella misura del 75%.La Corte di appello di Firenze dopo avere affermato che ilprovvedimento impugnato aveva valore sostanziale di sentenza harespinto il reclamo con cui * aveva dedotto la nullità della CTUchiedendo che venisse disposto l affido esclusivo del figlio presso disè la Corte di merito ha invece parzialmente accolto il reclamoincidentale di * * rideterminando in euro 750 00= mensilil assegno di mantenimento per il figlio posto a suo carico.* * ha proposto ricorso con un mezzo illustrato damemoria per la cassazione della sentenza della Corte fiorentinan.1532 depositata il 20/7/2022.* * * ha replicato con controricorso.CONSIDERATO CHE2 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25928/2022Numero sezionale 3723/2023Numero di raccolta generale 25446/20232.

Con l unico motivo la ricorrente denuncia l omesso esame diData pubblicazione 30/08/2023un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le partisegnatamente prospettando l omesso esame da parte della Corte diappello di circostanze decisive ai fini della validità della CTU e quindidella stessa sentenza che integralmente si fonda su di essa.La ricorrente ricorda di avere esposto alla Corte di merito che laCTU doveva ritenersi nulla perché il * tecnico non avevacorrettamente risposto al quesito con cui gli era stato espressamentechiesto di esprimersi sulle capacità di entrambi i genitori.

A pareredella ricorrente il CT aveva omesso di effettuare qualsiasi profilaturadelle personalità dei genitori e alla legittima contestazione fatta daldottor * aveva risposto che un simile accertamento nonrientrava nel quesito avendo ricevuto l incarico di esprimere ungiudizio solo sulle capacità genitoriali ne deduce che il CT non puòavere esaurientemente risposto al quesito perché a suo parere nonè possibile accertare le capacità genitoriali prescindendocompletamente dalle personalità degli stessi soggetti.* quindi che nel corso della consulenza erano statisomministrati dalla dott.ssa * i test * finalizzati proprioad individuare i tratti della personalità dei genitori e lamenta che il* d ufficio abbia omesso di allegare i risultati ed i relativischemi grafici con ciò dando luogo ad un altra causa di nullitàriferisce di avere provveduto essa stessa a tale incombenzaall udienza del 4/2/2022 e deduce che ciò avrebbe impedito algiudice di venire a conoscenza del disturbo narcisistico di personalitàda cui era affetto * * come evidenziato dal * diparte che ciò aveva contestato al * d ufficio senza chequesti avesse fornito una risposta scientifica sul punto ignorando gliesiti dei test *Si duole poi la ricorrente che il * d ufficio pur avendoproceduto alla registrazione delle sedute nonostante non vi fossetenuto non abbia poi depositato tutte le registrazioni ne deduce che3 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25928/2022Numero sezionale 3723/2023Numero di raccolta generale 25446/2023quanto riferito a registrazioni non depositate doveva ritenersi ai finiData pubblicazione 30/08/2023della procedura inesistente fol.10 del ric. .* che la posizione del minore non era stata benapprofondita e che non si sarebbe tenuto conto del suo disagioespone che la Corte di merito si sarebbe limitata a recepire leconclusioni del * d ufficio senza considerare nemmeno itest e gli schemi grafici relativi a * * che ella avevaprovveduto a depositare.3.1.

Il ricorso è inammissibile perché ripropone le doglianze giàsottoposte alla Corte di appello senza tenere conto che questa le haesaminate e ha statuito in merito.3.2.

Quanto alla questione relativa alla registrazione dellesedute la Corte di appello ha rimarcato che tale modalità operativanon era stata prescritta al * d ufficio ed era frutto di unasua iniziativa di guisa che il mancato deposito o la mancanza dialcuna registrazione non era tale da incidere sulla validità del mezzoprobatorio.Tale conclusione non solo non è stata impugnata ma risultacoerente con l arresto di questa Corte con il quale è stato chiaritoche la nullità della consulenza tecnica d ufficio consegue al mancatorispetto del principio del contraddittorio nell intero svolgimento delleoperazioni peritali in ragione del quale le attività dell ausiliariodevono essere espletate con la partecipazione di tutte le parti delprocesso * n.27773/2022 mentre la registrazione audio e/ovideo delle operazioni attiene alla mera documentazione dellestesse documentazione che può essere compiuta anche mediante laverbalizzazione.

Ne consegue che ove la registrazione non sia stataprescritta dal giudice al momento del conferimento dell incarico masia stata effettuata per iniziativa del CTU non può ritenersi dovutacon l effetto che la mancanza di tutto o parte delle registrazioni noninficia la regolarità della consulenza ove non sia in discussione –4 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25928/2022Numero sezionale 3723/2023Numero di raccolta generale 25446/2023come nel presente caso non è in discussione – che l attività sia stataData pubblicazione 30/08/2023compiuta e che sia avvenuta nel contraddittorio delle parti.3.3.

Quanto alla documentazione relativa ai test somministratidalla dott.ssa * rettamente la Corte di merito ha collocato laquestione nell ambito di quelle di merito attinenti all attendibilità edaffidabilità della CTU ha quindi puntualmente preso inconsiderazione le conclusioni che il consulente tecnico di parte ne hatratto in merito al disturbo narcisistico della personalità da cui a suoparere sarebbe afflitto * * e le ha motivatamentedisattese sia sul rilievo che tale disturbo non sarebbe sufficiente –anche ove riscontrato – ad inficiare le capacità genitoriali sia inragione delle conclusioni rassegnate dal * d ufficio sia inconsiderazione della certificazione in data 11/5/2022 della psicologadell * * Centro che ha attestato l assenza di ravvisabiliprecedenti disturbi di natura psichiatrica e di particolari disturbi dellapersonalità di * * sia con riferimento ad un episodio diasserite lesioni subite da * ad opera del convivente che la Cortedi appello ha ritenuto non sufficientemente chiarito in ragione dellacontraddittorietà delle circostanze riferite in diverse occasioni propriodalla *Orbene si tratta di una ampia ed argomentata motivazionefondata su plurime emergenze probatorie che la ricorrente nonaffronta nella sua complessiva portata restando fermasull interpretazione dei test avvalorata dal * di parte a ciòva aggiunto che * quanto alla certificazione rilasciata dallapsicologa dell * nulla ha osservato e che in merito al pretesoepisodio di lesioni non ha svolto una puntuale ed autosufficientecensura giacché non ha indicato quando ed in quale occasione ladenuncia del 4 gennaio 2021 venne sottoposta ai giudici di merito fol. 11 del ric. .3.4.

Quanto alle deduzioni in ordine alla incompletezza dei datiraccolti in merito alla condizione del minore va osservato che la5 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25928/2022Numero sezionale 3723/2023censura prescinde del tutto dalla statuizione impugnata che haNumero di raccolta generale 25446/2023totalmente disatteso la prospettazione fatta dal * adtai ppubablrictaezio ne 30/08/2023in ordine di una possibile sindrome dissociativa del minore avendorilevato – di contro – che il minore ben socializza con gli altri bambinied è positivamente inserito a scuola.

La censura in buona sostanzasi limita a sollecitare impropriamente il riesame del merito dellaquestione ora richiamata.4.

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata indispositivo.* dei dati identificativi in caso di diffusione delpresente provvedimento.* del contributo unificato ove dovuto * * U. n.23535/2019 .[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25928/2022Numero sezionale 3723/2023Numero di raccolta generale 25446/2023Data pubblicazione 30/08/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoMINORI* * CC* * Consigliere* * Consigliere ** * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25928/2022 * proposto da* * domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] CAVOURpresso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE rappresentatae difesa dall avvocato * * * comeda procura speciale in atti. ricorrentecontro* * * elettivamente domiciliato in* * che lo rappresenta e difendecome da procura speciale in atti. controricorrente* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25928/2022Numero sezionale 3723/2023Numero di raccolta generale 25446/2023avverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO di FIRENZE n.Data pubblicazione 30/08/20231532/2022 depositata il 20/07/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dalConsigliere * *RILEVATO CHE1.

Il Tribunale di Firenze su ricorso ex art.337 bis c.c.presentato da * * * in merito alle condizioni diaffidamento e di mantenimento del figlio minore * nato il30/4/2015 dalla relazione more uxorio con * * all esitodell espletamento della CTU psicologica da parte del dott. * etenuto conto dello stato di disoccupazione della madre con decretoin data 2/2/2022 ebbe a disporre l affido condiviso del minore concollocamento prevalente presso il padre e mantenimento ivi dellaresidenza regolando il diritto di visita e di permanenza pressociascun genitore in misura paritaria e la turnazione per i periodi estivie festivi pose inoltre a carico del padre l onere di corrispondere unassegno a * a titolo di contributo per il mantenimento del minoredi euro 1.000 00= mensili oltre * e di contribuire alle spesestraordinarie nella misura del 75%.La Corte di appello di Firenze dopo avere affermato che ilprovvedimento impugnato aveva valore sostanziale di sentenza harespinto il reclamo con cui * aveva dedotto la nullità della CTUchiedendo che venisse disposto l affido esclusivo del figlio presso disè la Corte di merito ha invece parzialmente accolto il reclamoincidentale di * * rideterminando in euro 750 00= mensilil assegno di mantenimento per il figlio posto a suo carico.* * ha proposto ricorso con un mezzo illustrato damemoria per la cassazione della sentenza della Corte fiorentinan.1532 depositata il 20/7/2022.* * * ha replicato con controricorso.CONSIDERATO CHE2 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25928/2022Numero sezionale 3723/2023Numero di raccolta generale 25446/20232.

Con l unico motivo la ricorrente denuncia l omesso esame diData pubblicazione 30/08/2023un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le partisegnatamente prospettando l omesso esame da parte della Corte diappello di circostanze decisive ai fini della validità della CTU e quindidella stessa sentenza che integralmente si fonda su di essa.La ricorrente ricorda di avere esposto alla Corte di merito che laCTU doveva ritenersi nulla perché il * tecnico non avevacorrettamente risposto al quesito con cui gli era stato espressamentechiesto di esprimersi sulle capacità di entrambi i genitori.

A pareredella ricorrente il CT aveva omesso di effettuare qualsiasi profilaturadelle personalità dei genitori e alla legittima contestazione fatta daldottor * aveva risposto che un simile accertamento nonrientrava nel quesito avendo ricevuto l incarico di esprimere ungiudizio solo sulle capacità genitoriali ne deduce che il CT non puòavere esaurientemente risposto al quesito perché a suo parere nonè possibile accertare le capacità genitoriali prescindendocompletamente dalle personalità degli stessi soggetti.* quindi che nel corso della consulenza erano statisomministrati dalla dott.ssa * i test * finalizzati proprioad individuare i tratti della personalità dei genitori e lamenta che il* d ufficio abbia omesso di allegare i risultati ed i relativischemi grafici con ciò dando luogo ad un altra causa di nullitàriferisce di avere provveduto essa stessa a tale incombenzaall udienza del 4/2/2022 e deduce che ciò avrebbe impedito algiudice di venire a conoscenza del disturbo narcisistico di personalitàda cui era affetto * * come evidenziato dal * diparte che ciò aveva contestato al * d ufficio senza chequesti avesse fornito una risposta scientifica sul punto ignorando gliesiti dei test *Si duole poi la ricorrente che il * d ufficio pur avendoproceduto alla registrazione delle sedute nonostante non vi fossetenuto non abbia poi depositato tutte le registrazioni ne deduce che3 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25928/2022Numero sezionale 3723/2023Numero di raccolta generale 25446/2023quanto riferito a registrazioni non depositate doveva ritenersi ai finiData pubblicazione 30/08/2023della procedura inesistente fol.10 del ric. .* che la posizione del minore non era stata benapprofondita e che non si sarebbe tenuto conto del suo disagioespone che la Corte di merito si sarebbe limitata a recepire leconclusioni del * d ufficio senza considerare nemmeno itest e gli schemi grafici relativi a * * che ella avevaprovveduto a depositare.3.1.

Il ricorso è inammissibile perché ripropone le doglianze giàsottoposte alla Corte di appello senza tenere conto che questa le haesaminate e ha statuito in merito.3.2.

Quanto alla questione relativa alla registrazione dellesedute la Corte di appello ha rimarcato che tale modalità operativanon era stata prescritta al * d ufficio ed era frutto di unasua iniziativa di guisa che il mancato deposito o la mancanza dialcuna registrazione non era tale da incidere sulla validità del mezzoprobatorio.Tale conclusione non solo non è stata impugnata ma risultacoerente con l arresto di questa Corte con il quale è stato chiaritoche la nullità della consulenza tecnica d ufficio consegue al mancatorispetto del principio del contraddittorio nell intero svolgimento delleoperazioni peritali in ragione del quale le attività dell ausiliariodevono essere espletate con la partecipazione di tutte le parti delprocesso * n.27773/2022 mentre la registrazione audio e/ovideo delle operazioni attiene alla mera documentazione dellestesse documentazione che può essere compiuta anche mediante laverbalizzazione.

Ne consegue che ove la registrazione non sia stataprescritta dal giudice al momento del conferimento dell incarico masia stata effettuata per iniziativa del CTU non può ritenersi dovutacon l effetto che la mancanza di tutto o parte delle registrazioni noninficia la regolarità della consulenza ove non sia in discussione –4 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25928/2022Numero sezionale 3723/2023Numero di raccolta generale 25446/2023come nel presente caso non è in discussione – che l attività sia stataData pubblicazione 30/08/2023compiuta e che sia avvenuta nel contraddittorio delle parti.3.3.

Quanto alla documentazione relativa ai test somministratidalla dott.ssa * rettamente la Corte di merito ha collocato laquestione nell ambito di quelle di merito attinenti all attendibilità edaffidabilità della CTU ha quindi puntualmente preso inconsiderazione le conclusioni che il consulente tecnico di parte ne hatratto in merito al disturbo narcisistico della personalità da cui a suoparere sarebbe afflitto * * e le ha motivatamentedisattese sia sul rilievo che tale disturbo non sarebbe sufficiente –anche ove riscontrato – ad inficiare le capacità genitoriali sia inragione delle conclusioni rassegnate dal * d ufficio sia inconsiderazione della certificazione in data 11/5/2022 della psicologadell * * Centro che ha attestato l assenza di ravvisabiliprecedenti disturbi di natura psichiatrica e di particolari disturbi dellapersonalità di * * sia con riferimento ad un episodio diasserite lesioni subite da * ad opera del convivente che la Cortedi appello ha ritenuto non sufficientemente chiarito in ragione dellacontraddittorietà delle circostanze riferite in diverse occasioni propriodalla *Orbene si tratta di una ampia ed argomentata motivazionefondata su plurime emergenze probatorie che la ricorrente nonaffronta nella sua complessiva portata restando fermasull interpretazione dei test avvalorata dal * di parte a ciòva aggiunto che * quanto alla certificazione rilasciata dallapsicologa dell * nulla ha osservato e che in merito al pretesoepisodio di lesioni non ha svolto una puntuale ed autosufficientecensura giacché non ha indicato quando ed in quale occasione ladenuncia del 4 gennaio 2021 venne sottoposta ai giudici di merito fol. 11 del ric. .3.4.

Quanto alle deduzioni in ordine alla incompletezza dei datiraccolti in merito alla condizione del minore va osservato che la5 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25928/2022Numero sezionale 3723/2023censura prescinde del tutto dalla statuizione impugnata che haNumero di raccolta generale 25446/2023totalmente disatteso la prospettazione fatta dal * adtai ppubablrictaezio ne 30/08/2023in ordine di una possibile sindrome dissociativa del minore avendorilevato – di contro – che il minore ben socializza con gli altri bambinied è positivamente inserito a scuola.

La censura in buona sostanzasi limita a sollecitare impropriamente il riesame del merito dellaquestione ora richiamata.4.

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata indispositivo.* dei dati identificativi in caso di diffusione delpresente provvedimento.* del contributo unificato ove dovuto * * U. n.23535/2019 . * Dichiara inammissibile il ricorso Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali cheliquida in euro 3.000 00= oltre euro 200 00= per esborsi spesegenerali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessoridi legge Dispone che ai sensi del * n. 198 del 2003 siano omessile generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione delpresente provvedimento Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte della ricorrente ai sensi del * n. 115 del2002 art. 13 comma 1 quater nel testo introdotto dalla L. n. 228del 2012 art. 1 comma 17 di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato in misura pari a quello ove dovuto per ilricorso a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis.Così deciso in Roma l 11 luglio 2023.Il Presidente6 di 6* ** Dichiara inammissibile il ricorso Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali cheliquida in euro 3.000 00= oltre euro 200 00= per esborsi spesegenerali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessoridi legge Dispone che ai sensi del * n. 198 del 2003 siano omessile generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione delpresente provvedimento Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte della ricorrente ai sensi del * n. 115 del2002 art. 13 comma 1 quater nel testo introdotto dalla L. n. 228del 2012 art. 1 comma 17 di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato in misura pari a quello ove dovuto per ilricorso a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis.Così deciso in Roma l 11 luglio 2023.Il Presidente6 di 6* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25928/2022Numero sezionale 3723/2023Numero di raccolta generale 25446/2023Data pubblicazione 30/08/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoMINORI* * CC* * Consigliere* * Consigliere ** * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25928/2022 * proposto da* * domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] CAVOURpresso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE rappresentatae difesa dall avvocato * * * comeda procura speciale in atti. ricorrentecontro* * * elettivamente domiciliato in* * che lo rappresenta e difendecome da procura speciale in atti. controricorrente* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25928/2022Numero sezionale 3723/2023Numero di raccolta generale 25446/2023avverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO di FIRENZE n.Data pubblicazione 30/08/20231532/2022 depositata il 20/07/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dalConsigliere * *RILEVATO CHE1. Il Tribunale di Firenze su ricorso ex art.337 bis c.c.presentato da * * * in merito alle condizioni diaffidamento e di mantenimento del figlio minore * nato il30/4/2015 dalla relazione more uxorio con * * all esitodell espletamento della CTU psicologica da parte del dott. * etenuto conto dello stato di disoccupazione della madre con decretoin data 2/2/2022 ebbe a disporre l affido condiviso del minore concollocamento prevalente presso il padre e mantenimento ivi dellaresidenza regolando il diritto di visita e di permanenza pressociascun genitore in misura paritaria e la turnazione per i periodi estivie festivi pose inoltre a carico del padre l onere di corrispondere unassegno a * a titolo di contributo per il mantenimento del minoredi euro 1.000 00= mensili oltre * e di contribuire alle spesestraordinarie nella misura del 75%.La Corte di appello di Firenze dopo avere affermato che ilprovvedimento impugnato aveva valore sostanziale di sentenza harespinto il reclamo con cui * aveva dedotto la nullità della CTUchiedendo che venisse disposto l affido esclusivo del figlio presso disè la Corte di merito ha invece parzialmente accolto il reclamoincidentale di * * rideterminando in euro 750 00= mensilil assegno di mantenimento per il figlio posto a suo carico.* * ha proposto ricorso con un mezzo illustrato damemoria per la cassazione della sentenza della Corte fiorentinan.1532 depositata il 20/7/2022.* * * ha replicato con controricorso.CONSIDERATO CHE2 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25928/2022Numero sezionale 3723/2023Numero di raccolta generale 25446/20232. Con l unico motivo la ricorrente denuncia l omesso esame diData pubblicazione 30/08/2023un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le partisegnatamente prospettando l omesso esame da parte della Corte diappello di circostanze decisive ai fini della validità della CTU e quindidella stessa sentenza che integralmente si fonda su di essa.La ricorrente ricorda di avere esposto alla Corte di merito che laCTU doveva ritenersi nulla perché il * tecnico non avevacorrettamente risposto al quesito con cui gli era stato espressamentechiesto di esprimersi sulle capacità di entrambi i genitori. A pareredella ricorrente il CT aveva omesso di effettuare qualsiasi profilaturadelle personalità dei genitori e alla legittima contestazione fatta daldottor * aveva risposto che un simile accertamento nonrientrava nel quesito avendo ricevuto l incarico di esprimere ungiudizio solo sulle capacità genitoriali ne deduce che il CT non puòavere esaurientemente risposto al quesito perché a suo parere nonè possibile accertare le capacità genitoriali prescindendocompletamente dalle personalità degli stessi soggetti.* quindi che nel corso della consulenza erano statisomministrati dalla dott.ssa * i test * finalizzati proprioad individuare i tratti della personalità dei genitori e lamenta che il* d ufficio abbia omesso di allegare i risultati ed i relativischemi grafici con ciò dando luogo ad un altra causa di nullitàriferisce di avere provveduto essa stessa a tale incombenzaall udienza del 4/2/2022 e deduce che ciò avrebbe impedito algiudice di venire a conoscenza del disturbo narcisistico di personalitàda cui era affetto * * come evidenziato dal * diparte che ciò aveva contestato al * d ufficio senza chequesti avesse fornito una risposta scientifica sul punto ignorando gliesiti dei test *Si duole poi la ricorrente che il * d ufficio pur avendoproceduto alla registrazione delle sedute nonostante non vi fossetenuto non abbia poi depositato tutte le registrazioni ne deduce che3 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25928/2022Numero sezionale 3723/2023Numero di raccolta generale 25446/2023quanto riferito a registrazioni non depositate doveva ritenersi ai finiData pubblicazione 30/08/2023della procedura inesistente fol.10 del ric. .* che la posizione del minore non era stata benapprofondita e che non si sarebbe tenuto conto del suo disagioespone che la Corte di merito si sarebbe limitata a recepire leconclusioni del * d ufficio senza considerare nemmeno itest e gli schemi grafici relativi a * * che ella avevaprovveduto a depositare.3.1. Il ricorso è inammissibile perché ripropone le doglianze giàsottoposte alla Corte di appello senza tenere conto che questa le haesaminate e ha statuito in merito.3.2. Quanto alla questione relativa alla registrazione dellesedute la Corte di appello ha rimarcato che tale modalità operativanon era stata prescritta al * d ufficio ed era frutto di unasua iniziativa di guisa che il mancato deposito o la mancanza dialcuna registrazione non era tale da incidere sulla validità del mezzoprobatorio.Tale conclusione non solo non è stata impugnata ma risultacoerente con l arresto di questa Corte con il quale è stato chiaritoche la nullità della consulenza tecnica d ufficio consegue al mancatorispetto del principio del contraddittorio nell intero svolgimento delleoperazioni peritali in ragione del quale le attività dell ausiliariodevono essere espletate con la partecipazione di tutte le parti delprocesso * n.27773/2022 mentre la registrazione audio e/ovideo delle operazioni attiene alla mera documentazione dellestesse documentazione che può essere compiuta anche mediante laverbalizzazione. Ne consegue che ove la registrazione non sia stataprescritta dal giudice al momento del conferimento dell incarico masia stata effettuata per iniziativa del CTU non può ritenersi dovutacon l effetto che la mancanza di tutto o parte delle registrazioni noninficia la regolarità della consulenza ove non sia in discussione –4 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25928/2022Numero sezionale 3723/2023Numero di raccolta generale 25446/2023come nel presente caso non è in discussione – che l attività sia stataData pubblicazione 30/08/2023compiuta e che sia avvenuta nel contraddittorio delle parti.3.3. Quanto alla documentazione relativa ai test somministratidalla dott.ssa * rettamente la Corte di merito ha collocato laquestione nell ambito di quelle di merito attinenti all attendibilità edaffidabilità della CTU ha quindi puntualmente preso inconsiderazione le conclusioni che il consulente tecnico di parte ne hatratto in merito al disturbo narcisistico della personalità da cui a suoparere sarebbe afflitto * * e le ha motivatamentedisattese sia sul rilievo che tale disturbo non sarebbe sufficiente –anche ove riscontrato – ad inficiare le capacità genitoriali sia inragione delle conclusioni rassegnate dal * d ufficio sia inconsiderazione della certificazione in data 11/5/2022 della psicologadell * * Centro che ha attestato l assenza di ravvisabiliprecedenti disturbi di natura psichiatrica e di particolari disturbi dellapersonalità di * * sia con riferimento ad un episodio diasserite lesioni subite da * ad opera del convivente che la Cortedi appello ha ritenuto non sufficientemente chiarito in ragione dellacontraddittorietà delle circostanze riferite in diverse occasioni propriodalla *Orbene si tratta di una ampia ed argomentata motivazionefondata su plurime emergenze probatorie che la ricorrente nonaffronta nella sua complessiva portata restando fermasull interpretazione dei test avvalorata dal * di parte a ciòva aggiunto che * quanto alla certificazione rilasciata dallapsicologa dell * nulla ha osservato e che in merito al pretesoepisodio di lesioni non ha svolto una puntuale ed autosufficientecensura giacché non ha indicato quando ed in quale occasione ladenuncia del 4 gennaio 2021 venne sottoposta ai giudici di merito fol. 11 del ric. .3.4. Quanto alle deduzioni in ordine alla incompletezza dei datiraccolti in merito alla condizione del minore va osservato che la5 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25928/2022Numero sezionale 3723/2023censura prescinde del tutto dalla statuizione impugnata che haNumero di raccolta generale 25446/2023totalmente disatteso la prospettazione fatta dal * adtai ppubablrictaezio ne 30/08/2023in ordine di una possibile sindrome dissociativa del minore avendorilevato – di contro – che il minore ben socializza con gli altri bambinied è positivamente inserito a scuola. La censura in buona sostanzasi limita a sollecitare impropriamente il riesame del merito dellaquestione ora richiamata.4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata indispositivo.* dei dati identificativi in caso di diffusione delpresente provvedimento.* del contributo unificato ove dovuto * * U. n.23535/2019 .[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25928/2022Numero sezionale 3723/2023Numero di raccolta generale 25446/2023Data pubblicazione 30/08/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoMINORI* * CC* * Consigliere* * Consigliere ** * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25928/2022 * proposto da* * domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] CAVOURpresso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE rappresentatae difesa dall avvocato * * * comeda procura speciale in atti. ricorrentecontro* * * elettivamente domiciliato in* * che lo rappresenta e difendecome da procura speciale in atti. controricorrente* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25928/2022Numero sezionale 3723/2023Numero di raccolta generale 25446/2023avverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO di FIRENZE n.Data pubblicazione 30/08/20231532/2022 depositata il 20/07/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dalConsigliere * *RILEVATO CHE1. Il Tribunale di Firenze su ricorso ex art.337 bis c.c.presentato da * * * in merito alle condizioni diaffidamento e di mantenimento del figlio minore * nato il30/4/2015 dalla relazione more uxorio con * * all esitodell espletamento della CTU psicologica da parte del dott. * etenuto conto dello stato di disoccupazione della madre con decretoin data 2/2/2022 ebbe a disporre l affido condiviso del minore concollocamento prevalente presso il padre e mantenimento ivi dellaresidenza regolando il diritto di visita e di permanenza pressociascun genitore in misura paritaria e la turnazione per i periodi estivie festivi pose inoltre a carico del padre l onere di corrispondere unassegno a * a titolo di contributo per il mantenimento del minoredi euro 1.000 00= mensili oltre * e di contribuire alle spesestraordinarie nella misura del 75%.La Corte di appello di Firenze dopo avere affermato che ilprovvedimento impugnato aveva valore sostanziale di sentenza harespinto il reclamo con cui * aveva dedotto la nullità della CTUchiedendo che venisse disposto l affido esclusivo del figlio presso disè la Corte di merito ha invece parzialmente accolto il reclamoincidentale di * * rideterminando in euro 750 00= mensilil assegno di mantenimento per il figlio posto a suo carico.* * ha proposto ricorso con un mezzo illustrato damemoria per la cassazione della sentenza della Corte fiorentinan.1532 depositata il 20/7/2022.* * * ha replicato con controricorso.CONSIDERATO CHE2 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25928/2022Numero sezionale 3723/2023Numero di raccolta generale 25446/20232. Con l unico motivo la ricorrente denuncia l omesso esame diData pubblicazione 30/08/2023un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le partisegnatamente prospettando l omesso esame da parte della Corte diappello di circostanze decisive ai fini della validità della CTU e quindidella stessa sentenza che integralmente si fonda su di essa.La ricorrente ricorda di avere esposto alla Corte di merito che laCTU doveva ritenersi nulla perché il * tecnico non avevacorrettamente risposto al quesito con cui gli era stato espressamentechiesto di esprimersi sulle capacità di entrambi i genitori. A pareredella ricorrente il CT aveva omesso di effettuare qualsiasi profilaturadelle personalità dei genitori e alla legittima contestazione fatta daldottor * aveva risposto che un simile accertamento nonrientrava nel quesito avendo ricevuto l incarico di esprimere ungiudizio solo sulle capacità genitoriali ne deduce che il CT non puòavere esaurientemente risposto al quesito perché a suo parere nonè possibile accertare le capacità genitoriali prescindendocompletamente dalle personalità degli stessi soggetti.* quindi che nel corso della consulenza erano statisomministrati dalla dott.ssa * i test * finalizzati proprioad individuare i tratti della personalità dei genitori e lamenta che il* d ufficio abbia omesso di allegare i risultati ed i relativischemi grafici con ciò dando luogo ad un altra causa di nullitàriferisce di avere provveduto essa stessa a tale incombenzaall udienza del 4/2/2022 e deduce che ciò avrebbe impedito algiudice di venire a conoscenza del disturbo narcisistico di personalitàda cui era affetto * * come evidenziato dal * diparte che ciò aveva contestato al * d ufficio senza chequesti avesse fornito una risposta scientifica sul punto ignorando gliesiti dei test *Si duole poi la ricorrente che il * d ufficio pur avendoproceduto alla registrazione delle sedute nonostante non vi fossetenuto non abbia poi depositato tutte le registrazioni ne deduce che3 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25928/2022Numero sezionale 3723/2023Numero di raccolta generale 25446/2023quanto riferito a registrazioni non depositate doveva ritenersi ai finiData pubblicazione 30/08/2023della procedura inesistente fol.10 del ric. .* che la posizione del minore non era stata benapprofondita e che non si sarebbe tenuto conto del suo disagioespone che la Corte di merito si sarebbe limitata a recepire leconclusioni del * d ufficio senza considerare nemmeno itest e gli schemi grafici relativi a * * che ella avevaprovveduto a depositare.3.1. Il ricorso è inammissibile perché ripropone le doglianze giàsottoposte alla Corte di appello senza tenere conto che questa le haesaminate e ha statuito in merito.3.2. Quanto alla questione relativa alla registrazione dellesedute la Corte di appello ha rimarcato che tale modalità operativanon era stata prescritta al * d ufficio ed era frutto di unasua iniziativa di guisa che il mancato deposito o la mancanza dialcuna registrazione non era tale da incidere sulla validità del mezzoprobatorio.Tale conclusione non solo non è stata impugnata ma risultacoerente con l arresto di questa Corte con il quale è stato chiaritoche la nullità della consulenza tecnica d ufficio consegue al mancatorispetto del principio del contraddittorio nell intero svolgimento delleoperazioni peritali in ragione del quale le attività dell ausiliariodevono essere espletate con la partecipazione di tutte le parti delprocesso * n.27773/2022 mentre la registrazione audio e/ovideo delle operazioni attiene alla mera documentazione dellestesse documentazione che può essere compiuta anche mediante laverbalizzazione. Ne consegue che ove la registrazione non sia stataprescritta dal giudice al momento del conferimento dell incarico masia stata effettuata per iniziativa del CTU non può ritenersi dovutacon l effetto che la mancanza di tutto o parte delle registrazioni noninficia la regolarità della consulenza ove non sia in discussione –4 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25928/2022Numero sezionale 3723/2023Numero di raccolta generale 25446/2023come nel presente caso non è in discussione – che l attività sia stataData pubblicazione 30/08/2023compiuta e che sia avvenuta nel contraddittorio delle parti.3.3. Quanto alla documentazione relativa ai test somministratidalla dott.ssa * rettamente la Corte di merito ha collocato laquestione nell ambito di quelle di merito attinenti all attendibilità edaffidabilità della CTU ha quindi puntualmente preso inconsiderazione le conclusioni che il consulente tecnico di parte ne hatratto in merito al disturbo narcisistico della personalità da cui a suoparere sarebbe afflitto * * e le ha motivatamentedisattese sia sul rilievo che tale disturbo non sarebbe sufficiente –anche ove riscontrato – ad inficiare le capacità genitoriali sia inragione delle conclusioni rassegnate dal * d ufficio sia inconsiderazione della certificazione in data 11/5/2022 della psicologadell * * Centro che ha attestato l assenza di ravvisabiliprecedenti disturbi di natura psichiatrica e di particolari disturbi dellapersonalità di * * sia con riferimento ad un episodio diasserite lesioni subite da * ad opera del convivente che la Cortedi appello ha ritenuto non sufficientemente chiarito in ragione dellacontraddittorietà delle circostanze riferite in diverse occasioni propriodalla *Orbene si tratta di una ampia ed argomentata motivazionefondata su plurime emergenze probatorie che la ricorrente nonaffronta nella sua complessiva portata restando fermasull interpretazione dei test avvalorata dal * di parte a ciòva aggiunto che * quanto alla certificazione rilasciata dallapsicologa dell * nulla ha osservato e che in merito al pretesoepisodio di lesioni non ha svolto una puntuale ed autosufficientecensura giacché non ha indicato quando ed in quale occasione ladenuncia del 4 gennaio 2021 venne sottoposta ai giudici di merito fol. 11 del ric. .3.4. Quanto alle deduzioni in ordine alla incompletezza dei datiraccolti in merito alla condizione del minore va osservato che la5 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25928/2022Numero sezionale 3723/2023censura prescinde del tutto dalla statuizione impugnata che haNumero di raccolta generale 25446/2023totalmente disatteso la prospettazione fatta dal * adtai ppubablrictaezio ne 30/08/2023in ordine di una possibile sindrome dissociativa del minore avendorilevato – di contro – che il minore ben socializza con gli altri bambinied è positivamente inserito a scuola. La censura in buona sostanzasi limita a sollecitare impropriamente il riesame del merito dellaquestione ora richiamata.4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata indispositivo.* dei dati identificativi in caso di diffusione delpresente provvedimento.* del contributo unificato ove dovuto * * U. n.23535/2019 . * Dichiara inammissibile il ricorso Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali cheliquida in euro 3.000 00= oltre euro 200 00= per esborsi spesegenerali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessoridi legge Dispone che ai sensi del * n. 198 del 2003 siano omessile generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione delpresente provvedimento Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte della ricorrente ai sensi del * n. 115 del2002 art. 13 comma 1 quater nel testo introdotto dalla L. n. 228del 2012 art. 1 comma 17 di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato in misura pari a quello ove dovuto per ilricorso a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis.Così deciso in Roma l 11 luglio 2023.Il Presidente6 di 6* ** Dichiara inammissibile il ricorso Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali cheliquida in euro 3.000 00= oltre euro 200 00= per esborsi spesegenerali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessoridi legge Dispone che ai sensi del * n. 198 del 2003 siano omessile generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione delpresente provvedimento Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte della ricorrente ai sensi del * n. 115 del2002 art. 13 comma 1 quater nel testo introdotto dalla L. n. 228del 2012 art. 1 comma 17 di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato in misura pari a quello ove dovuto per ilricorso a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis.Così deciso in Roma l 11 luglio 2023.Il Presidente6 di 6* *
Sentenza Cassazione n. 25446/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris