CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 20960/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 04/07/2025 della Corte d'appello di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto alla Corte di annullare senza rinvio lasentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla revoca delbeneficio della sospensione condizionale della pena disposta con la sentenza del22 novembre 2018,[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 4 luglio 2025 la Corte di appello di Milano, in parzialeriforma della sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano,che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art.73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, ha rideterminato la pena in otto mesi direclusione ed euro 1200,00 di multa, confermando nel resto, inoltre, d'ufficio, harevocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso almedesimo con la sentenza del Tribunale per i minorenni di Milano, pronunciata il22 ottobre 2018, irrevocabile 25 Febbraio 2019, per avere il ricorrente commessoil nuovo delitto nel quinquennio dal passaggio in giudicato di quest'ultimacondanna.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, Avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], ha proposto tempestivo ricorso per l'annullamento della sentenza,limitatamente alla disposta revoca della sospensione condizionale della pena, giàconcessa con sentenza irrevocabile del Tribunale per i minorenni di Milano del 22novembre 2018, affidato a un unico motivo col quale denuncia, ai sensi dell’art.606, comma 1, lettera b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 164,comma 4, 168 comma 1, n. 1), e comma 3, cod. pen., e dell’art. 597, comma 3,cod. proc. pen., nonché il correlato vizio di motivazione mancante o comunquecarente.Si deduce che, come risulta dalla sentenza di primo grado, il Gup delTribunale di Milano, tenuto conto della modesta gravità del fatto e di altri fattori,aveva concesso al ricorrente, il beneficio di cui all'art. 163 cod. pen, limitatamentealla pena detentiva, in ragione del disposto dell'art. 164 cod. pen, comma 4, cosìmanifestando di essere perfettamente a conoscenza del pregresso riconoscimentodel beneficio e, ciò nonostante, astenendosi dal disporne la revoca ai sensidell'articolo 168, comma 1, n. 1), cod. pen. In presenza di tale esplicita valutazioneda parte del giudice del merito e in assenza di impugnazione da parte del PubblicoMinistero, la Corte d'appello, come non poteva sindacare sulla sospensionedisposta per la seconda volta nel giudizio, analogamente non poteva interveniresulla prima sospensione, ostandovi il disposto di cui all'art. 164, comma 4, cod.pen., fatto salvo dall'art. 168 cod. pen. in materia di revoca d'ufficio; consideratoin ogni caso che, anche in ipotesi di sospensione concessa in presenza di causeostative, la facoltà del giudice d'appello di revocare d'ufficio la sospensionecondizionale erroneamente concessa, è limitata alle ipotesi in cui tali causeostative non fossero documentalmente note al giudice che ha concesso il beneficio(si citano, Sez. 2, n. 26.721 del 26/04/2023; Sez. 2, n. 42.004 del 05/10/2022).3. Il Procuratore Generale, con la requisitoria tempestivamente depositata,ha sollecitato l'annullamento senza rinvio nella sentenza quanto alla statuizionerelativa al alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della penadisposta in altro procedimento in quanto, da una parte, se la Corte, in assenza diimpugnazione del pubblico ministero, non poteva riesaminare la valutazione delGup in relazione alla seconda concessione del beneficio, a maggior ragione nonpoteva sindacare la revocabilità della prima concezione, dall'altra, la condanna apena condizionalmente sospesa non può essere causa di revoca della sospensionecondizionale concessa in relazione a una precedente condanna.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.1. Si rende necessaria, per la decisione del caso, una breve disanima deipoteri officiosi della Corte d'appello in ordine alla revoca della sospensionecondizionale della pena precedentemente disposta.1. Va rilevato che secondo l'insegnamento consolidato di questa Corte ilgiudice di appello può revocare "ex officio" la sospensione condizionale della penaconcessa, in violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen., in presenza di causeostative, solo a condizione che le stesse non fossero documentalmente note algiudice che ha concesso il beneficio, avendo egli l'onere di procedere a unadoverosa verifica al riguardo (Sez. 3, n. 42004 del 05/10/2022, Rv. 283712 - 01),mentre non può revocare "ex officio" il beneficio che altra sentenza, diversa daquella impugnata, abbia concesso in violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen.,trattandosi di statuizione che presuppone che si accerti, in fatto, se le causeostative fossero o meno documentalmente emerse nel corso di quel giudizio (Sez.2, n. 26721 del 26/04/2023, Rv. 284768 - 01).1.2. È stato altresì rilevato che anche laddove si intenda, come nel caso inesame, fare applicazione del disposto di cui all'art. dall'art. 168, comma 1, cod.pen., che prevede la revoca di diritto della sospensione condizionale della penaqualora il condannato commetta nel termine quinquennale un nuovo delitto percui venga inflitta una pena detentiva, la condanna a pena condizionalmentesospesa non può essere causa di revoca della sospensione condizionale concessain relazione a precedente condanna.Si rileva, in primo luogo, che la norma richiamata, art. 168, comma 1, cod.pen., fa salva la disposizione di cui all'art. 164, comma 4, cod. pen., che prevedela possibilità di disporre la sospensione condizionale una seconda volta, qualora lapena da infliggere, cumulata con quella irrogata, non superi i limiti dell'art. 163cod. pen.Sarebbe, del resto, contraddittorio, secondo il consolidato insegnamento diquesta Corte, concedere la sospensione condizionale, esprimendo fiducia sulfuturo comportamento dell'imputato, se tale seconda sentenza producessel'opposto effetto di provocare l'esecuzione della precedente condanna, sanzionelogicamente connessa alla constatazione che il condannato non meritava la fiduciaaccordatagli" (Sez. 1, n. 43020 del 14/10/2008, Rv. 241832 - 01; ; Sez. 1, n.14018 del 21 marzo 2007, Campanaro, Rv 236379; Sez. 1, n. 29021 del 5 giugno2003, Corona, Rv 224898; Sez. 1, n. 3416 del 10 novembre 2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv n.218445; Sez. 5, n. 1485 del 21 dicembre 1976, Bertazza, Rv 135435); principioquest'ultimo che trova un limite, solo se la seconda sospensione venga ad essereanch'essa soggetta a revoca per effetto di una condanna successiva (la terza) ese il fatto oggetto di quest'ultima condanna sia stato commesso entro ilquinquennio dal passaggio in giudicato della prima delle due precedenti sentenze(Sez. 1, n. 44985 del 13/05/2014, Rv. 261127 - 01).2. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, l’impugnatasentenza deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla revoca dellasospensione condizionale della pena concessa con sentenza pronunciata il 22novembre 2018, irrevocabile il 25 febbraio 2019 dal Tribunale per i minorenni diMilano, statuizione che, in ossequio a quanto disposto dall'art. 620, comma 1, lett.l) cod. proc. pen., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il Collegioprovvede direttamente a eliminare. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca dellasospensione condizionale della pena concessa con sentenza pronunciata il 22novembre 2018, irrevocabile il 25 febbraio 2019 dal Tribunale per i minorenni diMilano.Così deciso l’11 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]