CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18505/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (KR) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2025 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dei [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con atto del proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Milano che, in accoglimento di concordato con il Pubblico ministero a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 318 e 321, cod. pen., rideterminando la pena nei termini convenuti tra le parti. 2. Il ricorso denuncia l'illegalità di tale perla, dovendo intendersi per tale non solo quella eccedente i limiti edittali o di specie diversa dalla relativa previsione dilegge, bensì anche quella applicata per un fatto di reato non sussumibile nella fattispecie incriminatrice ritenuta in sentenza. In particolare, l'impugnazione poggia su quattro motivi, ovvero: I) violazione dell'art. 318, cod. pen., in quanto l'attività oggetto del patto corruttivo e compiuta dal pubblico funzionario in ipotesi corrotto non rientrava nell'ufficio di questi, essendo consistita in una generica pressione fondata sull'autorevolezza personale dello stesso e sul suo ruolo professionale, tuttavia privo di competenza specifica sull'atto avuto di mira; II) violazione dell'art. 599-bis, cit., per avere il giudice d'appello omesso qualsiasi controllo sulla configurabilità del reato, per essendo questa - testuale - «palesemente problematica»; III) omessa motivazione sulle ragioni per le quali l'accordo delle parti sia stato ritenuto congruo, essendosi la sentenza limitata ad una formula di stile; IV) violazione dell'art. 346-bis, cod. pen., come modificato dalla legge n. 114 del 2024, potendosi al più configurare un'attività del ricorrente di sollecitazione dell'agente pubblico alla mediazione presso pubblici ufficiali, che, tuttavia, in quanto non funzionale al compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio da parte di costoro, non rientrerebbe nella fattispecie incriminatrice come novellata. 3. Ha depositato requisitoria scritta la Procura generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Ha depositato memoria di replica la difesa ricorrente, ribadendo le proprie doglianze ed insistendo per l'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione è inammissibile. 2. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a norma dell'art. 599- bis, cod. proc. pen., è ammissibile solo se deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, essendo inammissibili, invece, le doglianze relative ai motivi rinunciati ed alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen.. In particolare, nell'ipotesi di concordato sui motivi di appello, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la relativa sentenza, con il quale si censuri la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni 2diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (o - secondo un indirizzo minoritario - anche soltanto illegittima, tema, tuttavia, che qui non interessa; nel senso del testo, tra altre, Sez. 4, n. 3398 del 14/12/2023, dep. 2024, Abbattista, Rv. 285702; Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619; Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628; Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196). 3. Nello specifico, dunque, sebbene il ricorso formalmente lamenti l'illegalità della pena applicata, non ne censura la tipologia diversa da quella prevista dalla legge o la commisurazione al di fuori dei limiti legali, secondo la relativa nozione elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818; Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886), bensì semplicemente l'erronea determinazione di essa in conseguenza dell'errata qualificazione giuridica del fatto, appuntando esclusivamente su quest'ultima, in definitiva, la doglianza: in tal modo, però, non fa altro che riproporre lo specifico motivo d'appello consistente nella diversa qualificazione del fatto come traffico d'influenze illecite, a norma dell'art. 346-bis, cod. pen., al quale aveva rinunciato. Peraltro, tale diversa qualificazione normativa del fatto è tutto fuorché nitida, essendo, anzi, controversa finanche la derubricazione da corruzione "propria" (art. 319, cod. pen.) a corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318, cod. pen.), operata dalla sentenza di primo grado ed oggetto di specifico motivo d'appello del Pubblico ministero, anch'esso rinunciato dalla parte pubblica a sèguito del concordato. Del resto, il Tribunale si è speso diffusamente sul tema (vds. pagg. 14-21, 24, 29, 31 della sentenza d'appello) e lo stesso ricorso parla di qualificazione del fatto «palesemente problematica» (e non palesemente erronea), senza contare che l'invocata riqualificazione presupporrebbe, comunque, accertamenti di fatto su vari aspetti, giammai possibili in questa sede 4. Da ultimo, eccentrica risulta la doglianza sull'omessa motivazione della congruità dell'accordo. Il giudice d'appello, infatti, in presenza di un concordato tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis, cit., non è tenuto a motivare sulla congruità di esso, ma, semmai, sulle ragioni per le quali ritenga eventualmente di non assentirlo, come indirettamente si evince dalle disposizioni dei commi 3, 3-bis e 3-ter del medesimo art. 599-bis. A questo aggiungasi che, per ovvie ragioni di coerenza sistematica, dell'eventuale incongruità del concordato non possa comunque dolersi la parte che 3lo ha concluso: tanto più quando - come nel caso in esame - neppure ne spieghi le ragioni. 5. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichi P.Q.M