CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 09527/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dei difensori. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di L'AQUILA, con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di PESCARA in data 1/7/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 628 e 582 cod. pen. 1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi. 2. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Carlucci. 2.1. Vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. quanto alla ritenuta attendibilità intrinseca della persona offesa nonostante le contraddizioni emerse. Nel primo 4,1_Abk motivo la difesahe la Corte territoriale, preso atto che alcuni testimoni avevano evidenziato degli elementi diversi, avrebbe proceduto a una valutazione selettiva delle dichiarazioni rese dalla persona offesa pervenendo così, erroneamente, a un giudizio complessivo di attendibilità della stessa. 2.2. Vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen, quanto alla parte in cui la sentenza afferma che "non si può non rilevare come una tale ricostruzione bene sì attagli agli ulteriori elementi emersi che accompagnano il quadro complessivo dell'episodio" senza evidenziare nessuno degli elementi indicati. 2.3. Violazione di legge in relazione all'art. 628 cod. pen. per mancanza dell'elemento costitutivo della violenza e, conseguentemente, circa la qualificazione giuridica attribuita ai fatti che configurerebbero il meno grave reato di furto con strappo. 2.4. Vizio di motivazione con travisamento "della prova fondante la ritenuta volontà dolosa del reo". Nel quarto motivo la difesa rileva che dalle dichiarazioni della persona offesa non sarebbe mai emerso che la "botta con lo sportello" le era stata inferta volontariamente. Circostanza questa che escluderebbe la sussistenza del reato di rapina. 3. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen, 628 e 624 bis cod. pen. In un unico articolato motivo la difesa rileva che la Corte territoriale o•-- Itay, all'esito di una motivazione carente e illogica quanto alla credibilità della persona offesa che sarebbe stata smentita dai testi, sarebbe pervenuta a una conclusione errata in ordine alla qualificazione giuridica da attribuire ai fatti. 2. In data 1° dicembre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. 3. In data 9 dicembre 2021 sono pervenute le conclusioni della difesa di [OSCURATO:PERSONA] nelle quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. 4. In data 10 dicembre 2021 sono pervenute le conclusioni della difesa di [OSCURATO:PERSONA] nelle quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Nei motivi di ricorso le difese deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità con riferimento alla ritenuta attendibilità della persona offesa, alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina e quanto alla qualificazione giuridica del fatto. Le doglianze, reiterative di quanto già dedotto nei motivi di appello, sono manifestamente infondate. La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, ha fornito corretta e adeguata risposta alle analoghe critiche esposte dai ricorrenti nei motivi appello. Il secondo giudice, infatti, con il riferimento alle dichiarazioni della persona offesa e rinviando agli ulteriori elementi analiticamente indicati nella sentenza del Tribunale (le dichiarazioni dei testimoni, l'individuazione dell'autovettura effettuata dalla polizia giudiziaria, il riconoscimento operato dal teste oculare [OSCURATO:PERSONA], le ammissioni degli imputati anche circa il progetto di rubare "qualcosa", le modalità di avvicinamento alla persona offesa e di fuga e le gravi lesioni subite) ha dato conto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato e della piena consapevolezza anche del Carlucci. Ad analoghe conclusioni, poi, considerato che la violenza, il colpo con lo sportello, e stata posta in essere per vincere la resistenza al momento di allontanarsi, deve pervenirsi riguardo la qualificazione giuridica attribuita ai fatti. Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). L'inammissibilità dei ricorsi impone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 17/12/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]