CassazionedecretoSezione 2Decisione del 1 aprile 2026
Cassazione n. 08022/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso n.r.g. 344/2021, proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa individuale LettieriManutenzione- intimato -avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 280/2020,depositata il 20 gennaio 2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 344/2021Numero sezionale 624/2026Numero di raccolta generale 8022/2026Data pubblicazione 01/04/2026Ines Seletti propose opposizione al decreto ingiuntivo emessodal Tribunale di Parma in favore di [OSCURATO:PERSONA] (titolaredell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA]), recante l’importo di€ 51.804,36 a titolo di corrispettivo di lavori edili, che l’attriceassumeva affetti da vizi e difformità.Il Tribunale accolse l’opposizione, rideterminando il credito delLettieri in € 27.194,87; in particolare, decurtò dalla somma dovuta ilcorrispettivo dei lavori per la realizzazione dell’impianto diconduzione del gas, previa declaratoria di nullità del relativocontratto per mancanza della necessaria abilitazione dell’impresa;pose in compensazione, inoltre, l’ammontare dei danni subiti dallacommittente, liquidato in € 8.400,00.[OSCURATO:PERSONA] appellò la sentenza, assumendo di aver subìto danniulteriori e che la pronunzia di nullità doveva estendersi, inconseguenza della medesima carenza abilitativa, anche al contrattoavente ad oggetto la realizzazione dell’impianto termoidraulico.La Corte d’appello di Bologna, con la pronunzia in epigrafe,respinse il gravame.I Giudici distrettuali ritennero che, in effetti, la stessa nullitàrilevata dal Tribunale in relazione all’impianto a gas – riconducibilealla prescrizione di cui all’art. 15, comma 7, del d.m. n. 37 del 2008– investisse anche le pattuizioni inerenti agli impianti diriscaldamento e idrico-sanitari e che, tuttavia, la somma decurtatadal compenso del prestatore d’opera comprendesse anchequest’ultimo segmento della complessiva prestazione.Osservarono, poi, che la domanda con la quale l’appellante avevachiesto il risarcimento del danno da deprezzamento della proprietà eNumero registro generale 344/2021Numero sezionale 624/2026Numero di raccolta generale 8022/2026Data pubblicazione 01/04/2026del “danno esistenziale” era generica, non provata e, in ogni caso,infondata.Esclusero, infine, che sul controcredito accertato la committentepotesse chiedere l’applicazione della rivalutazione e degli interessi,ostandovi il meccanismo compensativo adottato dal giudice di primogrado.3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazioneInes Seletti articolando tre motivi. L’intimato non ha svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degliartt. 1218, 1223 e 1225 c.c., anche in relazione all’art. 15, comma7, del d.m. n. 37 del 2008.Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe erratanella parte in cui ha respinto il motivo d’appello con il quale essa sidoleva del mancato riconoscimento del danno da deprezzamentodell’immobile, derivato dall’impossibilità, da parte sua, di ottenere lecertificazioni di conformità degli impianti di cui in premessa.La Corte d’appello, sul punto, si sarebbe limitata a riconoscerel’importo che il consulente tecnico aveva stimato come necessarioper ricondurre tali impianti a conformità, senza tener conto del fattoche ciò aveva inciso sulla commerciabilità del bene; peraltro,vertendosi in ipotesi di condotta dolosa del contraente inadempiente,il danno risarcibile doveva estendersi anche ai pregiudiziimprevedibili al momento in cui l’obbligazione era sorta.Il motivo è infondato.Come ha ribadito in questa sede, la ricorrente ha chiesto, findall’introduzione del giudizio, il risarcimento di un pregiudiziopatrimoniale riconducibile alla categoria del danno da lucro cessante.Numero registro generale 344/2021Numero sezionale 624/2026Numero di raccolta generale 8022/2026Data pubblicazione 01/04/2026Essa ha infatti sostenuto che, in difetto di certificazione degliimpianti, l’immobile non poteva essere venduto al suo valore venale;e, sul punto, ha richiamato una massima di comune esperienza,ovvero il fatto che, in base all’id quod plerumque accidit, l’acquirentedi un immobile pretende la riduzione del prezzo quando è necessarioeseguire delle opere di adeguamento degli impianti.La Corte d’appello ha disatteso tale domanda, non ravvisando undanno da deprezzamento «ulteriore e aggiuntivo rispetto alla sommacomplessiva riconosciuta a titolo di risarcimento dei danni per irifacimenti a regola d’arte delle parti viziate e per l’adeguamentodegli impianti» (pag. 4).Così statuendo, la sentenza impugnata ha fatto correttaapplicazione del principio, più volte affermato da questa Corte,secondo cui il danno da deprezzamento della proprietà, in quantoespressivo di un pregiudizio da mancato guadagno, deve costituireuna conseguenza immediata e diretta dell’altrui inadempimento,secondo il criterio della causalità giuridica di cui agli artt. 1223 e 1225c.c.; esso, pertanto, non può ritenersi sussistente in re ipsa, ma deveessere oggetto di specifica allegazione e rigorosa prova (v. ad es.,Cass. 3/4/2025, n. 8905), sulla base di circostanze che sirappresentino come ragionevoli probabilità e non siano meramenteipotizzate (Cass. 17/11/2020, n. 26042).La domanda della Seletti, infatti, non si conformava a taliprescrizioni, perché conteneva un generico riferimento all’id quodplerumque accidit, senza individuare (né tantomeno dimostrare)concrete ed effettive possibilità, da parte della committente, didisporre del bene e, quindi, la sussistenza di occasioni perdute diguadagno, meritevoli di risarcimento.Numero registro generale 344/2021Numero sezionale 624/2026Numero di raccolta generale 8022/2026Data pubblicazione 01/04/20262. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazionedell’art. 2059 c.c., anche in relazione agli artt. 2056 e 1223 c.c.La ricorrente assume che la Corte d’appello avrebbe errato nelnon riconoscerle il lamentato “danno esistenziale” perché non si eraconfigurato alcun pregiudizio di serietà tale da renderne meritevole ilristoro.Sul punto, richiama le circostanze che, a suo dire, ne avrebberoinvece consentito il risarcimento, affermando, in particolare, di averdovuto fronteggiare la stagione invernale senza il riscaldamento incasa, e precisando che tale danno poteva essere liquidato anche invia equitativa.Il motivo è infondato per ragioni analoghe a quelle esposte inrelazione alla precedente censura.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ilpregiudizio non patrimoniale di tipo esistenziale dev’esseredimostrato, in conformità alla regola generale affermata dall’art.2697 c.c., previa allegazione dei fatti specifici che hanno comportato,in capo al danneggiato, la lesione seria ed effettiva di un interessemunito di rilevanza costituzionale (fra le altre, Cass. 29/11/2023, n.33276; Cass. 12/11/2019, n. 29206; Cass. 18/7/2019, n. 19434).A tale principio si è espressamente conformata la sentenzaimpugnata, in termini che, pertanto, designano l’infondatezza delmotivo.Laddove, poi, la censura fosse letta come denunzia del mancatoesame di una circostanza decisiva in tal senso, quale il fatto che laricorrente aveva dovuto abitare l’immobile in condizioni di disagiodurante la stagione invernale, la stessa andrebbe qualificata inrelazione al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 5),c.p.c.Numero registro generale 344/2021Numero sezionale 624/2026Numero di raccolta generale 8022/2026Data pubblicazione 01/04/2026Al relativo esame da parte di questa Corte osta, tuttavia, ildisposto di cui all’art. 348-ter c.p.c., applicabile al giudizio rationetemporis, vertendosi qui in ipotesi di “doppia conforme”.3. Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degliartt. 1223 e 1224 c.c., anche in relazione agli artt. 1242 e 1243,secondo comma, c.c.La ricorrente assume che la sentenza impugnata sarebbe erratanella parte in cui non le ha riconosciuto la rivalutazione monetaria egli interessi sull’importo liquidatole a titolo di controcredito.I giudici d’appello, infatti, avrebbero fatto applicazione delladisciplina della compensazione legale, quando, invece, nel caso dispecie ricorreva un’ipotesi di compensazione giudiziale, essendostata accertata la sussistenza, in suo favore, di un credito di valore.Anche tale censura è priva di fondamento.Il principio richiamato dalla Corte d’appello – secondo cui ilcontrocredito riconosciuto a favore del convenuto in riconvenzionale,posto contestualmente in detrazione con il maggior creditodell’attore, deve ritenersi estinto per compensazione sin dalmomento della coesistenza dei due crediti, senza perciò esserproduttivo di interessi e rivalutazione – opera anche per l’ipotesi dicompensazione giudiziale, una volta che il giudice, come accadutonella specie, determini l’ammontare del controcredito al valoreIl ricorso è dunque complessivamente meritevole di rigetto.Nulla sulle spese, in mancanza di attività difensiva da partedell’intimato.In forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreNumero registro generale 344/2021Numero sezionale 624/2026Numero di raccolta generale 8022/2026Data pubblicazione 01/04/2026importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SupremaCorte di cassazione, l’11 marzo 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso