Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38282/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; os OSSERVA

1. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso formulato dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

Si richiamano, in particolare, le valutazioni contenute alle pagine 3, 4 e 5 della sentenza impugnata, che ha superato le incongruenze sulla ricostruzione della prova, denunciate dalla difesa e pedissequamente riproposte in sede di legittimità, con ampia e convincente motivazione riferita alla individuazione senza alcuna ombra di dubbio dell'imputato quale autore delle lesioni ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (egli è stato riconosciuto con sicurezza da vittima e agenti di polizia giudiziaria incaricati delle indagini e di visionare i filmati acquisiti dalle telecamere presenti sul luogo teatro dei fatti, mentre non hanno pregio le obiezioni riferite, tra l'altro, all'orario di utilizzazione del POS nel a stazione di servizio stradale ove è avvenuta l'aggressione, chiarite dalla precisa ricostruzione investigativa emersa dall'esame dibattimentale del teste sovrintendente Ianne).

2. Considerato, altresì, che il suddetto motivo, volto a denunciare il vizio di motivazione quanto all'indicazione del ricorrente come autore dell'aggressione irnmotivata alla vittima (e frutto del suo stato di ubriachezza), è anche inammissibile perchè formulato secondo schemi di censura non consentiti in sede di legittimità, in quanto si risolvono in mere doglianze in punto di fatto (cfr., in tema, l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e, tra le più recenti pronunce, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 set

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; os OSSERVA 1. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso formulato dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Si richiamano, in particolare, le valutazioni contenute alle pagine 3, 4 e 5 della sentenza impugnata, che ha superato le incongruenze sulla ricostruzione della prova, denunciate dalla difesa e pedissequamente riproposte in sede di legittimità, con ampia e convincente motivazione riferita alla individuazione senza alcuna ombra di dubbio dell'imputato quale autore delle lesioni ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (egli è stato riconosciuto con sicurezza da vittima e agenti di polizia giudiziaria incaricati delle indagini e di visionare i filmati acquisiti dalle telecamere presenti sul luogo teatro dei fatti, mentre non hanno pregio le obiezioni riferite, tra l'altro, all'orario di utilizzazione del POS nel a stazione di servizio stradale ove è avvenuta l'aggressione, chiarite dalla precisa ricostruzione investigativa emersa dall'esame dibattimentale del teste sovrintendente Ianne). 2. Considerato, altresì, che il suddetto motivo, volto a denunciare il vizio di motivazione quanto all'indicazione del ricorrente come autore dell'aggressione irnmotivata alla vittima (e frutto del suo stato di ubriachezza), è anche inammissibile perchè formulato secondo schemi di censura non consentiti in sede di legittimità, in quanto si risolvono in mere doglianze in punto di fatto (cfr., in tema, l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e, tra le più recenti pronunce, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 set
Sentenza Cassazione n. 38282/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris