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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06368/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine al concorso nel reato di lesioni a lui ascritto, unitamente a quello di rapina pluri-aggravata, non è formulato in termini consentiti in questa sede, poiché il ricorrente, pur avendo formalmente lamentato un vizio di motivazione, invero, ha censurato una decisione erronea in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio posto a fondamento della stessa, prospettando così una diversa lettura dei dati processuali, una diversa ricostruzione storica dei fatti e un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, mentre deve ribadirsi come non siano ammesse in questa sede doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse fonti di prova o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento: tutto ciò è "fatto", riservato al giudice del merito, essendo precluso alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella operata nei precedenti gradi, poiché il sindacato di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione e non già il rapporto tra prova e decisione; che nel caso di specie deve osservarsi come la Corte territoriale abbia congruamente esplicato, con compiuta motivazione esente da vizi, le ragioni del suo convincimento per cui si debba confermare la responsabilità del ricorrente non solo per il delitto di rapina pluri-aggravata ma anche per quello di lesioni, non essendo risultati gli assunti difensivi idonei a scalfire gli elementi probatori a sostegno della tesi accusatoria (si vedano le pagg. 3 e 4 dell'impugnata sentenza, in cui i giudici di appello, con congrui argomenti logici, hanno sottolineato i diversi dati sulla base dei quali si è giunti a ritenere non attendibile la confessione resa dall'imputato e fondate e riscontrate le dichiarazioni delle persone offese); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine al concorso nel reato di lesioni a lui ascritto, unitamente a quello di rapina pluri-aggravata, non è formulato in termini consentiti in questa sede, poiché il ricorrente, pur avendo formalmente lamentato un vizio di motivazione, invero, ha censurato una decisione erronea in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio posto a fondamento della stessa, prospettando così una diversa lettura dei dati processuali, una diversa ricostruzione storica dei fatti e un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, mentre deve ribadirsi come non siano ammesse in questa sede doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse fonti di prova o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento: tutto ciò è "fatto", riservato al giudice del merito, essendo precluso alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella operata nei precedenti gradi, poiché il sindacato di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione e non già il rapporto tra prova e decisione; che nel caso di specie deve osservarsi come la Corte territoriale abbia congruamente esplicato, con compiuta motivazione esente da vizi, le ragioni del suo convincimento per cui si debba confermare la responsabilità del ricorrente non solo per il delitto di rapina pluri-aggravata ma anche per quello di lesioni, non essendo risultati gli assunti difensivi idonei a scalfire gli elementi probatori a sostegno della tesi accusatoria (si vedano le pagg. 3 e 4 dell'impugnata sentenza, in cui i giudici di appello, con congrui argomenti logici, hanno sottolineato i diversi dati sulla base dei quali si è giunti a ritenere non attendibile la confessione resa dall'imputato e fondate e riscontrate le dichiarazioni delle persone offese); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2
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