CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 41008/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la SENTENZA del della CORTE DI APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta, del 24/03/2021, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Perla LORI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni scritte del 26 marzo 2021, conformi a quelle del Procuratore Generale, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della costituita parte civile, che ha depositato anche nota spese. Lette le conclusioni scritte, in data 01 aprile 2021, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la decisione del Tribunale di Cosenza, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], direttore responsabile de " Il giornale di Sicilia", colpevole di diffamazione, ai sensi degli artt. 57 -595 cod.pen. e 13 legge n. 47/1948. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge tre motivi. 2.1. Erronea applicazione dell'art. 157 co. 8 bis, in relazione agli artt. 178 co.1 lett. c) e 179 co. 1, cod. proc. pen., per l'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello. Il decreto, infatti, veniva notificato al solo difensore di ufficio, nominato ai sensi dell'art. 97 co. 4 cod. proc. pen., il quale non è mai riuscito a contattare il ricorrente. 2.2. Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 51 cod. pen. e correlato vizio della motivazione per non avere ravvisato, nel caso di specie, la scriminante del diritto di cronaca giornalistica. 2.3. Analoghi vizi vengono dedotti in relazione all'art. 131 bis cod. per, per l'omesso inquadramento del fatto come di speciale tenuità. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Analoghe conclusioni scritte ha formulato il difensore della costituita parte civile. 5. Il difensore dell'imputato ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso sono tutti inammissibili. 1. Il primo motivo, confusamente articolato, che denuncia una violazione di legge processuale, è manifestamente infondato. Si sostiene che l'imputato non abbia ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio dinanzi allat Corte di appello di Catanzaro, giaccchè essa sarebbe stata irritualmente eseguita presso il difensore di ufficio, ai sensi dell'art. 1 <t3 bis cod. proc. pen. 1.1. Ciò che non è. Risulta, infatti, dall'incarto processuale, al quale la Corte di legittimità accede in ragione della natura del vizio denunciato ( error in procedendo), che la Corte di appello ha dichiarato, alla prima udienza del 5 aprile 2019, la nullità della notifica della citazione, effettuata presso il difensore di ufficio, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art.157 co. 8 bis cod. proc. pen., disponendone la rinnovazione e rinviando alla udienza del 18/12/2019. A quella data, preso atto che la notifica del decreto di citazione, eseguita da personale del [OSCURATO:PERSONA] del Carabinieri di Cosenza, era avvenuta a mani dello stesso Giacoia, in data 27 aprile 2019 ( fol. 15 dell'incarto della Corte di appello), ha dichiarato la ritualità della citazione a giudizio dell'imputato. Risulta, pertanto, del tutto destituita di fondamento la eccezione difensiva, che fonda la doglianza sul rilievo che l'imputato non sia stato mai raggiunto dalla notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, così come appare non pertinente la giurisprudenza citata dal ricorrente, riguardante la diversa ipotesi della omessa notifica della citazione a giudizio, in quanto eseguita presso il difensore di ufficio. Giova, ad abundantiam, rilevare che il difensore di ufficio, dal quale il Giacoia è stato assistito durante le fasi di merito, ha presenziato al giudizio senza mai eccepire alcunchè, sia con riguardo alla omessa citazione dell'imputato che a eventuali vizi della notifica che avessero riguardato esso difensore, ponendo, invece, la questione solo con il ricorso per cassazione, sottoscritto dal medesimo legale. Deve essere, infatti, ribadito il principio di diritto secondo cui "L'imputato che intenda eccepire la nullità assoluta della citazione o della sua notificazione, non risultante dagli atti, non può limitarsi a denunciare la inosservanza della relativa norma processuale, ma deve rappresentare al giudice di non avere avuto cognizione dell'atto e indicare gli specifici elementi che consentano l'esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del giudice» , avvalorando l'affermazione con elementi che la rendano credibile. (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 dep. 2005, Palumbo, Rv. 229541). Infatti, in un processo basato sulla iniziativa delle parti, è normale che anche l'esercizio dei poteri officiosi del giudice sia mediato dall'attività delle parti, quando dagli atti non risultano gli elementi necessari per l'esercizio di quei poteri e solo le parti sono in grado di rappresentarli al giudice e di procurarne l'acquisizione. Principio più volte ribadito nella successiva giurisprudenza, essendo stato precisato in più occasioni che, quando una violazione processuale non determina, in concreto, alcun pregiudizio ai diritti di difesa, deve escludersi che la eventuale nullità possa estendersi anche agli atti successivi, ai sensi dell'art. 185 cod. proc. pen., in quanto tale effetto si produce solo quando sia stato effettivamente condizionato il compimento degli atti che sono conseguenza necessaria ed imprescindibile di quello nullo e non degli atti che si pongono semplicemente in obbligata sequenza temporale con quest'ultimo (Sez. 6 n. 33435 del 04/05/2006, Battistella e altri, Rv. 234353; Sez. 6, n. 33261 del 03/06/2016, Lombardo, Rv. 267670; Sez. 1, n. 20989 del 23/06/2020, Barsotti, Rv. 279320). 2. Del tutto genericamente formulati sono gli altri motivi che, comunque, omettono il dovuto confronto con gli argomenti, specifici e puntuali, utilizzati dalla Corte di appello a fondamento del proprio convincimento. Nella sentenza impugnata, infatti, sono specificamente illustrate le ragioni della non ravvisabilità della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. ( diritto di cronaca), nemmeno nella forma putativa, in assenza di prova, gravante sull'imputato che la invoca, della condotta prudenziale diretta alla verifica della verità della notizia, altresì correttamente negandosi rilevanza, a tali fini, al mero riferimento a fonti anonime, incontrollabili. 3. Anche l' ulteriore eccezione relativa alla mancata riconduzione del fatto nello schema legale della particolare tenuità del fatto, è una riedizione di motivi già dedotti in appello e inammissibilmente riproposti in questa sede di legittimità, in cui non è consentito di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, sent. n. 27429 del 04/07/2006, dep. 01/08/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, sent. n. 35964 del 28/09/2006, dep. 26/10/2006, Foschini e altro, Rv. 234622; Sez. 3, sent. n. 39729 del 18/06/2009, dep. 12/10/2009, Belluccia e altro, Rv. 244623; Sez. 5, sent. n. 39048 del 25/09/2007, dep. 3 ? 23/10/2007, Casavola e altri, Rv. 238215; da ultimo, Sez. 6, sent. n. 5146 del 16/01/2014, dep. 03/02/2014, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 258774). Come affermato già da Sez. U. n. 6402/1997 , Dessinnone, Rv. 207944, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, non censurabile dalla Corte di Cassazione se condotta nel rispetto dei canoni della logica e della completezza. Ciò che è riscontrabile nel caso di specie, in cui i giudici di merito hanno reso una plausibile argomentazione, a giustificazione della propria decisione in ordine alla insussistenza dei presupposti per la declaratoria di non punibilità, negando la tenuità della condotta in ragione della particolare insidiosità della condotta. Le Sezioni Unite "Tushaj" hanno insegnato che il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che ha a oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133 cod.pen. primo comma, richiedendosi una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, e non solo di quelle attinenti alla entità dell'aggressione de bene giuridico protetto, e tanto sul fondamentale rilievo che il disvalore penale del fatto per assegnare allo stesso l'attributo della particolare tenuità, dipende dalla concreta manifestazione del reato, che ne segna perciò il disvalore. Le Sezioni Unite hanno rilevato che l'art. 131 bis cod.pen. fa riferimento testuale alle modalità della condotta, per inferirne che tale disposizione non si interessa tanto della condotta tipica, bensì ha riguardo alle modalità di estrinsecazione del comportamento, anche in considerazione delle componenti soggettive della condotta stessa, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Occorre, pertanto, avere riguardo - ai fini della applicabilità della causa di non punibilità - al fatto storico, alla situazione reale e irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente perchè non è in questione la conformità al tipo ( la causa di non punibilità presuppone un fatto conforme al tipo e offensivo ma il cui grado di offesa sia particolarmente tenue, tanto da non richiedere la necessità di pena), bensì l'entità del suo complessivo disvalore e questo spiega il riferimento alla connotazione storica della condotta nella sua componente oggettiva e soggettiva.( Sez. U. n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590). Pertanto, il giudizio finale di particolare tenuità dell'offesa postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componente richieste per l'integrazione della fattispecie, sicchè i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131bis cod.pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, e alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi ( infatti , secondo il tenore letterale dell'art. 131 bis cod.pen. nella parte del primo comma qui rilevante, la punibilità è esclusa quando per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità. ( Sez. 3 n. 893 del 28/06/2017, Rv. 272249; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678).4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00, nonché alla rifusione, in favore della costituita parte civile, delle spese sostenute nel giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre acce