CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 febbraio 2022
Cassazione n. 10489/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24154-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 309/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, depositata il 06/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 24154 sez. MT - ud. 22-02-2022 -2- RG 24154/2019 FATTO Considerato che: L'Agenzia delle Entrate di Bari,ufficio controlli, rideterminava a carico di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima ditta individuale, esercenti lavori di escavazione e movimenti terra il reddito di impresa imponibile ai fini Irpef ed irap per l'anno di imposta 2009 a causa del mancato riconoscimento tra i componenti negativi del reddito del costo dei carburanti e lubrificanti per € 78.872,00 i. L'amministrazione fondava la sua contestazione sul fatto che il contribuente non aveva tenuto la c.d. scheda carburanti ed inoltre aveva pagato parte del carburante in contanti ed emanava per questo il relativo avviso di accertamento che veniva impugnato da [OSCURATO:PERSONA] avanti la CTP di Bari che con sentenza nr 46/2016 la accoglieva. Avverso tale decisione l'Ufficio proponeva il gravame che veniva respinto dalla CTR della Puglia con sentenza nr 309/2019. [OSCURATO:PERSONA] di appello per gli aspetti che qui interessano rilevava che il contribuente aveva provato di aver effettivamente acquistato il carburante e l'inerenza del costo all'attività di impresa. Osservava per quello che riguarda la consegna del predetto carburante presso il cantiere di Sannicandro la prova si poteva desumere in via indiziaria dal fatto che la predetta ditta ,impegnata per un lungo periodo di lavoro in un luogo di spietramento di un vasto appezzamento di terreno in Sannicandro con macchinari di grandi dimensione , si facesse consegnare il combustibile direttamente in cantiere invece che recarsi ogni giorno presso l'impianto di distribuzione. L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso il contribuente che nel contestare la fondatezza del ricorso dà atto di aver presentato domanda di definizione i agevolata ai sensi dell'ad 6 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] nr 119 e di aver versato in data 29.5.2019 l'importo della prima rata pari ad C 1.100,00 e chiede pertanto la sospensione del giudizio sino al 31.12.2020 e alla scadenza la dichiarazione di estinzione del procedimento previsto dal comma 13 del citato articolo 6. Preliminare all'esame del motivo risulta la decisione sull'istanza di definizione agevolata. Il contribuente ha depositato la domanda di definizione agevolata presentata ai sensi dell'ad 6 del Dl 188/2018 e documentato il pagamento della prima rata pari ad C 1100,00 sicchè ai sensi del richiamato art 6 comma 13 il procedimento va dichiarato estinto in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020. Con ordinanza del 7.3.2021 la Corte rimetteva la causa sul ruolo per accertare l'avvenuto pagamento. Con nota del 24.9.2021 l'Agenzia delle Entrate comunicava la tempestiva presentazione dell'istanza di condono e l'avvenuto versamento della prima rata. DIRITTO Nella fattispecie, non è stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, nè è stato notificato diniego della definizione entro il 31 luglio 2020. In ragione di siffatti rilievi, va dichiarata l'estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, atteso che: "In tema di processo tributario, la definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv., con modif., in L. n. 136 del 2018 (c.d. "pace fiscale") comprende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere"(Cass. n. 21826 del 2020). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio per l'anno 2009 e pone le spese a carico di chi le ha anticipate. Roma 22.2.2022 [OSCURATO:PERSONA]