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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14305/2026

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osuè Furnari, come in atti domiciliato,RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore,INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 9574/21 della Commissione TributariaRegionale della [OSCURATO:PERSONA], pubblicata in data 28 ottobre 2021.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.1.

Con sentenza n. 9574/21, pubblicata in data 28 ottobre2021, la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] haaccolto parzialmente -e, segnatamente, con riferimento allaNumero registro generale 1419/2022Numero sezionale 3202/2026Numero di raccolta generale 14305/2026Data pubblicazione 14/05/2026tariffa applicata, da calcolare in relazione all’ultimavalidamente approvata- il ricorso della [OSCURATO:PERSONA].p.a. -ora [OSCURATO:SOCIETA].- avverso la sentenza n. 142/17della [OSCURATO:PERSONA] di Catania, con laquale era stato accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] SalvatorePappalardo, titolare dell’impresa individuale Euromobili di A.Pappalardo, avverso un avviso di accertamento TIA, anno2005, relativo ad un immobile, destinato a negozio, ubicato inSanta Maria di Licodia (CT).2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione avverso la suddetta sentenza, affidandonel’accoglimento a sette motivi di impugnazione.3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non si è costituita in giudizio,rimanendo intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso -che, nei singoli motivi di cui si compone, evocain maniera cumulativa, impropriamente e, talvolta,ingiustificatamente, diverse tipologie di vizi, quali contemplatedall’art. 360, primo comma, num. 3, 4 e 5, c.p.c.- è infondatoed, in quanto tale, non merita accoglimento.2.

Con il primo motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, 4 e 5, c.p.c., ha dedotto la carenza dimotivazione dell’atto impugnato e la violazione dell’art. 112c.p.c., “per travisamento dei fatti”, in quanto la corte regionalesiciliana aveva reputato adeguatamente motivato l’avviso diaccertamento, che conteneva solamente i dati catastali,reputando le sue deficienze, quali elencate dai giudici di primogrado, in particolare, con riferimento all’indicazione della tariffaapplicabile, estranee al thema decidendum, per non avere ilcontribuente sollevato la relativa eccezione, finendo perNumero registro generale 1419/2022Numero sezionale 3202/2026Numero di raccolta generale 14305/2026Data pubblicazione 14/05/2026“sanare” tale atto, attraverso l’affermata applicazione di unatariffa -l’ultima validamente approvata- della quale non erarinvenibile, in esso, alcuna menzione.Con il secondo motivo -esaminabile congiuntamente a quelloche precede per la correlazione delle questioni che agitano- ilricorrente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, 4 e 5,c.p.c., ha prospettato la violazione o falsa applicazione dell’art.42 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 7 legge n. 212 del 2000,per essere stato l’atto impugnato integrato nella motivazione,con riferimento alla tariffa applicabile, dalla CommissioneTributaria Regionale della [OSCURATO:PERSONA], la quale -contrariamente aquanto avrebbe dovuto fare e ad onta del vizio motivazionaledel quale il suddetto atto era affetto- aveva specificato qualedovesse essere la tariffa applicabile.3.

I motivi sono, per certi aspetti, inammissibili e, per altri,infondati.3.1.

Essi, infatti, non colgono a pieno la ratio decidendi cheha ispirato, nella formazione del convincimento trasfuso neldecisum, i giudici di secondo grado, i quali, con riguardo allatariffa applicabile, lungi dall’inquadrare -e dal trattare- il temanell’ambito della motivazione dell’avviso di accertamento,hanno ritenuto infondata l’eccezione -ulteriore e diversarispetto a quella imperniata sul prefato vizio motivazionale-tendente ad ottenere l’annullamento dell’atto per il fatto che“la tariffa non sarebbe stata validamente approvata”,evidenziando come la censura non fosse stata proposta con imotivi di impugnazione -circostanza che corrisponde al vero,non avendo il ricorrente fatto alcun accenno ad essa, nemmenonella parte delle sue doglianze relative alla motivazionedell’atto impugnato (cfr. il ricorso proposto davanti allaNumero registro generale 1419/2022Numero sezionale 3202/2026Numero di raccolta generale 14305/2026Data pubblicazione 14/05/2026Commissione Tributaria Provinciale di Catania, alle pagg. 2 e3)- e come fosse, comunque, suscettibile di essere applicata“l’ultima tariffa validamente approvata” (cfr. la sentenzaimpugnata, a pag. 4).La corte territoriale, alteris verbis, non ha reputato carentela motivazione, integrandola, ma ha considerato nuova laquestione inerente all’approvazione di una valida tariffa(circostanza della quale è consapevole anche il contribuente, ilquale, nel costituirsi in giudizio in sede di appello, ha fattopresente -e non con riferimento al tema della motivazionedell’atto impugnato- che l’autorità giudiziaria adita in primecure aveva rilevato l’insussistenza di “atti deliberativi anterioriall’anno d’imposta”, come è possibile evincere dalla memoriacostitutiva, a pag. 3), precisando che sarebbe dovuta essereapplicata l’ultima tariffa validamente approvata, sulla scorta,peraltro, di un ragionamento nemmeno censurato -sul pianodella correttezza giuridica- dal ricorrente e che effettivamentesi rivela, invero, pienamente condivisibile (cfr. Cass., sez. un.,n. 8278/08).3.2.

Quanto alla motivazione dell’avviso di accertamento,invece, la corte territoriale -a riprova, in parte qua,dell’infondatezza dei motivi in parola- l’ha reputata (cfr. lasentenza impugnata, a pag. 3), del tutto congrua, per lanatura analitica dei dati elencati nell’atto, in cui sonoannoverati non solo quelli catastali dell’immobile, ma anchequelli inerenti alla “categoria”, alla “descrizione del bene”, allasua “superficie” ed all’ammontare della “tariffa dovuta” (cfr.allegato al fascicolo del contribuente, l’avviso di accertamento,alle pagg. 1 e 2, in cui è rinvenibile, tra l’altro, anche unriferimento al “regolamento per l’applicazione della tariffa perNumero registro generale 1419/2022Numero sezionale 3202/2026Numero di raccolta generale 14305/2026Data pubblicazione 14/05/2026la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani” ed alle“deliberazioni relative all’applicazione delle tariffe”), in virtù diun accertamento coerente con gli elementi fattuali rinvenientinella documentazione acquisita agli atti ed immune da vizi,vieppiù tenendo a mente che, essendo stato originato -ilsuddetto accertamento- da un’omessa dichiarazione da partedel contribuente, i dati menzionati nell’atto impugnato sono deltutto idonei ad esplicitare la pretesa tributaria esercitata neisuoi confronti.Non è superfluo rimarcare, a tal proposito, che l’obbligo dimotivazione è soddisfatto ogni qualvolta l’amministrazioneabbia indicato gli elementi costitutivi ed essenziali della pretesatributaria, restando affidate al giudizio di impugnazionedell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fattistessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa.

In questaprospettiva, l’amministrazione non ha nemmeno l’obbligo diasseverare, in sede di redazione dell’avviso di accertamento,gli elementi sui quali la verifica è fondata (cfr. Cass. n.34906/24), tanto è vero che, ai fini della validità dell’atto, nonrilevano neppure l’omessa allegazione di un documento o lamancata ostensione di esso se la motivazione, anchenell’ipotesi in cui avvenga per relationem, sia comunquesufficiente a fornire le informazioni testé mentovate, dovendosidistinguere -non di meno- il piano della motivazione dell’avvisodi accertamento da quello della dimostrazione della fondatezzadella pretesa impositiva (cfr. Cass. n. 8016/24).4.

Con il terzo motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, 4 e 5, c.p.c., ha denunciato laviolazione dell’art. 156 c.p.c., per avere la corte regionalesiciliana reputato che i termini per la costituzione della societàNumero registro generale 1419/2022Numero sezionale 3202/2026Numero di raccolta generale 14305/2026Data pubblicazione 14/05/2026resistente fossero ordinatori e non perentori, con laconseguenza di avere valutato le difese ex adversotardivamente veicolate nel processo, diversamente da quantoavevano fatto -correttamente- i giudici di prime cure.5.

Il motivo è infondato.5.1. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] hariformato la sentenza di primo grado -con la quale era statoaccolto il ricorso del contribuente per ragioni, invero, correlateal merito delle doglianze del contribuente e nonall’intempestiva costituzione in giudizio della società resistente-evidenziando come le norme del processo tributario chedisciplinavano la costituzione della parte resistente nonprevedessero, in caso di inosservanza, l’inammissibilità dellacostituzione in giudizio, ma comportassero meramentedecadenze dall’esercizio di alcune facoltà defensionali (cfr. lasentenza impugnata, a pag. 3, in cui è specificato, tra l’altro,che la costituzione in giudizio era avvenuta in data 21 maggio2012 e che era stata depositata una memoria illustrativa indata 3 novembre 2016 e, quindi, più di venti giorni primadell’udienza), analogamente, peraltro, a quanto affermato, inpunto di diritto, dai giudici di primo grado (cfr. la sentenza n.142/17 della [OSCURATO:PERSONA] di Catania,alle pagg. 3, 4 e 5).E tale convincimento si pone nell’alveo del consolidatoinsegnamento di questa Corte, a mente del quale, nel processotributario, la tardiva costituzione in giudizio della parteresistente non comporta alcuna nullità, stante il principio ditassatività delle relative cause, determinando soltanto ladecadenza dalla facoltà di chiedere e svolgere attivitàprocessuali eventualmente precluse (Cass. n. 30388/24),Numero registro generale 1419/2022Numero sezionale 3202/2026Numero di raccolta generale 14305/2026Data pubblicazione 14/05/2026poiché la violazione del termine previsto dall’art. 23 d.lgs. n.546 del 1992 comporta esclusivamente la decadenza dallafacoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che nonsiano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata diterzi, permanendo intatto il diritto della parte convenuta dinegare i fatti costitutivi dell’avversa pretesa, di contestarel’applicabilità di norme di diritto e di produrre documenti (cfr.Cass. n. 2585/19).Non è prevista, del resto, alcuna espressa sanzioneprocessuale in caso di inosservanza del termine per lacostituzione in giudizio della parte resistente, implicandosolamente -come si è detto- la decadenza da alcune facoltà,dovendo accettare il processo -la parte resistente tardivamentecostituitasi in giudizio- nello stato in cui si trova (cfr. Cass. n.12672/25), giacché, a parte le preclusioni alle quali si è fattocenno, nessuna conseguenza sfavorevole ulteriore può derivaread essa, in quanto, in caso contrario, sarebbe negato il diritto,garantito dall’art. 24 Cost., sia di difendersi, negando i fatticostitutivi della pretesa coltivata dalla controparte ocontestando l’applicabilità delle norme di diritto invocate dalricorrente, sia di produrre documenti, ai sensi degli artt. 24 e32 d.lgs. n. 546 del 1992, facoltà esercitabile anche in appello(cfr. Cass. n. 18962/2005, Cass. n. 6734/2015 e la già citataCass. n. 2585/19).5.2.

Inoltre -e ciò induce ad intravedere anche profili diinammissibilità nel motivo in esame- il ricorrente, lungi dallimitarsi genericamente a perorare l’impossibilità di scrutinarele eccezioni e contestazioni articolate dalla società resistente,avrebbe dovuto, in ossequio ai principi di specificità edautosufficienza, dire quali -tra le suddette eccezioni eNumero registro generale 1419/2022Numero sezionale 3202/2026Numero di raccolta generale 14305/2026Data pubblicazione 14/05/2026contestazioni- avessero avuto incidenza sulla decisione,precisando in virtù di quali argomentazioni contenute nellasentenza impugnata si potesse intravedere tale incidenza, amaggior ragione tenendo a mente che la corte di merito haaccolto parzialmente l’appello reputando infondata l’eccezionedi decadenza formulata dal contribuente, analogamente aquella di difetto di motivazione, considerata anch’essainfondata.6.

Con il quarto motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, 4 e 5, c.p.c., ha assunto la violazione ofalsa applicazione dell’art. 2984, primo comma, num. 4, c.c.,per essere maturata la prescrizione del diritto della societàintimata alla riscossione, in quanto la consegna dell’attoimpugnato per la notifica era avvenuta in data 29 novembre2010 ed era a lui pervenuto in data 10 gennaio 2011, nonessendo applicabile il principio della scissione soggettiva deglieffetti della notificazione tra notificante e notificato, riferibilialla decadenza, che pure era maturata, ma non allaprescrizione.7.

Il motivo è infondato.7.1.

E’ opportuno rammentare che, in ambito tributario,deve distinguersi tra decadenza dall’attività di accertamento eprescrizione dei termini per riscuotere i tributi, giacché ladecadenza individua il periodo di tempo entro il qualel’amministrazione finanziaria può procedere all’accertamento,alla liquidazione delle imposte o all’iscrizione a ruolo, mentrela prescrizione determina il lasso temporale decorso il quale siestingue il diritto di credito già acquisito dall’amministrazionefinanziaria a seguito dell’attività di accertamento.

Ladecadenza, quindi, si riferisce all’esercizio del potereNumero registro generale 1419/2022Numero sezionale 3202/2026Numero di raccolta generale 14305/2026Data pubblicazione 14/05/2026impositivo, mentre la prescrizione può operare in sede direcupero del tributo solo dopo il tempestivo esercizio dellapretesa tributaria (nell’arco temporale stabilito dalle singoleleggi di imposta) ed al definitivo accertamento del diritto alprelievo (cfr. Cass. n. 16229/22, Cass. n. 21810/22 e Cass. n.1781/26).Nel caso di specie, in cui si dibatte circa la tempestivanotificazione di un avviso di accertamento, non si pone unproblema di prescrizione, ma solo di decadenza, perchésolamente quando sia stata impedita la decadenza in ragionedella tempestiva notifica dell’atto di accertamento, inizia adecorrere il termine di prescrizione per l’attività di riscossionesecondo le regole civilistiche, da individuarsi in cinque anni, aisensi dell’art. 2948, primo comma, num. 4, c.p.c. (cfr. Cass.4283/10), che si applica a tutti quei tributi, come, appunto, laTIA, che si strutturano come prestazioni periodiche conconnotati di autonomia nell’ambito di una causa debendi di tipocontinuativo, in quanto il contribuente è tenuto al pagamentoin relazione al prolungarsi sul piano temporale dellaprestazione erogata dall’ente impositore o del beneficio da essoconcesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodocontributivo, un riesame dell’esistenza dei presuppostiimpositivi (Cass. 37551/22 ed, in senso sostanzialmenteconforme, Cass. n. 1575/26).7.2.

A proposito della decadenza, l’art. 1, comma 161, leggen. 296 del 2006 prevede che gli enti locali, relativamenteai tributi di propria competenza, procedano alla rettifica delledichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardativersamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omessedichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando alNumero registro generale 1419/2022Numero sezionale 3202/2026Numero di raccolta generale 14305/2026Data pubblicazione 14/05/2026contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata conavviso di ricevimento, un apposito avviso motivato: gli avvisidi accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati,a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto annosuccessivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sonostati o sarebbero dovuti essere effettuati.Con questa disposizione il legislatore ha sostituito i terministabiliti dagli artt. 10 ed 11 d.lgs. n. 504 del 1992 e, più ingenerale, ha provveduto ad unificare per i tributi comunali eprovinciali la disciplina relativa all’attività di accertamento,dettando disposizioni comuni sulla notifica degli attidi accertamento e di riscossione, sulla nomina dei messinotificatori e sull’esercizio delle relative funzioni, sui requisitiessenziali degli atti di accertamento e, per quello che quiinteressa, individuando i termini, a pena di decadenza, per lanotificazione degli atti di accertamento e del primo atto diriscossione.La norma summenzionata, quindi, ha subordinato allanotifica di un atto di accertamento sia l’attività di rettifica delledichiarazioni incomplete o infedeli, o, ancora, dei parziali oritardati versamenti, sia l’attività svolta d’ufficio, in caso diomesse dichiarazioni o omessi versamenti, con la conseguenzache tutti gli avvisi di accertamento devono essere notificati alcontribuente in un unico termine, previsto, come si è detto, apena di decadenza, e, cioè, entro il 31 dicembre del quintoanno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamentosono stati o sarebbero dovuti essere effettuati.7.3.

Trattandosi di un termine di decadenza rispettoall’attività impositiva, viene in rilievo, ai fini della verifica dellatempestività della notifica del relativo avviso di accertamento,Numero registro generale 1419/2022Numero sezionale 3202/2026Numero di raccolta generale 14305/2026Data pubblicazione 14/05/2026il principio secondo il quale gli effetti della notificazione siproducono per il notificante al momento della consegna delpiego all’ufficiale giudiziario o al personale del servizio postalee per il destinatario al momento della ricezione dell’atto (cfr.Cass. n. 33277/19), trovando applicazione -il suddettoprincipio, avente carattere generale- non soltanto conriferimento agli atti processuali, ma anche in relazione agli attidi imposizione tributaria, sicché quando l’atto sia stato speditoprima dello spirare del termine decadenziale a tal fine fissatodalla legge, è irrilevante che la consegna al destinatario siaavvenuta successivamente (cfr. Cass. n. 1575/26).7.4.

Nella vicenda in esame, avente ad oggetto un’ipotesi diomessa dichiarazione, da effettuare entro l’anno 2005, èpossibile ritenere che la società intimata, al fine di nonincorrere in decadenza, dovesse notificare l’avviso diaccertamento -tenendo conto di quanto si è poc’anzi detto circala scissione degli effetti della notificazione tra notificante enotificato- entro il 31 dicembre 2010 e, cioè, entro il quintoanno successivo all’epoca in cui sarebbe dovuta essereeffettuata la dichiarazione, proprio come è avvenuto, essendostato l’atto impugnato spedito in data 29 novembre 2010, nonrilevando, per le ragioni testé rammentate, che sia statoricevuto solamente in data 10 gennaio 2011.8.

Con il quinto motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, 4 e5, c.p.c., ha allegato l’omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio, che era stato oggettodi discussione tra le parti, costituito dalla mancata attestazionedi conformità, ai sensi dell’art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992, dellacopia dell’appello spedita a quella depositata, non avendo laNumero registro generale 1419/2022Numero sezionale 3202/2026Numero di raccolta generale 14305/2026Data pubblicazione 14/05/2026Commissione Tributaria Regionale della [OSCURATO:PERSONA] delibatol’eccezione all’uopo articolata.9.

Il motivo è inammissibile, oltre che infondato.9.1.

L’art. 360, comma primo, num. 5, c.p.c. prevede unvizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e che, se esaminato, avrebbe determinato un esitodiverso della controversia (cfr. Cass., sez. un., 8053/14).

Ilricorrente, nel rispetto delle previsioni degli artt. 366, primocomma, num. 6, e 369, secondo comma, num. 4, c.p.c., ètenuto ad indicare, allorché ritenga che ricorra un vizio delgenere, il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato,testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il comeed il quando tale fatto sia stato oggetto di discussioneprocessuale tra le parti e la sua decisività (cfr. Cass. n.19049/22).La norma, infatti, si riferisce al mancato esame di un fattodecisivo, che sia stato offerto al contraddittorio delle parti, daintendersi come un vero e proprio accadimento naturalistico,giacché costituisce un fatto, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 5, c.p.c., non una questione o un puntocontroverso, ma un vero e proprio evento, un dato materiale,un episodio fenomenico rilevante: può trattarsi, dunque, diun fatto principale, ai sensi dell’art. 2697 c.c. (unfatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anchedi un fatto secondario (un fatto dedotto in funzione di prova diun fatto principale), purché sia controverso e decisivo, nelsenso che il mancato esame, evincibile dal tenore dellaNumero registro generale 1419/2022Numero sezionale 3202/2026Numero di raccolta generale 14305/2026Data pubblicazione 14/05/2026motivazione, sia idoneo a viziare la decisione, perchésuscettibile di influenzare l’esito del giudizio, non integrando,invece, un fatto il cui omesso esame possa cagionare il vizio dequo una mera argomentazione o deduzione difensiva, né isingoli elementi di un accadimento complesso, comunqueapprezzato, o le mere ipotesi alternative, e neppure le singolerisultanze probatorie, qualora il fatto storico rilevante sia statopreso in considerazione dal giudicante (cfr. Cass. n. 6979/25).9.2.

Nel caso di specie, la questione, non riconducibile,invero, ad un mero fatto, nell’accezione poc’anzi illustrata,tanto è vero che, non a caso, il ricorrente si è dolutodell’omesso esame di una “eccezione”, era stata sottopostaall’attenzione della corte regionale siciliana, la quale ha deltutto trascurato di vagliarla, sulla scorta di un comportamentodenunciabile per omessa pronuncia -con i correlati oneri diallegazione, da osservare anche in vista del rispetto dei principidi specificità ed autosufficienza- e non certo per omesso esamedi un fatto decisivo per il giudizio.Peraltro, l’art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992, richiamato, per ilgiudizio d’appello, dall’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, deveessere interpretato -a riprova anche dell’infondatezza delmotivo de quo- nel senso che costituisce causad’inammissibilità del ricorso o dell’appello non la mancanza diquello notificato, ma solo la loro effettiva difformità (nellavicenda qui riguardata neppure allegata), qualeconcretamente accertata dal giudice (cfr. Cass. n. 17180/04,Cass. n. 21676/06, Cass. n. 4615/08, Cass. n. 6780/09, Cass.n. 11760/10, Cass. n. 6677/17 e Cass. n. 28376/25).Numero registro generale 1419/2022Numero sezionale 3202/2026Numero di raccolta generale 14305/2026Data pubblicazione 14/05/202610.

Con il sesto motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3 e 5, c.p.c., si è doluto dell’omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio, che era stato oggettodi discussione tra le parti, inerente al difetto di legittimazionedella società intimata, che non aveva specificato nell’attoimpugnato il titolo in forza del quale aveva agito, avendolofatto -comunque in maniera insoddisfacente- solo nel corso delgiudizio.11.

Il motivo è inammissibile.11.1.

La questione inerente al difetto di legittimazione dellasocietà intimata ad emettere l’atto impugnato non integra unmero fatto, nell’accezione più volte ricordata nelle pagine cheprecedono.11.2.

Inoltre, non essendosi sul punto pronuncia, ilricorrente avrebbe dovuto denunciare, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.c., un’omessa pronuncia -con icorrelati oneri di allegazione- e non certo un omesso esame diun fatto decisivo per il giudizio.E ciò dando conto di aver proposto in primo grado unospecifico motivo di impugnazione, quantomeno ribadito insede di appello, laddove la censura -a riprova della sussistenzadi ulteriori profili di inammissibilità- è assolutamente vaga egenerica, vieppiù quando fa riferimento -senza trascriverlo o,quanto meno, riportarne il contenuto essenziale- all’attoimpugnato, nonché alle deduzioni della società intimata, laquale avrebbe “giustificato”, ma solamente nel corso delgiudizio e, quindi, tardivamente, la sua legittimazione, inrelazione ad una -non meglio specificata- “presunta iscrizione”,senza dare conto, in maniera compiuta ed esauriente, delprecipuo contenuto delle suddette deduzioni.Numero registro generale 1419/2022Numero sezionale 3202/2026Numero di raccolta generale 14305/2026Data pubblicazione 14/05/202612.

Con il settimo motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3 e 5, c.p.c., ha perorato la violazione ofalsa applicazione dell’art. 37 del reg.

TIA del Comune di SantaMaria di Licodia, per omessa comunicazione al contribuentedell’avvio del procedimento, non essendo equivalente ad essala notificazione dell’avviso di accertamento.13.

Il motivo è inammissibile, oltre che infondato.13.1.

Esso, infatti, è ancorato ad un’asserita violazione ofalsa applicazione di legge, nonostante non sia rinvenibile alcunaccenno alla questione nella sentenza impugnata, per cui ilcontribuente -il quale aveva posto la suddetta questione sia inprimo, che in secondo grado- avrebbe dovuto allegare il vizio diomessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num.4, c.p.c., da non confondere, peraltro, con quello di omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio, censurabile ai sensidell’art. 360, comma primo, num. 5, c.p.c..13.2.

Inoltre, l’effetto della denunciata violazione o falsaapplicazione dell’art. 37 del reg.

TIA del Comune di SantaMaria di Licodia sarebbe consistito -secondo quanto sostenutoexpressis verbis dal ricorrente- nella mera necessità di “agireimmediatamente”, facendo “ricorso al giudice”, a differenza diquanto sarebbe accaduto se fosse stato “coinvolto … nellavicenda amministrativa”, e, quindi, non sarebbe sfociata -taledenunciata violazione o falsa applicazione- in un vizio formaledell’atto impugnato o nella carenza, sul piano sostanziale, deipresupposti della pretesa tributaria.La comunicazione avrebbe dovuto avere ad oggetto, delresto, l’esito delle verifiche effettuate, avendo la funzione diinvitare il contribuente a dare riscontro della sussistenza dielementi di discordanza o a fornire delucidazioni (cfr. l’art. 37Numero registro generale 1419/2022Numero sezionale 3202/2026Numero di raccolta generale 14305/2026Data pubblicazione 14/05/2026del reg.

TIA del Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Licodia, acquisitoagli atti), per cui non è possibile sostenere che la suaomissione abbia inciso addirittura sull’avviso di accertamento,invalidandolo, avendo natura sostanzialmente informativa,volta a sollecitare la collaborazione del contribuente, nonessendo quest’ultimo in alcun modo pregiudicato, giacchélegittimato a far valere le sue doglianze in sede giudiziaria,ancor più tenendo a mente che, quale principio generale,tranne che in materia di tributi armonizzati, non è prevista lanecessità di instaurare, con esso, alcun contraddittoriopreventivo.14.

Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere rigettato.15.

Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese dilite, stante la mancata costituzione in giudizio della parteintimata.16.

Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, d.P.R. n. 115 del 2012, come integrato dall’art. 1,comma 17, legge n. 228 del 2012, entrata in vigore in data 31gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presuppostirichiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari all’ammontare già dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza deipresupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115del 2002, ai fini del versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quellodovuto per la proposta impugnazione.Numero registro generale 1419/2022Numero sezionale 3202/2026Numero di raccolta generale 14305/2026Data pubblicazione 14/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile2026.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osuè Furnari, come in atti domiciliato,RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore,INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 9574/21 della Commissione TributariaRegionale della [OSCURATO:PERSONA], pubblicata in data 28 ottobre 2021.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.1. Con sentenza n. 9574/21, pubblicata in data 28 ottobre2021, la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] haaccolto parzialmente -e, segnatamente, con riferimento allaNumero registro generale 1419/2022Numero sezionale 3202/2026Numero di raccolta generale 14305/2026Data pubblicazione 14/05/2026tariffa applicata, da calcolare in relazione all’ultimavalidamente approvata- il ricorso della [OSCURATO:PERSONA].p.a. -ora [OSCURATO:SOCIETA].- avverso la sentenza n. 142/17della [OSCURATO:PERSONA] di Catania, con laquale era stato accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] SalvatorePappalardo, titolare dell’impresa individuale Euromobili di A.Pappalardo, avverso un avviso di accertamento TIA, anno2005, relativo ad un immobile, destinato a negozio, ubicato inSanta Maria di Licodia (CT).2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione avverso la suddetta sentenza, affidandonel’accoglimento a sette motivi di impugnazione.3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non si è costituita in giudizio,rimanendo intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso -che, nei singoli motivi di cui si compone, evocain maniera cumulativa, impropriamente e, talvolta,ingiustificatamente, diverse tipologie di vizi, quali contemplatedall’art. 360, primo comma, num. 3, 4 e 5, c.p.c.- è infondatoed, in quanto tale, non merita accoglimento.2. Con il primo motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, 4 e 5, c.p.c., ha dedotto la carenza dimotivazione dell’atto impugnato e la violazione dell’art. 112c.p.c., “per travisamento dei fatti”, in quanto la corte regionalesiciliana aveva reputato adeguatamente motivato l’avviso diaccertamento, che conteneva solamente i dati catastali,reputando le sue deficienze, quali elencate dai giudici di primogrado, in particolare, con riferimento all’indicazione della tariffaapplicabile, estranee al thema decidendum, per non avere ilcontribuente sollevato la relativa eccezione, finendo perNumero registro generale 1419/2022Numero sezionale 3202/2026Numero di raccolta generale 14305/2026Data pubblicazione 14/05/2026“sanare” tale atto, attraverso l’affermata applicazione di unatariffa -l’ultima validamente approvata- della quale non erarinvenibile, in esso, alcuna menzione.Con il secondo motivo -esaminabile congiuntamente a quelloche precede per la correlazione delle questioni che agitano- ilricorrente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, 4 e 5,c.p.c., ha prospettato la violazione o falsa applicazione dell’art.42 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 7 legge n. 212 del 2000,per essere stato l’atto impugnato integrato nella motivazione,con riferimento alla tariffa applicabile, dalla CommissioneTributaria Regionale della [OSCURATO:PERSONA], la quale -contrariamente aquanto avrebbe dovuto fare e ad onta del vizio motivazionaledel quale il suddetto atto era affetto- aveva specificato qualedovesse essere la tariffa applicabile.3. I motivi sono, per certi aspetti, inammissibili e, per altri,infondati.3.1. Essi, infatti, non colgono a pieno la ratio decidendi cheha ispirato, nella formazione del convincimento trasfuso neldecisum, i giudici di secondo grado, i quali, con riguardo allatariffa applicabile, lungi dall’inquadrare -e dal trattare- il temanell’ambito della motivazione dell’avviso di accertamento,hanno ritenuto infondata l’eccezione -ulteriore e diversarispetto a quella imperniata sul prefato vizio motivazionale-tendente ad ottenere l’annullamento dell’atto per il fatto che“la tariffa non sarebbe stata validamente approvata”,evidenziando come la censura non fosse stata proposta con imotivi di impugnazione -circostanza che corrisponde al vero,non avendo il ricorrente fatto alcun accenno ad essa, nemmenonella parte delle sue doglianze relative alla motivazionedell’atto impugnato (cfr. il ricorso proposto davanti allaNumero registro generale 1419/2022Numero sezionale 3202/2026Numero di raccolta generale 14305/2026Data pubblicazione 14/05/2026Commissione Tributaria Provinciale di Catania, alle pagg. 2 e3)- e come fosse, comunque, suscettibile di essere applicata“l’ultima tariffa validamente approvata” (cfr. la sentenzaimpugnata, a pag. 4).La corte territoriale, alteris verbis, non ha reputato carentela motivazione, integrandola, ma ha considerato nuova laquestione inerente all’approvazione di una valida tariffa(circostanza della quale è consapevole anche il contribuente, ilquale, nel costituirsi in giudizio in sede di appello, ha fattopresente -e non con riferimento al tema della motivazionedell’atto impugnato- che l’autorità giudiziaria adita in primecure aveva rilevato l’insussistenza di “atti deliberativi anterioriall’anno d’imposta”, come è possibile evincere dalla memoriacostitutiva, a pag. 3), precisando che sarebbe dovuta essereapplicata l’ultima tariffa validamente approvata, sulla scorta,peraltro, di un ragionamento nemmeno censurato -sul pianodella correttezza giuridica- dal ricorrente e che effettivamentesi rivela, invero, pienamente condivisibile (cfr. Cass., sez. un.,n. 8278/08).3.2. Quanto alla motivazione dell’avviso di accertamento,invece, la corte territoriale -a riprova, in parte qua,dell’infondatezza dei motivi in parola- l’ha reputata (cfr. lasentenza impugnata, a pag. 3), del tutto congrua, per lanatura analitica dei dati elencati nell’atto, in cui sonoannoverati non solo quelli catastali dell’immobile, ma anchequelli inerenti alla “categoria”, alla “descrizione del bene”, allasua “superficie” ed all’ammontare della “tariffa dovuta” (cfr.allegato al fascicolo del contribuente, l’avviso di accertamento,alle pagg. 1 e 2, in cui è rinvenibile, tra l’altro, anche unriferimento al “regolamento per l’applicazione della tariffa perNumero registro generale 1419/2022Numero sezionale 3202/2026Numero di raccolta generale 14305/2026Data pubblicazione 14/05/2026la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani” ed alle“deliberazioni relative all’applicazione delle tariffe”), in virtù diun accertamento coerente con gli elementi fattuali rinvenientinella documentazione acquisita agli atti ed immune da vizi,vieppiù tenendo a mente che, essendo stato originato -ilsuddetto accertamento- da un’omessa dichiarazione da partedel contribuente, i dati menzionati nell’atto impugnato sono deltutto idonei ad esplicitare la pretesa tributaria esercitata neisuoi confronti.Non è superfluo rimarcare, a tal proposito, che l’obbligo dimotivazione è soddisfatto ogni qualvolta l’amministrazioneabbia indicato gli elementi costitutivi ed essenziali della pretesatributaria, restando affidate al giudizio di impugnazionedell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fattistessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa. In questaprospettiva, l’amministrazione non ha nemmeno l’obbligo diasseverare, in sede di redazione dell’avviso di accertamento,gli elementi sui quali la verifica è fondata (cfr. Cass. n.34906/24), tanto è vero che, ai fini della validità dell’atto, nonrilevano neppure l’omessa allegazione di un documento o lamancata ostensione di esso se la motivazione, anchenell’ipotesi in cui avvenga per relationem, sia comunquesufficiente a fornire le informazioni testé mentovate, dovendosidistinguere -non di meno- il piano della motivazione dell’avvisodi accertamento da quello della dimostrazione della fondatezzadella pretesa impositiva (cfr. Cass. n. 8016/24).4. Con il terzo motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, 4 e 5, c.p.c., ha denunciato laviolazione dell’art. 156 c.p.c., per avere la corte regionalesiciliana reputato che i termini per la costituzione della societàNumero registro generale 1419/2022Numero sezionale 3202/2026Numero di raccolta generale 14305/2026Data pubblicazione 14/05/2026resistente fossero ordinatori e non perentori, con laconseguenza di avere valutato le difese ex adversotardivamente veicolate nel processo, diversamente da quantoavevano fatto -correttamente- i giudici di prime cure.5. Il motivo è infondato.5.1. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] hariformato la sentenza di primo grado -con la quale era statoaccolto il ricorso del contribuente per ragioni, invero, correlateal merito delle doglianze del contribuente e nonall’intempestiva costituzione in giudizio della società resistente-evidenziando come le norme del processo tributario chedisciplinavano la costituzione della parte resistente nonprevedessero, in caso di inosservanza, l’inammissibilità dellacostituzione in giudizio, ma comportassero meramentedecadenze dall’esercizio di alcune facoltà defensionali (cfr. lasentenza impugnata, a pag. 3, in cui è specificato, tra l’altro,che la costituzione in giudizio era avvenuta in data 21 maggio2012 e che era stata depositata una memoria illustrativa indata 3 novembre 2016 e, quindi, più di venti giorni primadell’udienza), analogamente, peraltro, a quanto affermato, inpunto di diritto, dai giudici di primo grado (cfr. la sentenza n.142/17 della [OSCURATO:PERSONA] di Catania,alle pagg. 3, 4 e 5).E tale convincimento si pone nell’alveo del consolidatoinsegnamento di questa Corte, a mente del quale, nel processotributario, la tardiva costituzione in giudizio della parteresistente non comporta alcuna nullità, stante il principio ditassatività delle relative cause, determinando soltanto ladecadenza dalla facoltà di chiedere e svolgere attivitàprocessuali eventualmente precluse (Cass. n. 30388/24),Numero registro generale 1419/2022Numero sezionale 3202/2026Numero di raccolta generale 14305/2026Data pubblicazione 14/05/2026poiché la violazione del termine previsto dall’art. 23 d.lgs. n.546 del 1992 comporta esclusivamente la decadenza dallafacoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che nonsiano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata diterzi, permanendo intatto il diritto della parte convenuta dinegare i fatti costitutivi dell’avversa pretesa, di contestarel’applicabilità di norme di diritto e di produrre documenti (cfr.Cass. n. 2585/19).Non è prevista, del resto, alcuna espressa sanzioneprocessuale in caso di inosservanza del termine per lacostituzione in giudizio della parte resistente, implicandosolamente -come si è detto- la decadenza da alcune facoltà,dovendo accettare il processo -la parte resistente tardivamentecostituitasi in giudizio- nello stato in cui si trova (cfr. Cass. n.12672/25), giacché, a parte le preclusioni alle quali si è fattocenno, nessuna conseguenza sfavorevole ulteriore può derivaread essa, in quanto, in caso contrario, sarebbe negato il diritto,garantito dall’art. 24 Cost., sia di difendersi, negando i fatticostitutivi della pretesa coltivata dalla controparte ocontestando l’applicabilità delle norme di diritto invocate dalricorrente, sia di produrre documenti, ai sensi degli artt. 24 e32 d.lgs. n. 546 del 1992, facoltà esercitabile anche in appello(cfr. Cass. n. 18962/2005, Cass. n. 6734/2015 e la già citataCass. n. 2585/19).5.2. Inoltre -e ciò induce ad intravedere anche profili diinammissibilità nel motivo in esame- il ricorrente, lungi dallimitarsi genericamente a perorare l’impossibilità di scrutinarele eccezioni e contestazioni articolate dalla società resistente,avrebbe dovuto, in ossequio ai principi di specificità edautosufficienza, dire quali -tra le suddette eccezioni eNumero registro generale 1419/2022Numero sezionale 3202/2026Numero di raccolta generale 14305/2026Data pubblicazione 14/05/2026contestazioni- avessero avuto incidenza sulla decisione,precisando in virtù di quali argomentazioni contenute nellasentenza impugnata si potesse intravedere tale incidenza, amaggior ragione tenendo a mente che la corte di merito haaccolto parzialmente l’appello reputando infondata l’eccezionedi decadenza formulata dal contribuente, analogamente aquella di difetto di motivazione, considerata anch’essainfondata.6. Con il quarto motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, 4 e 5, c.p.c., ha assunto la violazione ofalsa applicazione dell’art. 2984, primo comma, num. 4, c.c.,per essere maturata la prescrizione del diritto della societàintimata alla riscossione, in quanto la consegna dell’attoimpugnato per la notifica era avvenuta in data 29 novembre2010 ed era a lui pervenuto in data 10 gennaio 2011, nonessendo applicabile il principio della scissione soggettiva deglieffetti della notificazione tra notificante e notificato, riferibilialla decadenza, che pure era maturata, ma non allaprescrizione.7. Il motivo è infondato.7.1. E’ opportuno rammentare che, in ambito tributario,deve distinguersi tra decadenza dall’attività di accertamento eprescrizione dei termini per riscuotere i tributi, giacché ladecadenza individua il periodo di tempo entro il qualel’amministrazione finanziaria può procedere all’accertamento,alla liquidazione delle imposte o all’iscrizione a ruolo, mentrela prescrizione determina il lasso temporale decorso il quale siestingue il diritto di credito già acquisito dall’amministrazionefinanziaria a seguito dell’attività di accertamento. Ladecadenza, quindi, si riferisce all’esercizio del potereNumero registro generale 1419/2022Numero sezionale 3202/2026Numero di raccolta generale 14305/2026Data pubblicazione 14/05/2026impositivo, mentre la prescrizione può operare in sede direcupero del tributo solo dopo il tempestivo esercizio dellapretesa tributaria (nell’arco temporale stabilito dalle singoleleggi di imposta) ed al definitivo accertamento del diritto alprelievo (cfr. Cass. n. 16229/22, Cass. n. 21810/22 e Cass. n.1781/26).Nel caso di specie, in cui si dibatte circa la tempestivanotificazione di un avviso di accertamento, non si pone unproblema di prescrizione, ma solo di decadenza, perchésolamente quando sia stata impedita la decadenza in ragionedella tempestiva notifica dell’atto di accertamento, inizia adecorrere il termine di prescrizione per l’attività di riscossionesecondo le regole civilistiche, da individuarsi in cinque anni, aisensi dell’art. 2948, primo comma, num. 4, c.p.c. (cfr. Cass.4283/10), che si applica a tutti quei tributi, come, appunto, laTIA, che si strutturano come prestazioni periodiche conconnotati di autonomia nell’ambito di una causa debendi di tipocontinuativo, in quanto il contribuente è tenuto al pagamentoin relazione al prolungarsi sul piano temporale dellaprestazione erogata dall’ente impositore o del beneficio da essoconcesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodocontributivo, un riesame dell’esistenza dei presuppostiimpositivi (Cass. 37551/22 ed, in senso sostanzialmenteconforme, Cass. n. 1575/26).7.2. A proposito della decadenza, l’art. 1, comma 161, leggen. 296 del 2006 prevede che gli enti locali, relativamenteai tributi di propria competenza, procedano alla rettifica delledichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardativersamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omessedichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando alNumero registro generale 1419/2022Numero sezionale 3202/2026Numero di raccolta generale 14305/2026Data pubblicazione 14/05/2026contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata conavviso di ricevimento, un apposito avviso motivato: gli avvisidi accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati,a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto annosuccessivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sonostati o sarebbero dovuti essere effettuati.Con questa disposizione il legislatore ha sostituito i terministabiliti dagli artt. 10 ed 11 d.lgs. n. 504 del 1992 e, più ingenerale, ha provveduto ad unificare per i tributi comunali eprovinciali la disciplina relativa all’attività di accertamento,dettando disposizioni comuni sulla notifica degli attidi accertamento e di riscossione, sulla nomina dei messinotificatori e sull’esercizio delle relative funzioni, sui requisitiessenziali degli atti di accertamento e, per quello che quiinteressa, individuando i termini, a pena di decadenza, per lanotificazione degli atti di accertamento e del primo atto diriscossione.La norma summenzionata, quindi, ha subordinato allanotifica di un atto di accertamento sia l’attività di rettifica delledichiarazioni incomplete o infedeli, o, ancora, dei parziali oritardati versamenti, sia l’attività svolta d’ufficio, in caso diomesse dichiarazioni o omessi versamenti, con la conseguenzache tutti gli avvisi di accertamento devono essere notificati alcontribuente in un unico termine, previsto, come si è detto, apena di decadenza, e, cioè, entro il 31 dicembre del quintoanno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamentosono stati o sarebbero dovuti essere effettuati.7.3. Trattandosi di un termine di decadenza rispettoall’attività impositiva, viene in rilievo, ai fini della verifica dellatempestività della notifica del relativo avviso di accertamento,Numero registro generale 1419/2022Numero sezionale 3202/2026Numero di raccolta generale 14305/2026Data pubblicazione 14/05/2026il principio secondo il quale gli effetti della notificazione siproducono per il notificante al momento della consegna delpiego all’ufficiale giudiziario o al personale del servizio postalee per il destinatario al momento della ricezione dell’atto (cfr.Cass. n. 33277/19), trovando applicazione -il suddettoprincipio, avente carattere generale- non soltanto conriferimento agli atti processuali, ma anche in relazione agli attidi imposizione tributaria, sicché quando l’atto sia stato speditoprima dello spirare del termine decadenziale a tal fine fissatodalla legge, è irrilevante che la consegna al destinatario siaavvenuta successivamente (cfr. Cass. n. 1575/26).7.4. Nella vicenda in esame, avente ad oggetto un’ipotesi diomessa dichiarazione, da effettuare entro l’anno 2005, èpossibile ritenere che la società intimata, al fine di nonincorrere in decadenza, dovesse notificare l’avviso diaccertamento -tenendo conto di quanto si è poc’anzi detto circala scissione degli effetti della notificazione tra notificante enotificato- entro il 31 dicembre 2010 e, cioè, entro il quintoanno successivo all’epoca in cui sarebbe dovuta essereeffettuata la dichiarazione, proprio come è avvenuto, essendostato l’atto impugnato spedito in data 29 novembre 2010, nonrilevando, per le ragioni testé rammentate, che sia statoricevuto solamente in data 10 gennaio 2011.8. Con il quinto motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, 4 e5, c.p.c., ha allegato l’omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio, che era stato oggettodi discussione tra le parti, costituito dalla mancata attestazionedi conformità, ai sensi dell’art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992, dellacopia dell’appello spedita a quella depositata, non avendo laNumero registro generale 1419/2022Numero sezionale 3202/2026Numero di raccolta generale 14305/2026Data pubblicazione 14/05/2026Commissione Tributaria Regionale della [OSCURATO:PERSONA] delibatol’eccezione all’uopo articolata.9. Il motivo è inammissibile, oltre che infondato.9.1. L’art. 360, comma primo, num. 5, c.p.c. prevede unvizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e che, se esaminato, avrebbe determinato un esitodiverso della controversia (cfr. Cass., sez. un., 8053/14). Ilricorrente, nel rispetto delle previsioni degli artt. 366, primocomma, num. 6, e 369, secondo comma, num. 4, c.p.c., ètenuto ad indicare, allorché ritenga che ricorra un vizio delgenere, il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato,testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il comeed il quando tale fatto sia stato oggetto di discussioneprocessuale tra le parti e la sua decisività (cfr. Cass. n.19049/22).La norma, infatti, si riferisce al mancato esame di un fattodecisivo, che sia stato offerto al contraddittorio delle parti, daintendersi come un vero e proprio accadimento naturalistico,giacché costituisce un fatto, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 5, c.p.c., non una questione o un puntocontroverso, ma un vero e proprio evento, un dato materiale,un episodio fenomenico rilevante: può trattarsi, dunque, diun fatto principale, ai sensi dell’art. 2697 c.c. (unfatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anchedi un fatto secondario (un fatto dedotto in funzione di prova diun fatto principale), purché sia controverso e decisivo, nelsenso che il mancato esame, evincibile dal tenore dellaNumero registro generale 1419/2022Numero sezionale 3202/2026Numero di raccolta generale 14305/2026Data pubblicazione 14/05/2026motivazione, sia idoneo a viziare la decisione, perchésuscettibile di influenzare l’esito del giudizio, non integrando,invece, un fatto il cui omesso esame possa cagionare il vizio dequo una mera argomentazione o deduzione difensiva, né isingoli elementi di un accadimento complesso, comunqueapprezzato, o le mere ipotesi alternative, e neppure le singolerisultanze probatorie, qualora il fatto storico rilevante sia statopreso in considerazione dal giudicante (cfr. Cass. n. 6979/25).9.2. Nel caso di specie, la questione, non riconducibile,invero, ad un mero fatto, nell’accezione poc’anzi illustrata,tanto è vero che, non a caso, il ricorrente si è dolutodell’omesso esame di una “eccezione”, era stata sottopostaall’attenzione della corte regionale siciliana, la quale ha deltutto trascurato di vagliarla, sulla scorta di un comportamentodenunciabile per omessa pronuncia -con i correlati oneri diallegazione, da osservare anche in vista del rispetto dei principidi specificità ed autosufficienza- e non certo per omesso esamedi un fatto decisivo per il giudizio.Peraltro, l’art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992, richiamato, per ilgiudizio d’appello, dall’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, deveessere interpretato -a riprova anche dell’infondatezza delmotivo de quo- nel senso che costituisce causad’inammissibilità del ricorso o dell’appello non la mancanza diquello notificato, ma solo la loro effettiva difformità (nellavicenda qui riguardata neppure allegata), qualeconcretamente accertata dal giudice (cfr. Cass. n. 17180/04,Cass. n. 21676/06, Cass. n. 4615/08, Cass. n. 6780/09, Cass.n. 11760/10, Cass. n. 6677/17 e Cass. n. 28376/25).Numero registro generale 1419/2022Numero sezionale 3202/2026Numero di raccolta generale 14305/2026Data pubblicazione 14/05/202610. Con il sesto motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3 e 5, c.p.c., si è doluto dell’omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio, che era stato oggettodi discussione tra le parti, inerente al difetto di legittimazionedella società intimata, che non aveva specificato nell’attoimpugnato il titolo in forza del quale aveva agito, avendolofatto -comunque in maniera insoddisfacente- solo nel corso delgiudizio.11. Il motivo è inammissibile.11.1. La questione inerente al difetto di legittimazione dellasocietà intimata ad emettere l’atto impugnato non integra unmero fatto, nell’accezione più volte ricordata nelle pagine cheprecedono.11.2. Inoltre, non essendosi sul punto pronuncia, ilricorrente avrebbe dovuto denunciare, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.c., un’omessa pronuncia -con icorrelati oneri di allegazione- e non certo un omesso esame diun fatto decisivo per il giudizio.E ciò dando conto di aver proposto in primo grado unospecifico motivo di impugnazione, quantomeno ribadito insede di appello, laddove la censura -a riprova della sussistenzadi ulteriori profili di inammissibilità- è assolutamente vaga egenerica, vieppiù quando fa riferimento -senza trascriverlo o,quanto meno, riportarne il contenuto essenziale- all’attoimpugnato, nonché alle deduzioni della società intimata, laquale avrebbe “giustificato”, ma solamente nel corso delgiudizio e, quindi, tardivamente, la sua legittimazione, inrelazione ad una -non meglio specificata- “presunta iscrizione”,senza dare conto, in maniera compiuta ed esauriente, delprecipuo contenuto delle suddette deduzioni.Numero registro generale 1419/2022Numero sezionale 3202/2026Numero di raccolta generale 14305/2026Data pubblicazione 14/05/202612. Con il settimo motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3 e 5, c.p.c., ha perorato la violazione ofalsa applicazione dell’art. 37 del reg. TIA del Comune di SantaMaria di Licodia, per omessa comunicazione al contribuentedell’avvio del procedimento, non essendo equivalente ad essala notificazione dell’avviso di accertamento.13. Il motivo è inammissibile, oltre che infondato.13.1. Esso, infatti, è ancorato ad un’asserita violazione ofalsa applicazione di legge, nonostante non sia rinvenibile alcunaccenno alla questione nella sentenza impugnata, per cui ilcontribuente -il quale aveva posto la suddetta questione sia inprimo, che in secondo grado- avrebbe dovuto allegare il vizio diomessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num.4, c.p.c., da non confondere, peraltro, con quello di omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio, censurabile ai sensidell’art. 360, comma primo, num. 5, c.p.c..13.2. Inoltre, l’effetto della denunciata violazione o falsaapplicazione dell’art. 37 del reg. TIA del Comune di SantaMaria di Licodia sarebbe consistito -secondo quanto sostenutoexpressis verbis dal ricorrente- nella mera necessità di “agireimmediatamente”, facendo “ricorso al giudice”, a differenza diquanto sarebbe accaduto se fosse stato “coinvolto … nellavicenda amministrativa”, e, quindi, non sarebbe sfociata -taledenunciata violazione o falsa applicazione- in un vizio formaledell’atto impugnato o nella carenza, sul piano sostanziale, deipresupposti della pretesa tributaria.La comunicazione avrebbe dovuto avere ad oggetto, delresto, l’esito delle verifiche effettuate, avendo la funzione diinvitare il contribuente a dare riscontro della sussistenza dielementi di discordanza o a fornire delucidazioni (cfr. l’art. 37Numero registro generale 1419/2022Numero sezionale 3202/2026Numero di raccolta generale 14305/2026Data pubblicazione 14/05/2026del reg. TIA del Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Licodia, acquisitoagli atti), per cui non è possibile sostenere che la suaomissione abbia inciso addirittura sull’avviso di accertamento,invalidandolo, avendo natura sostanzialmente informativa,volta a sollecitare la collaborazione del contribuente, nonessendo quest’ultimo in alcun modo pregiudicato, giacchélegittimato a far valere le sue doglianze in sede giudiziaria,ancor più tenendo a mente che, quale principio generale,tranne che in materia di tributi armonizzati, non è prevista lanecessità di instaurare, con esso, alcun contraddittoriopreventivo.14. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere rigettato.15. Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese dilite, stante la mancata costituzione in giudizio della parteintimata.16. Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, d.P.R. n. 115 del 2012, come integrato dall’art. 1,comma 17, legge n. 228 del 2012, entrata in vigore in data 31gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presuppostirichiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari all’ammontare già dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza deipresupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115del 2002, ai fini del versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quellodovuto per la proposta impugnazione.Numero registro generale 1419/2022Numero sezionale 3202/2026Numero di raccolta generale 14305/2026Data pubblicazione 14/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile2026.Il PresidenteUgo Candia
Sentenza Cassazione n. 14305/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris