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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 18571/2026

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a Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che i motivi di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato di cui all’art. 640 cod. pen. inquello di cui all’art. 641 cod. pen., non sono formulati in termini consentiti in questa sede, inquanto, prospettando doglianze in fatto tese a prefigurare una diversa valutazione e undiverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle risultanze processuali, essi risultanoriproduttivi di rilievi già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dallaCorte territoriale; che, dunque, le suddette censure, oltre che estranee al sindacato di legittimità,essendo precluso a questa Corte un nuovo apprezzamento delle fonti probatorie con criteridiversi da quelli utilizzati dai giudici di merito (vedi per tutte: Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000,Jakani, Rv. 216260; vedi anche: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv.280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 – 01; Sez. 5, n. 51604 del19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 –01; Sez.

U., n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, in motivazione), devono ritenersi anche privedi specificità, non connotandosi per un effettivo confronto con la complessità delle corretteargomentazioni logiche e giuridiche poste a base della sentenza impugnata (si veda inparticolare pag. 2, là dove, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, valutate – congiudizio insindacabile in questa sede – come attendibili e riscontrate dai dati documentali, sisono indicate le ragioni per cui nella condotta posta in essere dall’imputato siano ravvisabilitutti gli elementi costitutivi del reato di truffa, non potendosi così configurare la merainsolvenza fraudolenta);osservato che che ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizionedella persona offesa ovvero dei testimoni è precluso innanzi alla Corte di cassazione, inossequio al principio secondo il quale la valutazione della credibilità della per sona offesa dalreato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendiomotivazionale fornito dal giudice e non può essere riva lutata in sede di legittimità, salvo cheil giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr., Sez.

U, n. 41461 del19/07/2012, Bell’Arte, in motivazione).

Contraddizioni che non si rinvengono nellamotivazione della sentenza in esame;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che i motivi di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato di cui all’art. 640 cod. pen. inquello di cui all’art. 641 cod. pen., non sono formulati in termini consentiti in questa sede, inquanto, prospettando doglianze in fatto tese a prefigurare una diversa valutazione e undiverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle risultanze processuali, essi risultanoriproduttivi di rilievi già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dallaCorte territoriale; che, dunque, le suddette censure, oltre che estranee al sindacato di legittimità,essendo precluso a questa Corte un nuovo apprezzamento delle fonti probatorie con criteridiversi da quelli utilizzati dai giudici di merito (vedi per tutte: Sez. U, n. 12 del 31/05/2000,Jakani, Rv. 216260; vedi anche: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv.280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 – 01; Sez. 5, n. 51604 del19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 –01; Sez. U., n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, in motivazione), devono ritenersi anche privedi specificità, non connotandosi per un effettivo confronto con la complessità delle corretteargomentazioni logiche e giuridiche poste a base della sentenza impugnata (si veda inparticolare pag. 2, là dove, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, valutate – congiudizio insindacabile in questa sede – come attendibili e riscontrate dai dati documentali, sisono indicate le ragioni per cui nella condotta posta in essere dall’imputato siano ravvisabilitutti gli elementi costitutivi del reato di truffa, non potendosi così configurare la merainsolvenza fraudolenta);osservato che che ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizionedella persona offesa ovvero dei testimoni è precluso innanzi alla Corte di cassazione, inossequio al principio secondo il quale la valutazione della credibilità della per sona offesa dalreato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendiomotivazionale fornito dal giudice e non può essere riva lutata in sede di legittimità, salvo cheil giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr., Sez. U, n. 41461 del19/07/2012, Bell’Arte, in motivazione). Contraddizioni che non si rinvengono nellamotivazione della sentenza in esame;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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