CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01568/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 28840/2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO 1. La Corte di appello di Perugia, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 648 e 491 cod. pen. 2. L' imputato, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe deducendo tre motivi: a. violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di ricettazione; b. violazione di legge relativamente alla mancata declaratoria di prescrizione del reato di falso; c. violazione di legge relativamente all' omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all' art. 62 n. 4 c.p. 3. Il ricorso è inammissibile 3.1. Le censure proposte, infatti, non si confrontano in alcun modo con le argomentazioni delle sentenze di merito, sono totalmente generiche ed aspecifiche e, quindi, inidonee ad inficiare, in alcun modo, le argomentazioni di cui alla pronunzia della corte di appello la quale, nel confermare la ricostruzione di fatto operata dai giudici di primo grado, ha rilevato che il complessivo compendio istruttorio era tale da comprovare in modo univoco la responsabilità dell' imputato in ordine in ordine ai reati di ricettazione e falso, negando la circostanza attenuante ex art. 62 n. 4) c.p. in ragione dell' importo non irrisorio dell' assegno contraffatto (euro 590,00). La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634). 3.2. Va, poi, rilevato che tenuto conto del tempus commissi delicti del reato di cui al capo b) (23 gennaio 2014) e dei tempi ordinari di prescrizione (sette anni e mezzo) alla data della decisione in appello (6 luglio 2021) non era maturata alcuna prescrizione. Occorre, infine, richiamare l'orientamento secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep.21/12/2000, D. L., Rv. 21726601). 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in