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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 38197/2022

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ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ferdinando LIGNOLA, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]INSALATA, anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]ASCOLA (per [OSCURATO:PERSONA]), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 17 marzo 2021 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Parma ad esito del giudizio ordinario, confermava la dichiarazione di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di estorsione, escludendo però l'aggravante della minorata difesa e rideterminando conseguentemente la pena in tre anni, otto mesi di reclusione e 1.200 euro di multa per ciascuno di essi.

Secondo l'ipotesi accusatoria, recepita dai giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con minaccia espressa appiccando il fuoco alla porta di accesso dell'azienda di [OSCURATO:PERSONA], avevano costretto quest'ultimo a desistere dalla partecipazione a una gara di appalto in cui era l'unico concorrente della ditta GF [OSCURATO:PERSONA], divenuta poi aggiudicataria finale dell'appalto, ditta del cugino di [OSCURATO:PERSONA], della quale lo stesso imputato era collaboratore.

2. Hanno proposto ricorso gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza.

3. Nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] vengono proposti quattro motivi, preceduti da una premessa generale.

3.1. Erronea applicazione della legge penale processuale (art. 195, comma 4, cod. proc. pen.) in relazione all'acquisizione del contenuto de relato delle deposizioni dei testi di polizia giudiziaria, in violazione dei principi sanciti dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza Torcasio, rafforzati dalla sentenza n. 305 del 2008 emessa dalla Corte costituzionale.

La Corte di appello ha eluso il problema della inutilizzabilità delle testimonianze indirette valorizzando lo stato di turbamento palesato dalla persona offesa nell'immediatezza dei fatti, di per sé inidoneo a ritenere una estorsione la condotta materiale del danneggiamento di una vetrina, specie a fronte delle dichiarazioni rese in dibattimento dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale escluse di essere stato minacciato, di avere elementi concreti per addebitare a qualcuno il danneggiamento e di aver saputo che alla gara partecipasse anche la GF [OSCURATO:PERSONA], ditta diversa da quella da lui indicata in una mail inviata ai Carabinieri nel settembre 2019 come probabile sospettata, in quanto debitrice di una rilevante somma nei propri confronti.

3.2. Vizio della motivazione in ordine alla omessa riqualificazione del fatto nel meno grave reato di danneggiamento.

Il ricorrente ha ammesso la propria responsabilità in ordine al modesto danneggiamento della vetrina, che non fu accompagnato, però, da alcuna richiesta estorsiva.

I giudici di merito hanno negato la plausibile sussistenza di un mero danneggiamento ritorsivo (a fronte del fallimento della ditta Bompani, causato inutilmente da [OSCURATO:PERSONA], che precluse una sua proficua acquisizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), confermando invece la ipotesi estorsiva, priva di ogni riscontro e fondata su elementi esclusi all'esito del dibattimento, quali l'attribuzione agli imputati di cartucce di pistola precedentemente ritrovate, il ritiro di [OSCURATO:PERSONA] dalla gara poche ore dopo il fatto contestato, il persistente legame di [OSCURATO:PERSONA] con la GF [OSCURATO:PERSONA].

3.3. Erronea applicazione della legge penale sostanziale (art. 513-bis cod. pen.) in ordine alla omessa riqualificazione del fatto nel meno grave reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza, in violazione dei principi sanciti dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza Guadagni, considerato che la finalità di [OSCURATO:PERSONA] fu quella di scoraggiare [OSCURATO:PERSONA] dal partecipare alla gara d'appalto, con evidente lesione delle sue determinazioni in ambito imprenditoriale.

Il concorso fra il suddetto reato e quello di estorsione, infatti, sussiste solo nel caso in cui la persona offesa si trovi coartata a un sacrificio patrimoniale immediato e diretto.

3.4. Manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui non è stata riconosciuta l'attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno, nonostante il versamento della somma di 5.000 euro a seguito di un atto transattivo fra le parti, somma ritenuta insufficiente a ristorare il danno sulla base di una valutazione disancorata dalle risultanze dibattimentali sul punto.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in due motivi, con il primo dei quali si denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di estorsione, anche sotto il profilo soggettivo, nonché alla omessa riqualificazione nel reato di danneggiamento o di danneggiamento seguito da incendio, nel caso fosse provato il contestato coinvolgimento dell'imputato nei fatti.

Con il secondo motivo la sentenza impugnata viene censurata per violazione di legge là dove non ha riconosciuto la circostanza attenuante ex art. 62, primo comma, n. 6 cod. pen., nonostante gli imputati abbiano offerto la somma di 5.000 euro. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono entrambi inammissibili perché proposti con motivi generici, non consentiti o manifestamente infondati.

2. E' privo di ogni fondamento il primo motivo proposto nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si è lamentata la violazione dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., là dove prevede che «gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b)», divieto vigente anche nel caso in cui, pur ricorrendone le condizioni, tali modalità non siano state osservate (sentenza n. 305 del 2008 della Corte costituzionale).

Tale divieto ha lo scopo di impedire l'utilizzazione processuale del contenuto delle dichiarazioni che la polizia giudiziaria ha acquisito dai testimoni, ma non, invece, quello di impedire all'agente di polizia giudiziaria di riferire di ciò che ha appreso, essendo tali elementi necessari per l'illustrazione al giudice dello sviluppo delle investigazioni e del complessivo panorama investigativo.

In tale divieto, dunque, «non ricade la situazione processuale in cui la deposizione del teste di polizia giudiziaria non ha valore surrogatorio o sostitutivo di quella del teste primario, indipendentemente dal fatto che essa già sia stata acquisita o che possa essere acquisita nel corso del processo, ma è solo illustrativa di essa e non la surroga, essendo limitata a illustrare lo sviluppo dell'indagine e la complessiva coerenza degli elementi di prova raccolta durante essa» (così, di recente, Sez. 1, n. 13734 del 25/02/2020, Kamodiallo, Rv. 278794; in senso conforme cfr. Sez. 1, n. 44219 del 17/09/2014, Miani, Rv. 262067).

Inoltre, «il divieto di testimonianza indiretta riguarda infatti solo le dichiarazioni di persone che avrebbero potuto essere assunte come testimoni, ma non si estende ai dati di fatto percepiti direttamente; e nei "dati percepiti direttamente" devono essere sicuramente inclusi gli stati emotivi delle persone osservate dal testimone di polizia giudiziaria durante le fasi dell'intervento del quale riferisce» (Sez. 2, n. 38149 del 18/06/2015, Russo, Rv. 264973; conforme, da ultimo, Sez. 5, n. 5924 del 27/01/2021, Leone, non mass.).

Alla luce di questi principi, correttamente la Corte di appello, confermando la valutazione del primo giudice, ha ritenuto utilizzabile la deposizione del teste di polizia giudiziaria nella parte in cui egli descrisse lo stato di turbamento e timore manifestato dalla persona offesa subito dopo l'episodio di cui si tratta, che diventò evidente ("scoppiò a piangere") quando "gli furono richieste notizie sui concorrenti della propria attività".

La sentenza impugnata, motivando la conferma della condanna, non ha utilizzato alcuna dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], per come riferita dai testi di polizia giudiziaria, né evidentemente si è limitata a valorizzare la descrizione del suddetto stato di turbamento per ritenere dimostrato che l'incendio (o danneggiamento), del quale nel corso del dibattimento di primo grado [OSCURATO:PERSONA] si è assunto la paternità, avesse carattere intimidatorio e fosse quindi sorretto da un dolo di estorsione e non già da un fine ritorsivo, secondo la versione fornita dallo stesso imputato, il quale ha dichiarato di avere commesso insieme a [OSCURATO:PERSONA] quel gesto in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva provocato il fallimento della società Bompani che egli avrebbe potuto rilevare.

3. Proprio questa ultima ricostruzione alternativa, fatta propria dalla difesa, si pone come fondamento del secondo motivo con il quale si è sostenuto che la sentenza impugnata "è viziata da mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha negato la derubricazione del reato nella meno grave fattispecie di danneggiamento".

La motivazione della sentenza impugnata, adesiva a quella di primo grado, risulta del tutto immune dai vizi denunciati dalla difesa, peraltro cumulativamente, in contrasto con il principio secondo il quale i vizi indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. si pongono in rapporto di alternatività ovvero di reciproca esclusione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; da ultimo v.

Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione).

Anche a prescindere da questo rilievo, il ricorrente, pur avendo espresso censure formalmente riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, in realtà non ha lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio.

Tuttavia, è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v.

Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo v.

Sez. 2, n. 15928 del 25/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], non mass.), senza neppure dedurre un ipotetico travisamento della prova da parte dei giudici di merito, che peraltro neppure esso costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì è lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento.

La Corte di appello, con motivazione per nulla mancante, illogica o contraddittoria, ha ritenuto "la infondatezza della unica ipotesi alternativa proposta dall'imputato L.] (sotto il profilo della motivazione e della funzione della accertata azione incendiaria)", osservando che le modalità dell'azione risultavano incompatibili con un episodio di ritorsione per un fatto che neppure dipese dalla persona offesa, in quanto "nel caso concreto il fallimento fu dichiarato per la infondatezza della proposta di concordato preventivo", in data 18 settembre 2017, quasi due mesi dopo l'incendio del 31 luglio 2017; peraltro, quella di [OSCURATO:PERSONA] era solo "una vaga aspettativa di acquisizione (predatoria) di una impresa decotta".

L'assoluta inverosimiglianza della versione difensiva ha avvalorato - ha osservato la sentenza impugnata - "la sola ipotesi della minaccia coercitiva proposta dall'accusa", a sostegno della quale la Corte di appello ha evidenziato rilevanti e coerenti risultati probatori, con argomentazioni prive di illogicità.

Il teste Tincati - come già ricordato dal primo giudice (pag. 37) - ha dichiarato che "non solo [OSCURATO:PERSONA] ma anche [OSCURATO:PERSONA], ad un certo punto della trattativa, era venuto a conoscenza della soglia massima del costo dell'offerta che era stata individuata da [OSCURATO:PERSONA]", cosicché con fondamento i giudici di merito hanno definito una "sostanziale autoesclusione", di fatto un ritiro dalla gara per l'aggiudicazione dell'appalto, la riduzione della precedente offerta di soli 10.000 euro, tale da non consentirgli di essere competitivo rispetto alla GF [OSCURATO:PERSONA], della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato collaboratore.

Già il Tribunale, con ampia e puntuale motivazione, aveva escluso che fra l'imputato e la ditta GF del cugino Franco vi fossero rapporti negativi, osservando che, in ogni caso, egli avrebbe potuto "offrire" al congiunto la eliminazione di un concorrente per la ridefinizione dei loro rapporti; [OSCURATO:PERSONA], inoltre, da tempo operava con imprese orbitanti intorno alla G.F., cosicché si spiega anche da questo punto di vista il suo interesse all'acquisizione "da parte di quest'ultima società di una commessa di valore significativo" (pag. 38).

Un dato assai significativo rimarcato nella sentenza di appello è quello temporale: la minima riduzione dell'offerta, sostanziatasi in una autoesclusione dalla gara, venne fatta da [OSCURATO:PERSONA] poche ore dopo il danneggiamento con incendio della vetrata di accesso della propria ditta, segno evidente che egli percepì la chiara e univoca finalità intimidatoria del gesto, dalla Corte territoriale ritenuto, sulla base di una massima di esperienza, "una tipica (arcinotoria) espressione del linguaggio intimidatorio di stampo malavitoso, in quanto evocativa di possibili - e facilmente agibili - ulteriori sviluppi di danno alle cose" (pag. 9), al pari del precedente recapito di tra cartucce calibro 40 Smith and Wesson, ulteriore prova della "natura specificamente intimidatoria dell'azione, tanto più pregnante in quanto allusiva di futura possibile escalation di danno alla persona" (pag. 10).La sentenza impugnata ha attribuito rilievo all'invio alla persona offesa, il 19 luglio 2017, di una busta con tre munizioni da arma da fuoco, che il ricorrente ha sostenuto non essere mai stato attribuito ai due imputati: pur non essendo stato contestato formalmente il fatto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la stretta vicinanza temporale fra i due episodi, verificatisi a dodici giorni di distanza, il primo dei quali proprio in concomitanza con la presentazione dei propri preventivi di spese da parte di [OSCURATO:PERSONA] e della G.F., rende plausibile - e comunque non illogica - la ricostruzione anche di quel primo fatto da parte della Corte di appello.

In questo quadro risulta evidente il rilievo solo complementare attribuito dai giudici di merito allo stato di turbamento della persona offesa, percepito dal teste di polizia giudiziaria, unitamente alla implicita svalutazione delle dichiarazioni più riduttive, considerate evidentemente condizionate dalla paura, percepibile anche in udienza - ha osservato il Tribunale - quando [OSCURATO:PERSONA] "ha più volte voluto sottolineare di non avere formulato accuse nei confronti di nessuno" (pag. 39).

Secondo lo stesso giudice, peraltro, il quadro accusatorio è stato nella sostanza avvalorato dal complesso delle dichiarazioni dibattimentali della persona offesa, anche a seguito di conferme di dichiarazioni rese nella fase delle indagini e utilizzate per le contestazioni, valutazione che non può essere validamente inficiata dalla sintesi operata in ricorso di alcune affermazioni del teste, avulse dal contesto, in violazione anche del principio di autosufficienza del ricorso, valido anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., che richiede o l'allegazione dell'intero atto ovvero la puntuale indicazione degli atti che si assumono travisati o ignorati, dei quali si ritiene necessaria l'allegazione delegata alla cancelleria (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432).

4. E' privo di fondamento anche il motivo con il quale il ricorrente, in via subordinata, ha lamentato la omessa riqualificazione giuridica del fatto nel reato previsto dall'art. 513-bis cod. pen.

Il giudice di appello ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza Guadagni, pure richiamata dalla difesa (Sez.

U, n. 13178 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 278735).

Le Sezioni Unite, per quanto qui rileva in relazione al rapporto con il delitto di estorsione, hanno ricordato che con l'introduzione della nuova fattispecie, risalente al 1982, si intese «contrastare e reprimere lo svolgimento di tutte quelle attività di impresa gestite, anche indirettamente, da associazioni di stampo mafioso, o comunque ad esse riferibili nel porre in essere condotte intimidatorie in danno di imprese operanti in settori affini o nella medesima realtà territoriale, con il palese obiettivo di acquisire indebite posizioni di preminenza», limitando così le forme di compenetrazione fra organizzazioni criminali e settori dell'imprenditoria mediante l'apprestamento di «nuovi e specifici strumenti di tutela attraverso la previsione di una fattispecie ad hoc, finalizzata a colmare la lacuna normativa esistente tra il delitto di estorsione e la contigua fattispecie di turbata libertà dell'industria o del commercio».

Hanno poi precisato le Sezioni Unite, ribadendo principi già affermati dalle sezioni semplici, che «gli elementi che concorrono a descrivere la tipicità del reato di illecita concorrenza impediscono di ritenerne assorbita la condotta nella più grave fattispecie della estorsione (consumata o tentata) in base al criterio di specialità.

I due reati, rientranti in una diversa collocazione sistematica, offendono beni giuridici diversi [...], incidendo nel secondo caso sul patrimonio del soggetto passivo [...], con la previsione dell'elemento di fattispecie relativo all'ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno, senza tradursi in una violenta manipolazione dei meccanismi di funzionamento dell'attività economica concorrente [...].

Ne discende, altresì, che il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia non può essere assorbito nel delitto di estorsione, trattandosi di norme con diversa collocazione sistematica e preordinate alla tutela di beni giuridici diversi, sicché, ove ricorrano gli elementi costitutivi di entrambi i delitti, si ha il concorso formale degli stessi».

La lettura proposta dalla difesa (vi è concorso di reati "solo nel caso in cui la persona offesa si trova coartata ad un sacrificio patrimoniale immediato e diretto, residuando in difetto solo la sussistenza della meno grave fattispecie") sconta una interpretazione riduttiva dell'elemento costitutivo del reato costituito dal danno arrecato alla persona offesa.

Va richiamata, in proposito, la figura della estorsione contrattuale, la quale si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti: in questo caso l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo e nelle forme ritenute più confacenti ed opportune (in questo senso cfr., ad es., Sez. 2, n. 12434 del 19/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278998; Sez. 2, n. 39722 del 12/7/2018, Capogreco, Rv. 273810; Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, dep. 2017, Mancuso, Rv. 269364; Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Fontana, Rv. 258168; Sez. 6, n. 9185 del 25/01/2012, Biondo, Rv. 252283; da ultimo v.

Sez. 2, n. 8320 del 19/01/2022, Fusco, non mass.).Inoltre - ciò che più rileva nel caso in esame - la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere integrato il delitto di estorsione anche quando la minaccia o la violenza siano dirette a costringere la vittima a rinunciare ad una propria legittima aspettativa: in tal caso il danno patrimoniale va inteso come danno futuro consistente nella perdita della possibilità di conseguire un vantaggio economico, consistente non già nella perdita di un vantaggio economico immediato, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione da formularsi ex ante e da ricondursi al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale (cfr., ad es., Sez. 2, n. 8477 del 20/02/2019, Scialpi, Rv. 275613; Sez. 5, n. 18508 del 16/02/2017, Fulco, Rv. 270209; Sez. 2, n. 43769 del 12/07/2013, Ventimiglia, Rv. 257303; Sez. 2, n. 16656 del 20/04/2010, Privitera, Rv. 247350; Sez. 2, n. 34900 del 10/07/2008, Quarti, Rv. 241817; da ultimo v.

Sez. 2, n. 39 del 11/11/2021, dep. 2022, Cena, non mass.).

5. Con adeguata e incensurabile motivazione la Corte di appello ha ritenuto che la somma di 5.000 euro versata alla persona offesa non fosse sufficiente a risarcire integralmente il danno, avuto particolare riguardo a quello da perdita di chances commerciali conseguenti al mancato consolidamento della posizione concorrenziale della ditta di [OSCURATO:PERSONA] sul mercato nonché al danno biologico da stress psichico e a quello morale, oltre a quello materiale costituito dal danneggiamento alla vetrata di ingresso della sede dell'azienda.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è rimesso al sindacato del giudice l'apprezzamento del ravvedimento del reo e della neutralizzazione della sua pericolosità sociale che l'integrale risarcimento del danno implica: ciò anche a fronte di una quietanza integralmente liberatoria rilasciata dalla parte offesa, di per sé non vincolante (Sez. 5, n. 116 del 08/10/2021, dep. 2022, Maier, Rv. 282424; Sez. 3, n. 33795 del 21/04/2021, L., Rv. 281881; Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368; Sez. 6, n. 25264 del 12/05/2015, Osio, Rv. 263812).

6. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è connotato da estrema genericità, avendo in larga parte riprodotto, anche testualmente, i motivi di appello senza un reale confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata.

Non vi è alcun vizio della motivazione, anche in questo caso denunciato cumulativamente, in ordine al "coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nei fatti": la prova della sua responsabilità - ha osservato la sentenza impugnata (pag. 4) - "è fornita non solo dal rinvenimento delle sue impronte digitali sul sacco usato a fine di occultamento del viso dell'autore dell'atto incendiario, ma anche dalla chiamata in causa [correità] del coimputato e dal tenore delle conversazioni captate, che lo indicano quale autore del fatto stesso in termini di assoluta evidenza": si tratta delle risultanze delle operazioni d'intercettazioni ampiamente riportate dal primo giudice (pagg. 17-23), alle quali la Corte territoriale ha fatto riferimento, obliterate dalla difesa.

Sulla correttezza della qualificazione giuridica del fatto quale estorsione, alla luce della ricostruzione della vicenda operata dai giudici di merito, si è detto in precedenza (sub § 3.) mentre in punto di dolo, sulla consapevolezza della finalità estorsiva dell'azione da parte di [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha motivato ampiamente, rimarcando una serie di dati obiettivi e logici (§ 5.1., pagg. 4-5), del tutto ignorati dal ricorrente, che senza alcun fondamento ha sostenuto che nella "motivazione del giudice di secondo grado nulla si dice circa il reato effettivamente voluto dall'imputato".

E' priva di pregio e assertiva l'affermazione del ricorrente in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6 cod. pen., secondo la quale la "corresponsione di euro 5.000,00 è congrua ed in sintonia al danno causato dal principio di incendio".

In proposito si richiama anche quanto in precedenza osservato, trattando del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (§ 5.).

7. Alla inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ferdinando LIGNOLA, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]INSALATA, anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]ASCOLA (per [OSCURATO:PERSONA]), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 marzo 2021 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Parma ad esito del giudizio ordinario, confermava la dichiarazione di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di estorsione, escludendo però l'aggravante della minorata difesa e rideterminando conseguentemente la pena in tre anni, otto mesi di reclusione e 1.200 euro di multa per ciascuno di essi. Secondo l'ipotesi accusatoria, recepita dai giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con minaccia espressa appiccando il fuoco alla porta di accesso dell'azienda di [OSCURATO:PERSONA], avevano costretto quest'ultimo a desistere dalla partecipazione a una gara di appalto in cui era l'unico concorrente della ditta GF [OSCURATO:PERSONA], divenuta poi aggiudicataria finale dell'appalto, ditta del cugino di [OSCURATO:PERSONA], della quale lo stesso imputato era collaboratore. 2. Hanno proposto ricorso gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza. 3. Nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] vengono proposti quattro motivi, preceduti da una premessa generale. 3.1. Erronea applicazione della legge penale processuale (art. 195, comma 4, cod. proc. pen.) in relazione all'acquisizione del contenuto de relato delle deposizioni dei testi di polizia giudiziaria, in violazione dei principi sanciti dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza Torcasio, rafforzati dalla sentenza n. 305 del 2008 emessa dalla Corte costituzionale. La Corte di appello ha eluso il problema della inutilizzabilità delle testimonianze indirette valorizzando lo stato di turbamento palesato dalla persona offesa nell'immediatezza dei fatti, di per sé inidoneo a ritenere una estorsione la condotta materiale del danneggiamento di una vetrina, specie a fronte delle dichiarazioni rese in dibattimento dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale escluse di essere stato minacciato, di avere elementi concreti per addebitare a qualcuno il danneggiamento e di aver saputo che alla gara partecipasse anche la GF [OSCURATO:PERSONA], ditta diversa da quella da lui indicata in una mail inviata ai Carabinieri nel settembre 2019 come probabile sospettata, in quanto debitrice di una rilevante somma nei propri confronti. 3.2. Vizio della motivazione in ordine alla omessa riqualificazione del fatto nel meno grave reato di danneggiamento. Il ricorrente ha ammesso la propria responsabilità in ordine al modesto danneggiamento della vetrina, che non fu accompagnato, però, da alcuna richiesta estorsiva. I giudici di merito hanno negato la plausibile sussistenza di un mero danneggiamento ritorsivo (a fronte del fallimento della ditta Bompani, causato inutilmente da [OSCURATO:PERSONA], che precluse una sua proficua acquisizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), confermando invece la ipotesi estorsiva, priva di ogni riscontro e fondata su elementi esclusi all'esito del dibattimento, quali l'attribuzione agli imputati di cartucce di pistola precedentemente ritrovate, il ritiro di [OSCURATO:PERSONA] dalla gara poche ore dopo il fatto contestato, il persistente legame di [OSCURATO:PERSONA] con la GF [OSCURATO:PERSONA]. 3.3. Erronea applicazione della legge penale sostanziale (art. 513-bis cod. pen.) in ordine alla omessa riqualificazione del fatto nel meno grave reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza, in violazione dei principi sanciti dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza Guadagni, considerato che la finalità di [OSCURATO:PERSONA] fu quella di scoraggiare [OSCURATO:PERSONA] dal partecipare alla gara d'appalto, con evidente lesione delle sue determinazioni in ambito imprenditoriale. Il concorso fra il suddetto reato e quello di estorsione, infatti, sussiste solo nel caso in cui la persona offesa si trovi coartata a un sacrificio patrimoniale immediato e diretto. 3.4. Manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui non è stata riconosciuta l'attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno, nonostante il versamento della somma di 5.000 euro a seguito di un atto transattivo fra le parti, somma ritenuta insufficiente a ristorare il danno sulla base di una valutazione disancorata dalle risultanze dibattimentali sul punto. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in due motivi, con il primo dei quali si denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di estorsione, anche sotto il profilo soggettivo, nonché alla omessa riqualificazione nel reato di danneggiamento o di danneggiamento seguito da incendio, nel caso fosse provato il contestato coinvolgimento dell'imputato nei fatti. Con il secondo motivo la sentenza impugnata viene censurata per violazione di legge là dove non ha riconosciuto la circostanza attenuante ex art. 62, primo comma, n. 6 cod. pen., nonostante gli imputati abbiano offerto la somma di 5.000 euro. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono entrambi inammissibili perché proposti con motivi generici, non consentiti o manifestamente infondati. 2. E' privo di ogni fondamento il primo motivo proposto nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si è lamentata la violazione dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., là dove prevede che «gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b)», divieto vigente anche nel caso in cui, pur ricorrendone le condizioni, tali modalità non siano state osservate (sentenza n. 305 del 2008 della Corte costituzionale). Tale divieto ha lo scopo di impedire l'utilizzazione processuale del contenuto delle dichiarazioni che la polizia giudiziaria ha acquisito dai testimoni, ma non, invece, quello di impedire all'agente di polizia giudiziaria di riferire di ciò che ha appreso, essendo tali elementi necessari per l'illustrazione al giudice dello sviluppo delle investigazioni e del complessivo panorama investigativo. In tale divieto, dunque, «non ricade la situazione processuale in cui la deposizione del teste di polizia giudiziaria non ha valore surrogatorio o sostitutivo di quella del teste primario, indipendentemente dal fatto che essa già sia stata acquisita o che possa essere acquisita nel corso del processo, ma è solo illustrativa di essa e non la surroga, essendo limitata a illustrare lo sviluppo dell'indagine e la complessiva coerenza degli elementi di prova raccolta durante essa» (così, di recente, Sez. 1, n. 13734 del 25/02/2020, Kamodiallo, Rv. 278794; in senso conforme cfr. Sez. 1, n. 44219 del 17/09/2014, Miani, Rv. 262067). Inoltre, «il divieto di testimonianza indiretta riguarda infatti solo le dichiarazioni di persone che avrebbero potuto essere assunte come testimoni, ma non si estende ai dati di fatto percepiti direttamente; e nei "dati percepiti direttamente" devono essere sicuramente inclusi gli stati emotivi delle persone osservate dal testimone di polizia giudiziaria durante le fasi dell'intervento del quale riferisce» (Sez. 2, n. 38149 del 18/06/2015, Russo, Rv. 264973; conforme, da ultimo, Sez. 5, n. 5924 del 27/01/2021, Leone, non mass.). Alla luce di questi principi, correttamente la Corte di appello, confermando la valutazione del primo giudice, ha ritenuto utilizzabile la deposizione del teste di polizia giudiziaria nella parte in cui egli descrisse lo stato di turbamento e timore manifestato dalla persona offesa subito dopo l'episodio di cui si tratta, che diventò evidente ("scoppiò a piangere") quando "gli furono richieste notizie sui concorrenti della propria attività". La sentenza impugnata, motivando la conferma della condanna, non ha utilizzato alcuna dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], per come riferita dai testi di polizia giudiziaria, né evidentemente si è limitata a valorizzare la descrizione del suddetto stato di turbamento per ritenere dimostrato che l'incendio (o danneggiamento), del quale nel corso del dibattimento di primo grado [OSCURATO:PERSONA] si è assunto la paternità, avesse carattere intimidatorio e fosse quindi sorretto da un dolo di estorsione e non già da un fine ritorsivo, secondo la versione fornita dallo stesso imputato, il quale ha dichiarato di avere commesso insieme a [OSCURATO:PERSONA] quel gesto in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva provocato il fallimento della società Bompani che egli avrebbe potuto rilevare. 3. Proprio questa ultima ricostruzione alternativa, fatta propria dalla difesa, si pone come fondamento del secondo motivo con il quale si è sostenuto che la sentenza impugnata "è viziata da mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha negato la derubricazione del reato nella meno grave fattispecie di danneggiamento". La motivazione della sentenza impugnata, adesiva a quella di primo grado, risulta del tutto immune dai vizi denunciati dalla difesa, peraltro cumulativamente, in contrasto con il principio secondo il quale i vizi indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. si pongono in rapporto di alternatività ovvero di reciproca esclusione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; da ultimo v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione). Anche a prescindere da questo rilievo, il ricorrente, pur avendo espresso censure formalmente riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, in realtà non ha lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio. Tuttavia, è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo v. Sez. 2, n. 15928 del 25/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], non mass.), senza neppure dedurre un ipotetico travisamento della prova da parte dei giudici di merito, che peraltro neppure esso costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì è lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento. La Corte di appello, con motivazione per nulla mancante, illogica o contraddittoria, ha ritenuto "la infondatezza della unica ipotesi alternativa proposta dall'imputato L.] (sotto il profilo della motivazione e della funzione della accertata azione incendiaria)", osservando che le modalità dell'azione risultavano incompatibili con un episodio di ritorsione per un fatto che neppure dipese dalla persona offesa, in quanto "nel caso concreto il fallimento fu dichiarato per la infondatezza della proposta di concordato preventivo", in data 18 settembre 2017, quasi due mesi dopo l'incendio del 31 luglio 2017; peraltro, quella di [OSCURATO:PERSONA] era solo "una vaga aspettativa di acquisizione (predatoria) di una impresa decotta". L'assoluta inverosimiglianza della versione difensiva ha avvalorato - ha osservato la sentenza impugnata - "la sola ipotesi della minaccia coercitiva proposta dall'accusa", a sostegno della quale la Corte di appello ha evidenziato rilevanti e coerenti risultati probatori, con argomentazioni prive di illogicità. Il teste Tincati - come già ricordato dal primo giudice (pag. 37) - ha dichiarato che "non solo [OSCURATO:PERSONA] ma anche [OSCURATO:PERSONA], ad un certo punto della trattativa, era venuto a conoscenza della soglia massima del costo dell'offerta che era stata individuata da [OSCURATO:PERSONA]", cosicché con fondamento i giudici di merito hanno definito una "sostanziale autoesclusione", di fatto un ritiro dalla gara per l'aggiudicazione dell'appalto, la riduzione della precedente offerta di soli 10.000 euro, tale da non consentirgli di essere competitivo rispetto alla GF [OSCURATO:PERSONA], della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato collaboratore. Già il Tribunale, con ampia e puntuale motivazione, aveva escluso che fra l'imputato e la ditta GF del cugino Franco vi fossero rapporti negativi, osservando che, in ogni caso, egli avrebbe potuto "offrire" al congiunto la eliminazione di un concorrente per la ridefinizione dei loro rapporti; [OSCURATO:PERSONA], inoltre, da tempo operava con imprese orbitanti intorno alla G.F., cosicché si spiega anche da questo punto di vista il suo interesse all'acquisizione "da parte di quest'ultima società di una commessa di valore significativo" (pag. 38). Un dato assai significativo rimarcato nella sentenza di appello è quello temporale: la minima riduzione dell'offerta, sostanziatasi in una autoesclusione dalla gara, venne fatta da [OSCURATO:PERSONA] poche ore dopo il danneggiamento con incendio della vetrata di accesso della propria ditta, segno evidente che egli percepì la chiara e univoca finalità intimidatoria del gesto, dalla Corte territoriale ritenuto, sulla base di una massima di esperienza, "una tipica (arcinotoria) espressione del linguaggio intimidatorio di stampo malavitoso, in quanto evocativa di possibili - e facilmente agibili - ulteriori sviluppi di danno alle cose" (pag. 9), al pari del precedente recapito di tra cartucce calibro 40 Smith and Wesson, ulteriore prova della "natura specificamente intimidatoria dell'azione, tanto più pregnante in quanto allusiva di futura possibile escalation di danno alla persona" (pag. 10).La sentenza impugnata ha attribuito rilievo all'invio alla persona offesa, il 19 luglio 2017, di una busta con tre munizioni da arma da fuoco, che il ricorrente ha sostenuto non essere mai stato attribuito ai due imputati: pur non essendo stato contestato formalmente il fatto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la stretta vicinanza temporale fra i due episodi, verificatisi a dodici giorni di distanza, il primo dei quali proprio in concomitanza con la presentazione dei propri preventivi di spese da parte di [OSCURATO:PERSONA] e della G.F., rende plausibile - e comunque non illogica - la ricostruzione anche di quel primo fatto da parte della Corte di appello. In questo quadro risulta evidente il rilievo solo complementare attribuito dai giudici di merito allo stato di turbamento della persona offesa, percepito dal teste di polizia giudiziaria, unitamente alla implicita svalutazione delle dichiarazioni più riduttive, considerate evidentemente condizionate dalla paura, percepibile anche in udienza - ha osservato il Tribunale - quando [OSCURATO:PERSONA] "ha più volte voluto sottolineare di non avere formulato accuse nei confronti di nessuno" (pag. 39). Secondo lo stesso giudice, peraltro, il quadro accusatorio è stato nella sostanza avvalorato dal complesso delle dichiarazioni dibattimentali della persona offesa, anche a seguito di conferme di dichiarazioni rese nella fase delle indagini e utilizzate per le contestazioni, valutazione che non può essere validamente inficiata dalla sintesi operata in ricorso di alcune affermazioni del teste, avulse dal contesto, in violazione anche del principio di autosufficienza del ricorso, valido anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., che richiede o l'allegazione dell'intero atto ovvero la puntuale indicazione degli atti che si assumono travisati o ignorati, dei quali si ritiene necessaria l'allegazione delegata alla cancelleria (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432). 4. E' privo di fondamento anche il motivo con il quale il ricorrente, in via subordinata, ha lamentato la omessa riqualificazione giuridica del fatto nel reato previsto dall'art. 513-bis cod. pen. Il giudice di appello ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza Guadagni, pure richiamata dalla difesa (Sez. U, n. 13178 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 278735). Le Sezioni Unite, per quanto qui rileva in relazione al rapporto con il delitto di estorsione, hanno ricordato che con l'introduzione della nuova fattispecie, risalente al 1982, si intese «contrastare e reprimere lo svolgimento di tutte quelle attività di impresa gestite, anche indirettamente, da associazioni di stampo mafioso, o comunque ad esse riferibili nel porre in essere condotte intimidatorie in danno di imprese operanti in settori affini o nella medesima realtà territoriale, con il palese obiettivo di acquisire indebite posizioni di preminenza», limitando così le forme di compenetrazione fra organizzazioni criminali e settori dell'imprenditoria mediante l'apprestamento di «nuovi e specifici strumenti di tutela attraverso la previsione di una fattispecie ad hoc, finalizzata a colmare la lacuna normativa esistente tra il delitto di estorsione e la contigua fattispecie di turbata libertà dell'industria o del commercio». Hanno poi precisato le Sezioni Unite, ribadendo principi già affermati dalle sezioni semplici, che «gli elementi che concorrono a descrivere la tipicità del reato di illecita concorrenza impediscono di ritenerne assorbita la condotta nella più grave fattispecie della estorsione (consumata o tentata) in base al criterio di specialità. I due reati, rientranti in una diversa collocazione sistematica, offendono beni giuridici diversi [...], incidendo nel secondo caso sul patrimonio del soggetto passivo [...], con la previsione dell'elemento di fattispecie relativo all'ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno, senza tradursi in una violenta manipolazione dei meccanismi di funzionamento dell'attività economica concorrente [...]. Ne discende, altresì, che il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia non può essere assorbito nel delitto di estorsione, trattandosi di norme con diversa collocazione sistematica e preordinate alla tutela di beni giuridici diversi, sicché, ove ricorrano gli elementi costitutivi di entrambi i delitti, si ha il concorso formale degli stessi». La lettura proposta dalla difesa (vi è concorso di reati "solo nel caso in cui la persona offesa si trova coartata ad un sacrificio patrimoniale immediato e diretto, residuando in difetto solo la sussistenza della meno grave fattispecie") sconta una interpretazione riduttiva dell'elemento costitutivo del reato costituito dal danno arrecato alla persona offesa. Va richiamata, in proposito, la figura della estorsione contrattuale, la quale si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti: in questo caso l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo e nelle forme ritenute più confacenti ed opportune (in questo senso cfr., ad es., Sez. 2, n. 12434 del 19/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278998; Sez. 2, n. 39722 del 12/7/2018, Capogreco, Rv. 273810; Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, dep. 2017, Mancuso, Rv. 269364; Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Fontana, Rv. 258168; Sez. 6, n. 9185 del 25/01/2012, Biondo, Rv. 252283; da ultimo v. Sez. 2, n. 8320 del 19/01/2022, Fusco, non mass.).Inoltre - ciò che più rileva nel caso in esame - la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere integrato il delitto di estorsione anche quando la minaccia o la violenza siano dirette a costringere la vittima a rinunciare ad una propria legittima aspettativa: in tal caso il danno patrimoniale va inteso come danno futuro consistente nella perdita della possibilità di conseguire un vantaggio economico, consistente non già nella perdita di un vantaggio economico immediato, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione da formularsi ex ante e da ricondursi al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale (cfr., ad es., Sez. 2, n. 8477 del 20/02/2019, Scialpi, Rv. 275613; Sez. 5, n. 18508 del 16/02/2017, Fulco, Rv. 270209; Sez. 2, n. 43769 del 12/07/2013, Ventimiglia, Rv. 257303; Sez. 2, n. 16656 del 20/04/2010, Privitera, Rv. 247350; Sez. 2, n. 34900 del 10/07/2008, Quarti, Rv. 241817; da ultimo v. Sez. 2, n. 39 del 11/11/2021, dep. 2022, Cena, non mass.). 5. Con adeguata e incensurabile motivazione la Corte di appello ha ritenuto che la somma di 5.000 euro versata alla persona offesa non fosse sufficiente a risarcire integralmente il danno, avuto particolare riguardo a quello da perdita di chances commerciali conseguenti al mancato consolidamento della posizione concorrenziale della ditta di [OSCURATO:PERSONA] sul mercato nonché al danno biologico da stress psichico e a quello morale, oltre a quello materiale costituito dal danneggiamento alla vetrata di ingresso della sede dell'azienda. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è rimesso al sindacato del giudice l'apprezzamento del ravvedimento del reo e della neutralizzazione della sua pericolosità sociale che l'integrale risarcimento del danno implica: ciò anche a fronte di una quietanza integralmente liberatoria rilasciata dalla parte offesa, di per sé non vincolante (Sez. 5, n. 116 del 08/10/2021, dep. 2022, Maier, Rv. 282424; Sez. 3, n. 33795 del 21/04/2021, L., Rv. 281881; Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368; Sez. 6, n. 25264 del 12/05/2015, Osio, Rv. 263812). 6. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è connotato da estrema genericità, avendo in larga parte riprodotto, anche testualmente, i motivi di appello senza un reale confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata. Non vi è alcun vizio della motivazione, anche in questo caso denunciato cumulativamente, in ordine al "coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nei fatti": la prova della sua responsabilità - ha osservato la sentenza impugnata (pag. 4) - "è fornita non solo dal rinvenimento delle sue impronte digitali sul sacco usato a fine di occultamento del viso dell'autore dell'atto incendiario, ma anche dalla chiamata in causa [correità] del coimputato e dal tenore delle conversazioni captate, che lo indicano quale autore del fatto stesso in termini di assoluta evidenza": si tratta delle risultanze delle operazioni d'intercettazioni ampiamente riportate dal primo giudice (pagg. 17-23), alle quali la Corte territoriale ha fatto riferimento, obliterate dalla difesa. Sulla correttezza della qualificazione giuridica del fatto quale estorsione, alla luce della ricostruzione della vicenda operata dai giudici di merito, si è detto in precedenza (sub § 3.) mentre in punto di dolo, sulla consapevolezza della finalità estorsiva dell'azione da parte di [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha motivato ampiamente, rimarcando una serie di dati obiettivi e logici (§ 5.1., pagg. 4-5), del tutto ignorati dal ricorrente, che senza alcun fondamento ha sostenuto che nella "motivazione del giudice di secondo grado nulla si dice circa il reato effettivamente voluto dall'imputato". E' priva di pregio e assertiva l'affermazione del ricorrente in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6 cod. pen., secondo la quale la "corresponsione di euro 5.000,00 è congrua ed in sintonia al danno causato dal principio di incendio". In proposito si richiama anche quanto in precedenza osservato, trattando del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (§ 5.). 7. Alla inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cas
Sentenza Cassazione n. 38197/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris