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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 21327/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7396/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 88, presso lo studio degli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]' , che l a rappresentanoe difendono unitamente e disgiuntamente tra di loro; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio de gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentanoe difendono; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat o in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 16, presso lo studio degli avvocatiBIANCA MORGIGNI e [OSCURATO:PERSONA] che l o rappresenta no e difend ono unitamente e disgiuntamente tra di loro; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 3148/2021 , depositata il21/09/2021, R.G.N. 314/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Roma decidendo sul ricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA]. e su quello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. dal 1 gennaio 2004 al 30 Aprile 2016 condanna ndo la societàal pagamento della somma di € 43.766,67 a titolo di TFR mentre riteneva le restanti pretese retributive assorbite da i maggior i import i corrisposti al Bizzocconel corso d el rapporto.

1.1. Quindi, i n accoglimento dell'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la quale era stata condannata in solido con [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle somme accertate, ha rigettato le domande avanzate nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] osservando che questi aveva sottoscritto con la società [OSCURATO:SOCIETA]., per la quale aveva lavorato fino al 31 dicembre 2003, una conciliazione tombale in relazione al pregresso rapporto di lavoro.

1.2. Ha poi evidenziato che, sebbene il [OSCURATO:PERSONA] avesse sottoscritto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] un contratto di collaborazione con la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., della quale era amministratore [OSCURATO:PERSONA] che amministrava anche l'[OSCURATO:SOCIETA], tuttavia questi aveva sempre lavorato per la [OSCURATO:SOCIETA]. da cui era statoretribuito ed in favore della quale aveva emesso regolarmente fatture senza mai più presta re alcuna attività in favore dell'altra società.

1.3. La Corte territoriale ha quindi ritenuto che il materiale svolgimento del rapporto in esclusivo favore della società [OSCURATO:SOCIETA], alla quale poi il lavoratore fu effettivamente trasferito nel 2012 seppure con un contratto di collaborazione autonoma, consentiva di ritenere che la prestazione era stata resa in maniera continuata ed esclusivain favore di quest'ultima.

1.4. Il giudice di appello ha poi escluso che potesse ravvisarsi l'esistenza di un unico centro di imputazione di interessi tra le due società che avevano sedi diverse.

Inoltre, ha evidenziato che non era stata provata l'integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il relativo interesse economico.

Ciò che era stato provato era solo che da [OSCURATO:SOCIETA] era stata appaltata alla società [OSCURATO:SOCIETA]. un'attività che poi era stata successivamente svolta in proprio dalla prima senza alcuna utilizzazione promiscua di personale.

In tale contesto ha ritenuto che fosse irrilevante la circostanza che fino al 2011 la titolarità delle cariche sociali era in capo ai medesimi soggetti.

Da ultimo h a escluso che tra le due società fosse intervenuta una cessione di attività e ha perciò ritenuto che non potesse essere applicato l'art . 2112 c.c. .

In tale contesto la Corte territoriale haosservato poi che il dottor [OSCURATO:PERSONA] aveva sottoscritto con la società [OSCURATO:SOCIETA] un accordo conciliativo a tacitazione delle domande relative al periodo pregressoed inoltre che l'unico elemento utile, ravvisato nella identità dell'amministratore tra le due società, non era sufficiente a dimostrare l'esistenza dell'unico centro di interessi.

1.5. In conclusione,la Corte ha ritenuto carente di legittimazione passiva la societàLaboratorio Analisi cliniche [OSCURATO:SOCIETA] s .r.l..

2. Per la Cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso ed anche la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] cliniche [OSCURATO:SOCIETA] si è difesa con controricorso.

Sia l a società [OSCURATO:SOCIETA]. che la [OSCURATO:PERSONA] cliniche [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memori e illustrativ e ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2222 c.c. e dell'art. 2229, degli artt. 2094, 2697 e 1362 c.c. e degli artt. 116 e 409 numero 3 c.p.c. anche con riferimento all’ omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (360 n. 3 e n. 5 c.p.c.).

3.1. Deduce la ricorrente che a sostegno dell'accertata subordinazione sarebbero state richiamate solo alcune delle deposizioni testimoniali e che il ragionamento logico giuridico seguito dalla Corte sarebbe viziato nella scelta dei parametri normativi per l'individuazione della subordinazione.

La Corte territoriale non avrebbe accertato se il rapporto era caratterizzato dall'eterodirezione in capo all'odierna ricorrente, potere che si estrinseca nell’ assoggettamento del lavoratore al potere direttivo organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.

Contraddittoriamente si asserisce che l’attività del dott. [OSCURATO:PERSONA] era coordinata, controllata e diretta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] anche quanto al rispetto degli orari e poi si afferma che non vi erano specifiche direttive e puntuali e costanti controlli stante la natura intellettuale della prestazione resa.

3.2. Sottolinea che l'onere di provare la su bordinazione grava sul lavoratore che non vi aveva adempiuto poiché non aveva dimostrato l'esistenza appunto della eterodirezione e ra mmenta che anche il lavoratore autonomo può e deve essere diretto e indirizzato nella sua attività dal destinatario della prestazione.

Ribadisce che l'autonomia viene a mancare quando la eterodirezione deborda nell'emanazione di ordini specifici oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative tutte circostanze non rinvenibili nel caso di specie né concretamente evidenziate dalla sentenza di merito.

3.3. Sottolinea che il rispetto di un orario per garantire la propria disponibilità e dei piani di lavoro predisposti dalla direzione non risulterebbeaffatto dalle deposizioni testimoniali fatta eccezione quella del teste Ernandez e dunque la Corte territoriale era in corsa in errore avendo omesso di valutare l'affermazione inequivocabile del dottor [OSCURATO:PERSONA] che aveva escluso una subordinazione gerarchica.

3.4. Ritiene che il coordinamento delle prestazioni sarebbe circostanza irrilevante ai fini dell’accertamento della subordinazione.

Inoltre, le funzioni di referente per il personale del laboratorio di citogenetica, anche quello dipendente, non avval orerebbero di per sé l’assoggettamento del lavoratore a stringenti direttive dei vertici aziendali.

L'inserimento nei piani ferie con i medesimi obblighi degli altri dipendenti neppure sarebbe elemento qualificante poiché è risultato in giudizio che i lavoratori autonomi si organizzavano fra loro per fare dei turni ed inoltre il [OSCURATO:PERSONA] non era tenuto a giustificare l'assenza.

Quanto all'utilizzazione dei mezzi della struttura sanitaria questa era inevitabile per esigenze di sicurezza e riservatezza.

L' identità di mansioni tra quelle svolte dal [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri lavoratori dipendenti, poi, non sarebbe decisiva tenuto conto del carattere altamente professionale dell'attività e ne ppure sarebbero decisivi, ai fini della subordinazione , la continuità delle prestazioni, il versamento cadenza fissa di una retribuzione prestabilita, l'osservanza di un orario predeterminato, la dotazione da parte dell'azienda di un telefono aziendale.

Sostiene che comunque dalle fatture emesse emergeva che non vi erano intervalli regolari e mensili e che gli importi non erano costanti.

Infine, l'attività svolta per [OSCURATO:SOCIETA] non era prevalente posto che il [OSCURATO:PERSONA] lavorava anche per altre strutture come consulente.

Quanto al nomen iuris, i contratti erano tutti qualificati come collaborazione professionale coordinata e continuativa con espressa negazione della subordinazione, e tale elemento sarebbe anch’esso indicativo della natura del rapporto.

3.5. In conclusione,ad avviso della ricorrente ove la Corte territoriale non avesse del tutto disatteso questi elementi che convergevano nel senso dell'autonomia del rapporto sarebbe pervenuta al rigetto della domanda azionatatenuto conto anche della necessità di valutare la condotta tenuta dalle parti, le quali all'atto della sottoscrizione del l'ultimo contratto di collaborazione del 30 ottobre 2015, si erano accordate per una riduzione del compensosenza che il [OSCURATO:PERSONA] ave sse obiettato nulla.

4. La censura è inammissibile.

4.1. Ritiene il Collegio che la ricorrente con le sue doglianze solleciti la Corte di legittimità ad effettuare u n differente apprezzamento delle emergenze istruttorieche le è precluso.

4.2. Il giudice di appello, attenendosi ai principi ripetutamente affermati da questa Corte di legittimità in tema di accertamento della natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro, ha accertato lo stabile inserimento del dott. [OSCURATO:PERSONA] nell’organizzazione produttiva della società [OSCURATO:SOCIETA]. che per le attività sue proprie e per gli obiettivi perseguiti non poteva prescindere dal suo contributodi tipo specialistico.

Ha accertato che l’attività era svolta in orari prefissati e che vi era un obbligo di presenza connesso alla necessità di validare i referti delle analisi svolte nel laboratorio con tempistiche determinate e con verifica e supervisione dei biologi addetti al laboratorio e controllo e coordinamento del personale anche inquadrato alle dipendenze della società A rtemisia.

Inoltre, ha accertato che la sua stessa attività era soggetta al controll o ed al coordinamento di un dirigente della società che in c a so di ritardi nello svolgimento dell’operazione del laboratorio ne sollecitava l’adempimento anche con rilievi specifici.

La Corte ha poi verificato che l’attività era svolta con uno stabile inserimento nell’organizzazione della [OSCURATO:SOCIETA]. con previsione di turnazioni nei periodi estivi ed il sabato al pari di altri lavoratori dipendenti addetti al laboratorio.

Va rilevato che la Corte territoriale, nel valutare tutto ciò, ha ben tenuto presente, nell’applicare alla fattispecie il criterio della c.d. subordinazione attenuata, la natura prettamente intellettuale e scientifica dell’attività svolta dal [OSCURATO:PERSONA] (referente tecnico e supervisore degli esami di citogenetica pre e post natale) sottolinea ndo che ai fine di una qualificazione autonoma del rapporto sarebbe stata necessaria l’esistenza di un rischio d’impresa che nella specie nonera ravvisabile per vari aspetti ed anche sotto il profilo del mancato impegno economico personale stante l’utilizzazione di mezzi e di strumenti della società oggi ricorrente.

Ed allora correttamente il giudice di appello ha escluso chepur in presenza di una prolungata esecuzione del rapporto in regime formale di autonomia stante il " nomen iuris " dei contratti intercorsi tra le parti, questi elementi di valutazione non costituissero fattori assorbenti e in concreto risultassero recessivi dovendosidare prevalenza alle concrete modalità con le quali il rapporto di lavorosi era invece svolto ( cfr.

C ass. n. 4484 del 2018 e n. 7024 del 2015).

5. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2120 c.c. in relazione alla mancata applicazione del principio di assorbimento anche al T.f.r..

Ad avviso della ricorrente erroneamente la Corte di appello ha escluso che il Tfr potesse essere ricompreso nel trattamento retributivo di favore corrisposto al controricorrente laddove invece si sarebbe dovuto considerare che se non c'è dubbio che il TFR matura alla cessazione del rapporto, tuttavia, i maggiori compensi erogati per il lavoro autonomo assorbirebbero anche il TFR.

6. Il motivo è infondato.

6.1. Questa Corte ha chiarito che (cfr. Cass. 17 / 01 / 2023 n . 1325 ) a i fini della determinazione dell'importo dovuto a titolo di TFR non potrà operare l'assorbimento con le eventuali eccedenze sulla retribuzione minima contrattuale corrisposte durante il rapporto di lavoro; esso dovrà essere determinato sulla base delle retribuzioni che risultano annualmente dovute in applicazione dei parametri previsti dalla contrattazione collettiva o, se superiore, sulla base di quanto effettivamente corrisposto nel corso del rapporto di lavoro, accertata l'insussistenza di un obbligo restitutorio (cfr. Cass. n. 6681 del 2019, che richiama Cass. n. 16489 del 2014 e Cass. n. 46 del 2017).

Il principio dell’assorbimento per le indennità di fine rapporto non opera neanche nell’ipotesi in cui venga accertata in giudizio l'esistenza d'un rapporto di lavoro subordinato in contrasto con la qualificazione operatane dalle parti in termini di autonomia (v.

Cass. n. 18586 del 2016, che richiama Cass. n. 19923 del 2014 e Cass. n. 5552 del 2011).

7. Con il terzo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’ art.360 n . 4 c.p.c.,la violazione dell'art. 345 commi 2 e 3 c.p.c. con riguardo al rigetto dell'eccezione formulata in appello di inammissibilità di nuove eccezioni, mezzi di prova e prove documentali da parte della [OSCURATO:SOCIETA] analisi cliniche [OSCURATO:SOCIETA].

Inoltre, è de nuncia ta ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c.la violazione degli artt. 132 comma 1 n. 4 c.p.c. in relazione all’ omessa motivazione , sia pure concisa , del rigetto della sollevata eccezione di inammissibilità.

7.1. Deduce che il [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva impugnato la sentenza di primo grado che aveva accertato il vincolo di solidarietà ed il collegamento aziendale funzionale tra le due societàe che la società [OSCURATO:SOCIETA], nel costituirsi , con riguardo a quel ricorso aveva eccepito l'inammissibilità delle censure formulate.

La Corte di appello nulla avevadetto su tali eccezioni.

7.2. Rammenta quindi che quei motivi di appello erano inammissibili sia perché introducevano un nuovo tema decidendum con riferimento alle circostanze che avrebbero escluso la responsabilità solidale delle due società sia perché, avanzando nuovi temi di indagine , erano state introdotte nuove prospettazioni basate su circostanze fattuali maidedotte e su documenti mai prodotti in primo grado.

Deduce che la società,in primo grado,si era limitata a eccepire la sua estraneità al rapporto lavorativo che era definitivamente cessato nell'anno 2004.

Nulla aveva eccepito né provato rispetto all'inesistenza di un collegamento societario che invece era stato allegato e poi provato dal [OSCURATO:PERSONA] a fondamento della sua domanda di condanna in solido delle due società.

Osserva infatti che solo con il ricorso in appello erano state opposte specifiche difese rispetto alle allegazioni svolte in primo grado dal lavoratore, le quali erano perciò tardive ed inammissibili.

8. Il motivo non può essere accolto.

8.1. Sebbene infatti la Corte di appello non abbia specificatamente pronunciato sull’eccezione di inammissibilità sollevata dalla società Artemisiatuttavia con la sentenza, che ha accertato l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro simulato sotto una diversa veste contrattuale, le eccezioni sono state implicitamente disattese.

8.2. È configurabile la decisione implicita di una questione connessa a una prospettata tesi difensiva o di un'eccezione ritualmente sollevataquando queste, benché non espressamente trattate, risultino superate e travolte dalla incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza.

N e consegue che la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività(cfr. Cass. n. 24953 del 2020 e n. 14486 del 2004).

8.3. Peraltro,la censura è genericamente formulata poiché riporta solo le conclusioni formulate in appelloma non anche seppure per sintesi, le difese che le sostenevano, così contravvenendo al dovere di specificare il contenuto degli atti richiamati a sostegno del motivo.

8.4. E ben vero che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c.per essere compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, in ossequio al criterio di proporzionalità, non deve trasmodare in un ec cessivo formalismo sicché esso è rispettato quando siano indicatii documenti o gli atti processuali sui quali il ricorso si fondae ne sia riassunto il contenuto o trascri tti i passaggi essenziali ; a i fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previstodall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., poi, è sufficiente che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, sia accompagnatoda un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui sia statoprodotto o format o (cfr. Cass.n. 12481del 2022).

Esso, tuttavia, p ur interpretato in maniera elastica in conformità all'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte - oggi recepita dal nuovo testo dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 – richiede che il suo contenuto sia sufficientemente determinato in modo da renderlo pienamente comprensibile e tale non è il caso in esame i n cui di fatto sono riportate solo le conclusioni formulate in appello mentre neppure in via riassuntiva è riportato il contenuto delle difese della società oggi controricorrente in primo grado sicché è preclus o alla Corte l’apprezzamento , dalla lettura degli atti, dellafondatezza o meno della censura formulata.

9. Con il quarto motivo di ricorso è denunciata la violazione falsa applicazione degli artt. 1294 c.c., 116 c.p.c.e 2112 c.c. ai sensi dell'articolo 360 numero 3e l'omesso esame di fatt i decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'articolo 360 n. 5 c.p.c..

9.1. La ricorrente rammenta che la Corte di appello di Roma ha ritenuto l’insussistenza di un unico centro di imputazione di interessi tra le due società ed escluso che fosse stata offerta la prova dell'unicità della struttura organizzativa e produttiva.

9.2. Osserva tuttavia che, così facendo, il giudice di appelloha trascurato di esaminare fatti decisivi ed ha esclu so anche l'esistenza di un trasferimento di azienda,che invece era stato provato in giudizio essendo stato accertato il passaggio dell'attività citogenetica dal [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ad [OSCURATO:SOCIETA]..

Inoltre , la Corte di appello ha trascurato di valutare che, oltre al personale, nell'estate del 2004 furono trasferiti nei locali della società [OSCURATO:SOCIETA] anche i macchinari necessari per le analisi.

Il passaggio delpersonale, poi, era avvenuto senza sottoscrizione di nuovi diversi contratti di lavoro a conferma del fatto che il servizio di citogenetica era espressione di una unitarietà del gruppo delle imprese coinvolte.

In definitiva ad avviso della ricorrente vi erano elementi convergenti nel senso dell’esistenza di un unico centro di imputazione di interessi con la conseguenza che le due società erano solidalmente responsabili in relazione alle pretese azionate dal [OSCURATO:PERSONA] o comunque del trasferimento di ramo d'azienda dall'unaall'altra.

10. La censura è sotto vari profiliinammissibile.

10.1. In primo luogo,perché non chiarisce, restando al riguardo generica, dove come e quando era stato allegato che oltre al personale erano stati trasferiti anche i macchinari necessari per l’attività.

La Corte non ne fa cenno e la ricorrente trascura di indicarein che sede tali allegazioni erano state avanzata.

10.2. A ciò si aggiunga che,nella sostanza , lungi dall’evidenziare gli error i di dirittodenunciati nella rubrica del motivo, con la censura si sollecita la Corte ad effettuare una diversa ricostruzione dei fatti allegati e provati in giudizio secondo una prospettiva più favorevole alla società oggi ricorrente rispetto a quella del tutto plausibile e giuridicamente conforme ai precetti indicatila cui violazione è qui denunciata e senza specificare quali elementi decisivi siano stati trascurati dal giudice di appello che, al contrario, ha proceduto ad una attenta ricostruzione dei fatti allegati al giudizioanche con riguardo al denunciato trasferimento di ramo di azienda che ha motivatamente escluso.

10.3. La Corte di merito ha verificato, attenendosi ai principi da questa Corte indicati(in tema di centro di imputazione di interessi v.

Cass. n. 2014 del 2022 e n. 19023 del 2017) che tra le due società non era ravvisabile un unico centro di imputazione di interessi.

Come è noto, il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è, di per sé solo, sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra.

Perché sussista una situazione che consenta di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro è neces sario che si accerti una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un' unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e che ciò venga rivelato dai seguenti requisiti, il cui accertamento, rimesso algiudice del merito, è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori(Cass. ult. cit.).

10.4. Attenendosi a tali principi la Corte di appello ha accertato che non era stata offerta la prova dell’unicità della struttura organizzativa e produttivatenuto conto della diversità delle sedi e delle attività svolte che non erano integrate tra le varie società del gruppo.

10.5. Inoltre, haescluso che il mero trasferimento del personale integrasse una cessione di ramo di aziendainteso come attività organizzata di cui ha peraltro verificato che non era cedibile trattandosi di attività soggette ad autorizzazione regionale.

10.6. Infine, ha evidenziato che , comunque , le pretese azionate dal [OSCURATO:PERSONA] erano riferite adun arco temporalesuccessivo al la cessazione del rapporto con la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] e dunque anche per tale ragione questa non era passivamente legittimata.

10.7. si tratta di accertamento di fatti coerente con le allegazioni e le prove offerte che non si espone alle censure che vengono mosse con il ricorso.

11. In conclusione per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivoe devono essere distratte in favore degli avvocati che hanno dichiarato di averle anticipate.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 va datoatto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida,in favore di ciascuno dei controricorrenti, € 5 .000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.Spese da distrarsi in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Morgigni che se ne sono dichiaratianticipatari.

Ai sensi dell’art. 13 co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7396/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 88, presso lo studio degli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]' , che l a rappresentanoe difendono unitamente e disgiuntamente tra di loro; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio de gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentanoe difendono; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat o in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 16, presso lo studio degli avvocatiBIANCA MORGIGNI e [OSCURATO:PERSONA] che l o rappresenta no e difend ono unitamente e disgiuntamente tra di loro; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 3148/2021 , depositata il21/09/2021, R.G.N. 314/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Roma decidendo sul ricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA]. e su quello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. dal 1 gennaio 2004 al 30 Aprile 2016 condanna ndo la societàal pagamento della somma di € 43.766,67 a titolo di TFR mentre riteneva le restanti pretese retributive assorbite da i maggior i import i corrisposti al Bizzocconel corso d el rapporto. 1.1. Quindi, i n accoglimento dell'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la quale era stata condannata in solido con [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle somme accertate, ha rigettato le domande avanzate nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] osservando che questi aveva sottoscritto con la società [OSCURATO:SOCIETA]., per la quale aveva lavorato fino al 31 dicembre 2003, una conciliazione tombale in relazione al pregresso rapporto di lavoro. 1.2. Ha poi evidenziato che, sebbene il [OSCURATO:PERSONA] avesse sottoscritto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] un contratto di collaborazione con la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., della quale era amministratore [OSCURATO:PERSONA] che amministrava anche l'[OSCURATO:SOCIETA], tuttavia questi aveva sempre lavorato per la [OSCURATO:SOCIETA]. da cui era statoretribuito ed in favore della quale aveva emesso regolarmente fatture senza mai più presta re alcuna attività in favore dell'altra società. 1.3. La Corte territoriale ha quindi ritenuto che il materiale svolgimento del rapporto in esclusivo favore della società [OSCURATO:SOCIETA], alla quale poi il lavoratore fu effettivamente trasferito nel 2012 seppure con un contratto di collaborazione autonoma, consentiva di ritenere che la prestazione era stata resa in maniera continuata ed esclusivain favore di quest'ultima. 1.4. Il giudice di appello ha poi escluso che potesse ravvisarsi l'esistenza di un unico centro di imputazione di interessi tra le due società che avevano sedi diverse. Inoltre, ha evidenziato che non era stata provata l'integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il relativo interesse economico. Ciò che era stato provato era solo che da [OSCURATO:SOCIETA] era stata appaltata alla società [OSCURATO:SOCIETA]. un'attività che poi era stata successivamente svolta in proprio dalla prima senza alcuna utilizzazione promiscua di personale. In tale contesto ha ritenuto che fosse irrilevante la circostanza che fino al 2011 la titolarità delle cariche sociali era in capo ai medesimi soggetti. Da ultimo h a escluso che tra le due società fosse intervenuta una cessione di attività e ha perciò ritenuto che non potesse essere applicato l'art . 2112 c.c. . In tale contesto la Corte territoriale haosservato poi che il dottor [OSCURATO:PERSONA] aveva sottoscritto con la società [OSCURATO:SOCIETA] un accordo conciliativo a tacitazione delle domande relative al periodo pregressoed inoltre che l'unico elemento utile, ravvisato nella identità dell'amministratore tra le due società, non era sufficiente a dimostrare l'esistenza dell'unico centro di interessi. 1.5. In conclusione,la Corte ha ritenuto carente di legittimazione passiva la societàLaboratorio Analisi cliniche [OSCURATO:SOCIETA] s .r.l.. 2. Per la Cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso ed anche la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] cliniche [OSCURATO:SOCIETA] si è difesa con controricorso. Sia l a società [OSCURATO:SOCIETA]. che la [OSCURATO:PERSONA] cliniche [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memori e illustrativ e ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2222 c.c. e dell'art. 2229, degli artt. 2094, 2697 e 1362 c.c. e degli artt. 116 e 409 numero 3 c.p.c. anche con riferimento all’ omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (360 n. 3 e n. 5 c.p.c.). 3.1. Deduce la ricorrente che a sostegno dell'accertata subordinazione sarebbero state richiamate solo alcune delle deposizioni testimoniali e che il ragionamento logico giuridico seguito dalla Corte sarebbe viziato nella scelta dei parametri normativi per l'individuazione della subordinazione. La Corte territoriale non avrebbe accertato se il rapporto era caratterizzato dall'eterodirezione in capo all'odierna ricorrente, potere che si estrinseca nell’ assoggettamento del lavoratore al potere direttivo organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Contraddittoriamente si asserisce che l’attività del dott. [OSCURATO:PERSONA] era coordinata, controllata e diretta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] anche quanto al rispetto degli orari e poi si afferma che non vi erano specifiche direttive e puntuali e costanti controlli stante la natura intellettuale della prestazione resa. 3.2. Sottolinea che l'onere di provare la su bordinazione grava sul lavoratore che non vi aveva adempiuto poiché non aveva dimostrato l'esistenza appunto della eterodirezione e ra mmenta che anche il lavoratore autonomo può e deve essere diretto e indirizzato nella sua attività dal destinatario della prestazione. Ribadisce che l'autonomia viene a mancare quando la eterodirezione deborda nell'emanazione di ordini specifici oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative tutte circostanze non rinvenibili nel caso di specie né concretamente evidenziate dalla sentenza di merito. 3.3. Sottolinea che il rispetto di un orario per garantire la propria disponibilità e dei piani di lavoro predisposti dalla direzione non risulterebbeaffatto dalle deposizioni testimoniali fatta eccezione quella del teste Ernandez e dunque la Corte territoriale era in corsa in errore avendo omesso di valutare l'affermazione inequivocabile del dottor [OSCURATO:PERSONA] che aveva escluso una subordinazione gerarchica. 3.4. Ritiene che il coordinamento delle prestazioni sarebbe circostanza irrilevante ai fini dell’accertamento della subordinazione. Inoltre, le funzioni di referente per il personale del laboratorio di citogenetica, anche quello dipendente, non avval orerebbero di per sé l’assoggettamento del lavoratore a stringenti direttive dei vertici aziendali. L'inserimento nei piani ferie con i medesimi obblighi degli altri dipendenti neppure sarebbe elemento qualificante poiché è risultato in giudizio che i lavoratori autonomi si organizzavano fra loro per fare dei turni ed inoltre il [OSCURATO:PERSONA] non era tenuto a giustificare l'assenza. Quanto all'utilizzazione dei mezzi della struttura sanitaria questa era inevitabile per esigenze di sicurezza e riservatezza. L' identità di mansioni tra quelle svolte dal [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri lavoratori dipendenti, poi, non sarebbe decisiva tenuto conto del carattere altamente professionale dell'attività e ne ppure sarebbero decisivi, ai fini della subordinazione , la continuità delle prestazioni, il versamento cadenza fissa di una retribuzione prestabilita, l'osservanza di un orario predeterminato, la dotazione da parte dell'azienda di un telefono aziendale. Sostiene che comunque dalle fatture emesse emergeva che non vi erano intervalli regolari e mensili e che gli importi non erano costanti. Infine, l'attività svolta per [OSCURATO:SOCIETA] non era prevalente posto che il [OSCURATO:PERSONA] lavorava anche per altre strutture come consulente. Quanto al nomen iuris, i contratti erano tutti qualificati come collaborazione professionale coordinata e continuativa con espressa negazione della subordinazione, e tale elemento sarebbe anch’esso indicativo della natura del rapporto. 3.5. In conclusione,ad avviso della ricorrente ove la Corte territoriale non avesse del tutto disatteso questi elementi che convergevano nel senso dell'autonomia del rapporto sarebbe pervenuta al rigetto della domanda azionatatenuto conto anche della necessità di valutare la condotta tenuta dalle parti, le quali all'atto della sottoscrizione del l'ultimo contratto di collaborazione del 30 ottobre 2015, si erano accordate per una riduzione del compensosenza che il [OSCURATO:PERSONA] ave sse obiettato nulla. 4. La censura è inammissibile. 4.1. Ritiene il Collegio che la ricorrente con le sue doglianze solleciti la Corte di legittimità ad effettuare u n differente apprezzamento delle emergenze istruttorieche le è precluso. 4.2. Il giudice di appello, attenendosi ai principi ripetutamente affermati da questa Corte di legittimità in tema di accertamento della natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro, ha accertato lo stabile inserimento del dott. [OSCURATO:PERSONA] nell’organizzazione produttiva della società [OSCURATO:SOCIETA]. che per le attività sue proprie e per gli obiettivi perseguiti non poteva prescindere dal suo contributodi tipo specialistico. Ha accertato che l’attività era svolta in orari prefissati e che vi era un obbligo di presenza connesso alla necessità di validare i referti delle analisi svolte nel laboratorio con tempistiche determinate e con verifica e supervisione dei biologi addetti al laboratorio e controllo e coordinamento del personale anche inquadrato alle dipendenze della società A rtemisia. Inoltre, ha accertato che la sua stessa attività era soggetta al controll o ed al coordinamento di un dirigente della società che in c a so di ritardi nello svolgimento dell’operazione del laboratorio ne sollecitava l’adempimento anche con rilievi specifici. La Corte ha poi verificato che l’attività era svolta con uno stabile inserimento nell’organizzazione della [OSCURATO:SOCIETA]. con previsione di turnazioni nei periodi estivi ed il sabato al pari di altri lavoratori dipendenti addetti al laboratorio. Va rilevato che la Corte territoriale, nel valutare tutto ciò, ha ben tenuto presente, nell’applicare alla fattispecie il criterio della c.d. subordinazione attenuata, la natura prettamente intellettuale e scientifica dell’attività svolta dal [OSCURATO:PERSONA] (referente tecnico e supervisore degli esami di citogenetica pre e post natale) sottolinea ndo che ai fine di una qualificazione autonoma del rapporto sarebbe stata necessaria l’esistenza di un rischio d’impresa che nella specie nonera ravvisabile per vari aspetti ed anche sotto il profilo del mancato impegno economico personale stante l’utilizzazione di mezzi e di strumenti della società oggi ricorrente. Ed allora correttamente il giudice di appello ha escluso chepur in presenza di una prolungata esecuzione del rapporto in regime formale di autonomia stante il " nomen iuris " dei contratti intercorsi tra le parti, questi elementi di valutazione non costituissero fattori assorbenti e in concreto risultassero recessivi dovendosidare prevalenza alle concrete modalità con le quali il rapporto di lavorosi era invece svolto ( cfr. C ass. n. 4484 del 2018 e n. 7024 del 2015). 5. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2120 c.c. in relazione alla mancata applicazione del principio di assorbimento anche al T.f.r.. Ad avviso della ricorrente erroneamente la Corte di appello ha escluso che il Tfr potesse essere ricompreso nel trattamento retributivo di favore corrisposto al controricorrente laddove invece si sarebbe dovuto considerare che se non c'è dubbio che il TFR matura alla cessazione del rapporto, tuttavia, i maggiori compensi erogati per il lavoro autonomo assorbirebbero anche il TFR. 6. Il motivo è infondato. 6.1. Questa Corte ha chiarito che (cfr. Cass. 17 / 01 / 2023 n . 1325 ) a i fini della determinazione dell'importo dovuto a titolo di TFR non potrà operare l'assorbimento con le eventuali eccedenze sulla retribuzione minima contrattuale corrisposte durante il rapporto di lavoro; esso dovrà essere determinato sulla base delle retribuzioni che risultano annualmente dovute in applicazione dei parametri previsti dalla contrattazione collettiva o, se superiore, sulla base di quanto effettivamente corrisposto nel corso del rapporto di lavoro, accertata l'insussistenza di un obbligo restitutorio (cfr. Cass. n. 6681 del 2019, che richiama Cass. n. 16489 del 2014 e Cass. n. 46 del 2017). Il principio dell’assorbimento per le indennità di fine rapporto non opera neanche nell’ipotesi in cui venga accertata in giudizio l'esistenza d'un rapporto di lavoro subordinato in contrasto con la qualificazione operatane dalle parti in termini di autonomia (v. Cass. n. 18586 del 2016, che richiama Cass. n. 19923 del 2014 e Cass. n. 5552 del 2011). 7. Con il terzo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’ art.360 n . 4 c.p.c.,la violazione dell'art. 345 commi 2 e 3 c.p.c. con riguardo al rigetto dell'eccezione formulata in appello di inammissibilità di nuove eccezioni, mezzi di prova e prove documentali da parte della [OSCURATO:SOCIETA] analisi cliniche [OSCURATO:SOCIETA]. Inoltre, è de nuncia ta ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c.la violazione degli artt. 132 comma 1 n. 4 c.p.c. in relazione all’ omessa motivazione , sia pure concisa , del rigetto della sollevata eccezione di inammissibilità. 7.1. Deduce che il [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva impugnato la sentenza di primo grado che aveva accertato il vincolo di solidarietà ed il collegamento aziendale funzionale tra le due societàe che la società [OSCURATO:SOCIETA], nel costituirsi , con riguardo a quel ricorso aveva eccepito l'inammissibilità delle censure formulate. La Corte di appello nulla avevadetto su tali eccezioni. 7.2. Rammenta quindi che quei motivi di appello erano inammissibili sia perché introducevano un nuovo tema decidendum con riferimento alle circostanze che avrebbero escluso la responsabilità solidale delle due società sia perché, avanzando nuovi temi di indagine , erano state introdotte nuove prospettazioni basate su circostanze fattuali maidedotte e su documenti mai prodotti in primo grado. Deduce che la società,in primo grado,si era limitata a eccepire la sua estraneità al rapporto lavorativo che era definitivamente cessato nell'anno 2004. Nulla aveva eccepito né provato rispetto all'inesistenza di un collegamento societario che invece era stato allegato e poi provato dal [OSCURATO:PERSONA] a fondamento della sua domanda di condanna in solido delle due società. Osserva infatti che solo con il ricorso in appello erano state opposte specifiche difese rispetto alle allegazioni svolte in primo grado dal lavoratore, le quali erano perciò tardive ed inammissibili. 8. Il motivo non può essere accolto. 8.1. Sebbene infatti la Corte di appello non abbia specificatamente pronunciato sull’eccezione di inammissibilità sollevata dalla società Artemisiatuttavia con la sentenza, che ha accertato l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro simulato sotto una diversa veste contrattuale, le eccezioni sono state implicitamente disattese. 8.2. È configurabile la decisione implicita di una questione connessa a una prospettata tesi difensiva o di un'eccezione ritualmente sollevataquando queste, benché non espressamente trattate, risultino superate e travolte dalla incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza. N e consegue che la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività(cfr. Cass. n. 24953 del 2020 e n. 14486 del 2004). 8.3. Peraltro,la censura è genericamente formulata poiché riporta solo le conclusioni formulate in appelloma non anche seppure per sintesi, le difese che le sostenevano, così contravvenendo al dovere di specificare il contenuto degli atti richiamati a sostegno del motivo. 8.4. E ben vero che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c.per essere compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, in ossequio al criterio di proporzionalità, non deve trasmodare in un ec cessivo formalismo sicché esso è rispettato quando siano indicatii documenti o gli atti processuali sui quali il ricorso si fondae ne sia riassunto il contenuto o trascri tti i passaggi essenziali ; a i fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previstodall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., poi, è sufficiente che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, sia accompagnatoda un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui sia statoprodotto o format o (cfr. Cass.n. 12481del 2022). Esso, tuttavia, p ur interpretato in maniera elastica in conformità all'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte - oggi recepita dal nuovo testo dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 – richiede che il suo contenuto sia sufficientemente determinato in modo da renderlo pienamente comprensibile e tale non è il caso in esame i n cui di fatto sono riportate solo le conclusioni formulate in appello mentre neppure in via riassuntiva è riportato il contenuto delle difese della società oggi controricorrente in primo grado sicché è preclus o alla Corte l’apprezzamento , dalla lettura degli atti, dellafondatezza o meno della censura formulata. 9. Con il quarto motivo di ricorso è denunciata la violazione falsa applicazione degli artt. 1294 c.c., 116 c.p.c.e 2112 c.c. ai sensi dell'articolo 360 numero 3e l'omesso esame di fatt i decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'articolo 360 n. 5 c.p.c.. 9.1. La ricorrente rammenta che la Corte di appello di Roma ha ritenuto l’insussistenza di un unico centro di imputazione di interessi tra le due società ed escluso che fosse stata offerta la prova dell'unicità della struttura organizzativa e produttiva. 9.2. Osserva tuttavia che, così facendo, il giudice di appelloha trascurato di esaminare fatti decisivi ed ha esclu so anche l'esistenza di un trasferimento di azienda,che invece era stato provato in giudizio essendo stato accertato il passaggio dell'attività citogenetica dal [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ad [OSCURATO:SOCIETA].. Inoltre , la Corte di appello ha trascurato di valutare che, oltre al personale, nell'estate del 2004 furono trasferiti nei locali della società [OSCURATO:SOCIETA] anche i macchinari necessari per le analisi. Il passaggio delpersonale, poi, era avvenuto senza sottoscrizione di nuovi diversi contratti di lavoro a conferma del fatto che il servizio di citogenetica era espressione di una unitarietà del gruppo delle imprese coinvolte. In definitiva ad avviso della ricorrente vi erano elementi convergenti nel senso dell’esistenza di un unico centro di imputazione di interessi con la conseguenza che le due società erano solidalmente responsabili in relazione alle pretese azionate dal [OSCURATO:PERSONA] o comunque del trasferimento di ramo d'azienda dall'unaall'altra. 10. La censura è sotto vari profiliinammissibile. 10.1. In primo luogo,perché non chiarisce, restando al riguardo generica, dove come e quando era stato allegato che oltre al personale erano stati trasferiti anche i macchinari necessari per l’attività. La Corte non ne fa cenno e la ricorrente trascura di indicarein che sede tali allegazioni erano state avanzata. 10.2. A ciò si aggiunga che,nella sostanza , lungi dall’evidenziare gli error i di dirittodenunciati nella rubrica del motivo, con la censura si sollecita la Corte ad effettuare una diversa ricostruzione dei fatti allegati e provati in giudizio secondo una prospettiva più favorevole alla società oggi ricorrente rispetto a quella del tutto plausibile e giuridicamente conforme ai precetti indicatila cui violazione è qui denunciata e senza specificare quali elementi decisivi siano stati trascurati dal giudice di appello che, al contrario, ha proceduto ad una attenta ricostruzione dei fatti allegati al giudizioanche con riguardo al denunciato trasferimento di ramo di azienda che ha motivatamente escluso. 10.3. La Corte di merito ha verificato, attenendosi ai principi da questa Corte indicati(in tema di centro di imputazione di interessi v. Cass. n. 2014 del 2022 e n. 19023 del 2017) che tra le due società non era ravvisabile un unico centro di imputazione di interessi. Come è noto, il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è, di per sé solo, sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra. Perché sussista una situazione che consenta di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro è neces sario che si accerti una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un' unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e che ciò venga rivelato dai seguenti requisiti, il cui accertamento, rimesso algiudice del merito, è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori(Cass. ult. cit.). 10.4. Attenendosi a tali principi la Corte di appello ha accertato che non era stata offerta la prova dell’unicità della struttura organizzativa e produttivatenuto conto della diversità delle sedi e delle attività svolte che non erano integrate tra le varie società del gruppo. 10.5. Inoltre, haescluso che il mero trasferimento del personale integrasse una cessione di ramo di aziendainteso come attività organizzata di cui ha peraltro verificato che non era cedibile trattandosi di attività soggette ad autorizzazione regionale. 10.6. Infine, ha evidenziato che , comunque , le pretese azionate dal [OSCURATO:PERSONA] erano riferite adun arco temporalesuccessivo al la cessazione del rapporto con la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] e dunque anche per tale ragione questa non era passivamente legittimata. 10.7. si tratta di accertamento di fatti coerente con le allegazioni e le prove offerte che non si espone alle censure che vengono mosse con il ricorso. 11. In conclusione per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivoe devono essere distratte in favore degli avvocati che hanno dichiarato di averle anticipate. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 va datoatto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida,in favore di ciascuno dei controricorrenti, € 5 .000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.Spese da distrarsi in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Morgigni che se ne sono dichiaratianticipatari. Ai sensi dell’art. 13 co
Sentenza Cassazione n. 21327/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris