CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10286/2026
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pro tempore, con domicilio digitale presso la PEC degliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che larappresentano e difendono-ricorrente-controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato pressol’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-Numero registro generale 1595/2023Numero sezionale 1806/2026Numero di raccolta generale 10286/2026Data pubblicazione 20/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1425/2022 pubblicatail 30/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Bari ha in parte accolto il gravame propostodall’INPS nella controversia con la Società cooperativa agricolaSpartivento.2. La controversia ha per oggetto l’opposizione ad avviso di addebito (ealla successiva comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) conriferimento alla contribuzione per i lavoratori agricoli subordinati per glianni da 2005 a 2009.3. Il Tribunale di Foggia accolse le opposizioni proposte dalla Spartivento,sul rilievo che INPS non avesse dato prova dei fatti costitutivi dell’obbligocontributivo, e ciò a cagione della lacunosa produzione documentale daparte dell’istituto previdenziale, che non aveva prodotto in giudizio né ledenunce trimestrali DMAG, né il CCNL applicabile.4. La Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza di una c.d. pistaprobatoria ed ha ammesso la produzione documentale offerta in appellodall’INPS (denunce trimestrali DMAG e CCNL applicabile). All’esito ha inparte riformato la sentenza impugnata, ritenendo la prescrizione delcredito contributivo sino al secondo trimestre del 2005, e dovute lesomme restanti.5. Per la cassazione della sentenza ricorre la Spartivento, con ricorsoaffidato a un unico motivo, illustrato da memoria, al quale INPS resistecon controricorso.6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.Numero registro generale 1595/2023Numero sezionale 1806/2026Numero di raccolta generale 10286/2026Data pubblicazione 20/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo (rubricato ex art.360 comma primo nn.3 e 4 cod.proc. civ.) la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degliartt. 421 e 437 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2697 cod. civ., per latardività della produzione e ammissione di prove, l’erroneo esercizio deipoteri d’ufficio del giudice e il capovolgimento dell’onere della prova.2. La ricorrente sostiene che la Corte territoriale ha errato nell’ammetterela produzione, da parte dell’INPS, dei documenti non prodotti avanti algiudice di prime cure (denunce trimestrali DMAG e CCNL applicabile) inpresenza di un quadro probatorio non qualificabile quale pista probatoria,giusta i principi di diritto di questa Corte.3. La Corte territoriale, dopo aver richiamato la giurisprudenza di questaCorte, ha ritenuto che la pista probatoria, tale da giustificare la produzionedei documenti in appello, fosse costituita dalle risultanze del verbaleispettivo del 24/11/2010 (già prodotto avanti al primo giudice) ed inparticolare dalle dichiarazioni rese agli ispettori dal legale rappresentantedella Spartivento.4. La Corte territoriale ha ritenuto che la documentazione prodottadall’INPS in grado di appello fosse «utile ad avvalorare ulteriormente irilievi ispettivi il cui contenuto, nella parte dei dati rilevanti al finedell’accertamento, era già stato sinteticamente, ma puntualmente,riepilogato nel verbale» (pag.14 della motivazione).5. Questa Corte ha reiteratamente affermato il principio per cui nel rito dellavoro «l'esercizio dei poteri istruttori del giudice - che può essereutilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capoalle parti - vede quali presupposti la ricorrenza di una semiplena probatioe l'individuazione di quegli elementi che sono stati ricondotti alla categoriadella «pista probatoria», e cioè di quelle informazioni che emergono dalcomplessivo materiale probatorio, anche documentale, e che costituisconofattore che non solo vale a superare una rigida applicazione delle giàNumero registro generale 1595/2023Numero sezionale 1806/2026Numero di raccolta generale 10286/2026Data pubblicazione 20/04/2026richiamate preclusioni istruttorie e degli stessi limiti all’attività istruttoria,ma anche giustifica – ed anzi rende doveroso – l’esercizio dei poteriistruttori d’ufficio, oltre ad una valorizzazione complessiva e non parzialedel materiale probatorio, sebbene anche solo indiziario (Cass. Sez. L -Ordinanza n. 26597 del 23/11/2020; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 33393 del17/12/2019; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 32265 del 10/12/2019; Cass.Sez. L – Ordinanza Cass. Sez. L - Ordinanza n. 28134 del 05/11/2018;Cass. Sez. L, Sentenza n. 9034 del 06/07/2000)» (Cass. 05/11/2024n.28380).6. La Corte territoriale non si è discostata da questi principi, perché hainteso valorizzare il dato (meramente indiziario) costituito dalle risultanzedel verbale ispettivo e delle dichiarazioni rese in quella sede dal legalerappresentante della Spartivento. Ed ha dato conto della sussistenza diuna situazione di semiplena probatio con un apprezzamento dei fatti dicausa che in questa sede non è censurabile, perché congruamentemotivato ed immune da vizi logici.7. I rilievi sopra svolti conducono al rigetto del ricorso.8. Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. il ricorrente deve essere condannatoal pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro5.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favoredel controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 5.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreNumero registro generale 1595/2023Numero sezionale 1806/2026Numero di raccolta generale 10286/2026Data pubblicazione 20/04/2026importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/04/2026.La PresidenteRossana Mancino