CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 30204/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso n. 14668/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]„ elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Bruno n. 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che per legge lo rappresenta e difende controricorrente avverso il decreto n. 679/2019 del Tribunale di Caltanissetta depositato il 5 aprile 2019; vista la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] che con decreto depositato il 5 aprile 2019 il Tribunale di Caltanissetta rigettò le domande di [OSCURATO:PERSONA] (di nazionalità pakistana), volte a ottenere, rispettivamente, l'accertamento: dello status di rifugiato; in subordine, del diritto alla protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari; che Naveed chiede la cassazione di detto decreto con ricorso contenente quattro motivi di impugnazione; che il Ministero dell'Interno resiste con controricorso; che il Pubblico Ministero ha depositato memoria con cui chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso sul rilievo che la procura speciale per la presentazione del ricorso per cassazione non reca la certificazione, da parte del difensore dal ricorrente nominato, della data, successiva a quella di deposito del decreto impugnato, del relativo conferimento; in violazione del precetto recato dall'art. 35- bis, comma 13, del d. Igs. n. 25 del 2008; che la procura speciale per la presentazione del ricorso per la cassazione di decreto emesso a definizione di procedimento di cui all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 (come quello in questa sede impugnato) dall'odierno ricorrente conferita al difensore che l'atto ha sottoscritto (avvocato [OSCURATO:PERSONA]), contenuta in atto redatto in calce al ricorso: non contiene al suo interno l'indicazione di elementi atti a identificare ill decreto impugnato (il riferimento è solo al "presente giudizio pendente davanti alla Corte di Cassazione"); indica la data del rilascio (successiva a quella di deposito del decreto impugnato) del mandato; non contiene alcuna espressione da cui risulti che il difensore abbia inteso certificare, oltre l'autenticità della sottoscrizione del conferente la procura, anche che tale specifica data sia successiva a quella comunicazione del provvedimento impugnato (in calce alla sottoscrizione riferibile al ricorrente e prima di quella del difensore figurano solo le parole: "Si certifica, ai sensi dell'art. 83 c.p.c. l'autografia della sottoscrizione"); che tale atto è caratterizzato da una duplic:e anomalia; che, infatti, da un lato, il testo della procura non indica gli estremi del provvedimento impugnato, né contiene altri elementi idonei a identificarlo, come il numero cronologico ovvero la data del deposito o della comunicazione, poiché tale procura non soddisfa il requisito della specialità richiesto dall'art. 365 cod. proc. civ. (in questo senso, cfr. Cass. n. 15211 del 2020); che, inoltre, il difensore ha solo certificato la riferibilità alla persona del ricorrente della sottoscrizione da questi apposta in calc:e a tale atto; che, al riguardo, si osserva che l'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, nella parte in cui prevede che "la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto ompugnato"e che "a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima" richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale per il ricorso per cassazione (artt. 83 e 365 cod. proc. civ,) il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso" nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore; con la conseguenza che tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l'autenticità della firma del conferente (giurisprudenza costante; cfr. comunque, in questo senso, cfr.: Cass. n. 1043 del 2020; Cass. n. 2342 del 2020; Cass. n. 23732 del 2020); che il ricorso è dunque inammissibile in ragione: del difetto di indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, pertanto, del requisito della specialità della procura; della non avvenuta certificazione della data, successiva a quella del decreto impugnato, del conferimento della procura speciale a proporlo da parte del difensore che la sottoscrizione del ricorrente autenticò; che la regolamentazione delle spese processuali è fatta in applicazione del principio di soccombenza; con la conseguenza che il ricorrente deve essere condannato a rimborsare al Ministero dell'Interno le spese processuali da questi anticipate nel presente giudizio nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente a rimborsare al Ministero dell'Interno le spese del giudizio di cassazione da questi anticipate, liquidate in euro 2.000 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima sezione civile,