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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 1989

Cassazione n. 44144/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 21/10/1989 avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta la mancanza di motivazione in più punti della sentenza, è inammissibile per assoluta genericità del motivo, consistente in una critica generalizzata ed indistinta, in quanto il ricorso non formula rilievi specifici né mirate censure del percorso argomentativo, che sorregge l'affermazione di responsabilità, fondata su dati oggettivi, insuscettibili di ricostruzioni alternative; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 ottobre 2022 Il consigliere estensore residente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 21/10/1989 avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta la mancanza di motivazione in più punti della sentenza, è inammissibile per assoluta genericità del motivo, consistente in una critica generalizzata ed indistinta, in quanto il ricorso non formula rilievi specifici né mirate censure del percorso argomentativo, che sorregge l'affermazione di responsabilità, fondata su dati oggettivi, insuscettibili di ricostruzioni alternative; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2022 Il consigliere estensore residente