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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 aprile 2022

Cassazione n. 14226/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato l'impugnazione presentata da [OSCURATO:PERSONA], a norma dell'art. 680 cod. proc. pen., avverso il provvedimento emesso in data 29/04/2022 dal Magistrato di sorveglianza di Agrigento, che aveva prorogato per anni uno la durata della misura di sicurezza della libertà vigilata disposta in data 30/04/2021 e decorrente dal 07/05/2021, avendo ritenuto non essen cessata la pericolosità del condannato.

1.1. Nell'impugnato provvedimento, viene dato atto di come il condannato, dichiarato delinquente abituale, si sia reso autore di plurime violazioni del contenuto prescrittivo della misura di sicurezza, non rispettando in quattro occasioni l'obbligo di presentazione, nonché effettuando un numero insufficiente di incontri con il Ser.T., ossia sottoponendosi ad un solo controllo finalizzato alla verifica circa l'astensione dal consumo di sostanze alcoliche.

Il soggetto non aveva inoltre regolarizzato la propria attività lavorativa, venendo anzi denunciato per aver indebitamente percepito il reddito di cittadinanza fino al mese di aprile del 2021.

Condividendo, dunque, le valutazioni effettuate dal giudice monocratico - quanto alla insufficienza di dati deponenti nel senso della cessazione della pericolosità sociale del soggetto, nonché per l'adozione, ad opera di questi, di uno stile di vita aderente ai parametri della legalità -, oltre che sottolineando il disinteresse del condannato nei confronti dei contenuti rieducativi della misura, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha come detto rigettato l'impugnazione interposta dall'odierno ricorrente.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo contestualmente - con motivo unico di ricorso, che viene di seguito brevemente riassunto nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. - la violazione di legge e il vizio di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 208 e 228 cod. pen., 679 cod. proc. pen e 69 legge 26 luglio 1975, n. 354.

2.1. La motivazione del provvedimento impugnato - in ipotesi difensiva - risulterebbe carente, per non aver adeguatamente ponderato gli elementi positivi raccolti, atti a contrastare il giudizio di persistente pericolosità. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe infatti compiuto un percorso virtuoso, improntato ad una revisione critica delle pregresse esperienze devianti ed avrebbe infine adottato uno stile di vita ordinato e corretto.Osserva poi il ricorrente che: a) le trasgressioni al contenuto prescrittivo della misura (che peraltro si sostiene essere conformata secondo parametri particolarmente invasivi e rigorosi), sono in numero contenuto e appaiono in realtà frutto di mere difficoltà di tipo logistico; b) il diritto alla percezione del reddito di cittadinanza è decaduto al momento dell'assunzione del Milioto, in qualità di manovale, presso una società attiva nel settore dell'edilizia; c) di valenza evocativa sostanzialmente neutra sarebbero poi i controlli di polizia effettuati a carico del condannato (trovato in una occasione in compagnia di soggetti attinti da precedenti di polizia).

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge.

2. È opportuno premettere, tenuto conto che il difetto è comune a più motivi di ricorso che denunciano il vizio della motivazione, come il compito del giudice di legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; tale compito si sostanzia invece esclusivamente nel fatto di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione degli stessi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n, 930 del 13/12/1995 dep. 1996, Clarke, Rv. 203428; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 dep. 2000, Moro G, Rv. 215745; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 dep. 2004, Elia, Rv. 229369).

Dall'affermazione di questo principio, si traggono alcuni corollari.

Ad eccezione del caso in cui il ricorso prospetti compiutamente l'esistenza di un «ragionevole dubbio», esula dai poteri della Corte di cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione.3.

Il Tribunale di sorveglianza di Palermo - con ampia e convincente motivazione, espressiva di un coerente e puntuale percorso logico e deduttivo - ha ritenuto trattarsi di soggetto ancora dotato di una spiccata pericolosità sociale.

Ha ritenuto, sulla base delle pendenze e dei pregiudizi, nonché della condotta serbata, rivelatasi indifferente al contenuto rieducativo della misura di sicurezza in esecuzione, trattarsi di soggetto la cui personalità è ancora caratterizzata da spiccata pericolosità sociale.

Si è in tal modo adeguato ai principi di diritto costantemente espressi dalla giurisprudenza di legittimità, a mente della quale - all'indomani della modifica introdotta dall'art. 31, comma 2, legge 10 ottobre 1986, n. 633 - l'applicazione delle misure di sicurezza può essere disposta, anche da parte del giudice della cognizione, esclusivamente all'esito del positivo scrutinio circa l'effettiva pericolosità sociale del soggetto, da valutarsi in concreto in base agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. complessivamente considerati, nonché delle allegazioni difensive, senza che possa farsi ricorso a forme di automatismo (Sez. 1, n. 7188 del 10/12/2020, dep. 2021, Pavone, Rv. 280804 - 01); valutazione da effettuare quindi considerando la valenza dimostrativa dei reati perpetrati, la condotta "post delictum" e il comportamento serbato durante e dopo l'esecuzione della pena (Sez. 1, n. 1027 del 31/10/2018, dep. 2019, Argento, Rv. 274790-01).

4. Il ricorso, inoltre, censura l'ordinanza impugnata per essere la stessa una mera riproposizione delle conclusioni già raggiunte dal giudice monocratico.

Non si confronta però con il complessivo tessuto motivazionale del provvedimento reiettivo, né valuta la piena legittimità della motivazione "per relationem", consentita anche per quanto attiene ai provvedimenti emessi dal Tribunale di sorveglianza.

La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito la validità di tale tecnica di motivazione, sebbene pronunciandosi in ordine al richiamo per relationem ad elementi conoscitivi forniti dal personale dei servizi sociali, che vengano poi recepiti dal giudice (Cass. sez. 1, n. 4581 del 03/11/1993, Maugeri, Rv. 195784; Sez.1,n. 50921 del 27/11/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258401 - 01).

Più in generale, il principio di diritto è peraltro nel senso che, nel giudizio di appello, sia possibile adottare una motivazione "per relationem" rispetto alla pronuncia di primo grado, laddove le censure formulate dall'appellante non esplicitino elementi di novità rispetto alle doglianze già esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, Rv. 257056 - 01).4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché di una somma in favore della cassa delle ammende, in misura che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato l'impugnazione presentata da [OSCURATO:PERSONA], a norma dell'art. 680 cod. proc. pen., avverso il provvedimento emesso in data 29/04/2022 dal Magistrato di sorveglianza di Agrigento, che aveva prorogato per anni uno la durata della misura di sicurezza della libertà vigilata disposta in data 30/04/2021 e decorrente dal 07/05/2021, avendo ritenuto non essen cessata la pericolosità del condannato. 1.1. Nell'impugnato provvedimento, viene dato atto di come il condannato, dichiarato delinquente abituale, si sia reso autore di plurime violazioni del contenuto prescrittivo della misura di sicurezza, non rispettando in quattro occasioni l'obbligo di presentazione, nonché effettuando un numero insufficiente di incontri con il Ser.T., ossia sottoponendosi ad un solo controllo finalizzato alla verifica circa l'astensione dal consumo di sostanze alcoliche. Il soggetto non aveva inoltre regolarizzato la propria attività lavorativa, venendo anzi denunciato per aver indebitamente percepito il reddito di cittadinanza fino al mese di aprile del 2021. Condividendo, dunque, le valutazioni effettuate dal giudice monocratico - quanto alla insufficienza di dati deponenti nel senso della cessazione della pericolosità sociale del soggetto, nonché per l'adozione, ad opera di questi, di uno stile di vita aderente ai parametri della legalità -, oltre che sottolineando il disinteresse del condannato nei confronti dei contenuti rieducativi della misura, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha come detto rigettato l'impugnazione interposta dall'odierno ricorrente. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo contestualmente - con motivo unico di ricorso, che viene di seguito brevemente riassunto nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. - la violazione di legge e il vizio di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 208 e 228 cod. pen., 679 cod. proc. pen e 69 legge 26 luglio 1975, n. 354. 2.1. La motivazione del provvedimento impugnato - in ipotesi difensiva - risulterebbe carente, per non aver adeguatamente ponderato gli elementi positivi raccolti, atti a contrastare il giudizio di persistente pericolosità. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe infatti compiuto un percorso virtuoso, improntato ad una revisione critica delle pregresse esperienze devianti ed avrebbe infine adottato uno stile di vita ordinato e corretto.Osserva poi il ricorrente che: a) le trasgressioni al contenuto prescrittivo della misura (che peraltro si sostiene essere conformata secondo parametri particolarmente invasivi e rigorosi), sono in numero contenuto e appaiono in realtà frutto di mere difficoltà di tipo logistico; b) il diritto alla percezione del reddito di cittadinanza è decaduto al momento dell'assunzione del Milioto, in qualità di manovale, presso una società attiva nel settore dell'edilizia; c) di valenza evocativa sostanzialmente neutra sarebbero poi i controlli di polizia effettuati a carico del condannato (trovato in una occasione in compagnia di soggetti attinti da precedenti di polizia). 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge. 2. È opportuno premettere, tenuto conto che il difetto è comune a più motivi di ricorso che denunciano il vizio della motivazione, come il compito del giudice di legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; tale compito si sostanzia invece esclusivamente nel fatto di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione degli stessi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n, 930 del 13/12/1995 dep. 1996, Clarke, Rv. 203428; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 dep. 2000, Moro G, Rv. 215745; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 dep. 2004, Elia, Rv. 229369). Dall'affermazione di questo principio, si traggono alcuni corollari. Ad eccezione del caso in cui il ricorso prospetti compiutamente l'esistenza di un «ragionevole dubbio», esula dai poteri della Corte di cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione.3. Il Tribunale di sorveglianza di Palermo - con ampia e convincente motivazione, espressiva di un coerente e puntuale percorso logico e deduttivo - ha ritenuto trattarsi di soggetto ancora dotato di una spiccata pericolosità sociale. Ha ritenuto, sulla base delle pendenze e dei pregiudizi, nonché della condotta serbata, rivelatasi indifferente al contenuto rieducativo della misura di sicurezza in esecuzione, trattarsi di soggetto la cui personalità è ancora caratterizzata da spiccata pericolosità sociale. Si è in tal modo adeguato ai principi di diritto costantemente espressi dalla giurisprudenza di legittimità, a mente della quale - all'indomani della modifica introdotta dall'art. 31, comma 2, legge 10 ottobre 1986, n. 633 - l'applicazione delle misure di sicurezza può essere disposta, anche da parte del giudice della cognizione, esclusivamente all'esito del positivo scrutinio circa l'effettiva pericolosità sociale del soggetto, da valutarsi in concreto in base agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. complessivamente considerati, nonché delle allegazioni difensive, senza che possa farsi ricorso a forme di automatismo (Sez. 1, n. 7188 del 10/12/2020, dep. 2021, Pavone, Rv. 280804 - 01); valutazione da effettuare quindi considerando la valenza dimostrativa dei reati perpetrati, la condotta "post delictum" e il comportamento serbato durante e dopo l'esecuzione della pena (Sez. 1, n. 1027 del 31/10/2018, dep. 2019, Argento, Rv. 274790-01). 4. Il ricorso, inoltre, censura l'ordinanza impugnata per essere la stessa una mera riproposizione delle conclusioni già raggiunte dal giudice monocratico. Non si confronta però con il complessivo tessuto motivazionale del provvedimento reiettivo, né valuta la piena legittimità della motivazione "per relationem", consentita anche per quanto attiene ai provvedimenti emessi dal Tribunale di sorveglianza. La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito la validità di tale tecnica di motivazione, sebbene pronunciandosi in ordine al richiamo per relationem ad elementi conoscitivi forniti dal personale dei servizi sociali, che vengano poi recepiti dal giudice (Cass. sez. 1, n. 4581 del 03/11/1993, Maugeri, Rv. 195784; Sez.1,n. 50921 del 27/11/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258401 - 01). Più in generale, il principio di diritto è peraltro nel senso che, nel giudizio di appello, sia possibile adottare una motivazione "per relationem" rispetto alla pronuncia di primo grado, laddove le censure formulate dall'appellante non esplicitino elementi di novità rispetto alle doglianze già esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, Rv. 257056 - 01).4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché di una somma in favore della cassa delle ammende, in misura che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
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