CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 1981
Cassazione n. 25881/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03NOOCA) nato il 15/07/1981 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno, con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto aggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui l'imputato contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione in relazione alla valutazione delle prove poste alla base dell'affermazione di penale responsabilità, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto per un verso generico, cioè fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito; sicchè gli stessi si devono considerare non specifici e soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); e, per altro verso, versato in fatto, perché volto a sollecitare una mera ed evanescente ricostruzione alternativa del compendio probatorio, logicamente fondato sulle deposizioni di testi oculari, anche materialmente intervenuti (come il bagnino Calvani), che hanno assistito alla condotta illecita dell'imputato, bloccato nell'immediatezza; - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui l'imputato lamenta violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al giudizio di bilanciamento tra circostanze e alla sussistenza della contestata recidiva, non è consentito perché non dedotto con i motivi di appello, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. (pag. 4 sentenza impugnata:" l'appellante non contesta la sussistenza delle aggravanti né il giudizio di bilanciamento, ma si duole, sic et simpliciter, della mancata concessione delle attenuanti generiche, che il primo giudice ha invece riconosciuto per adeguare la pena alla concreta gravità del fatto") ed è altresì manifestamente infondato, poiché il relativo giudizio implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità a meno che non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni del giudice di merito, anche a riguardo della ritenuta recidiva - implicitamente affermata perché desunta dalla capacità a delinquere dell'imputato, gravato da precedenti specifici oltre che in materia di illecita detenzione di sostanze stupefacenti - sono sufficientemente ragionate ed argomentate (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) e, pertanto, incensurabili; - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am