CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 21354/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva opposto il rigetto all'istanza di permesso premio avanzata dal detenuto ai sensi dell'art. 30-ter I. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. penit.). Il Tribunale di sorveglianza ha posto a base della sua decisione la gravità dei reati, l'entità della pena irrogata e gli esiti dell'osservazione della personalità del detenuto contenuti nell'integrazione del programma di trattamento del 13 febbraio 2018, osservando come l'equipe di osservazione non avesse inteso aggiornare la relazione di sintesi "non ritenendo evidentemente ancora maturate le condizioni per addivenire ad una diversa prognosi trattamentale". 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore, censurando con un unico motivo la violazione di legge, il travisamento degli esiti dell'osservazione della personalità e la mancata attivazione dei poteri istruttori da parte del Tribunale di sorveglianza. In particolare, il ricorrente osserva che, a fronte del mancato aggiornamento della relazione di sintesi da parte dell'equipe, risalente al periodo antecedente il trasferimento ad altro istituto di detenzione, il Tribunale avrebbe dovuto attivare i propri poteri istruttori. Si evidenzia altresì un travisamento di quella relazione, nella parte in cui si è espressa positivamente sul comportamento del detenuto, ravvisando l'esigenza di sostenere il detenuto nel suo percorso di revisione critica delle passate scelte devianti e la possibilità di svolgere un lavoro all'esterno (sempre nel perimetro del carcere); possibilità, questa, che poteva essere solo uno dei modi per perseguire l'esigenza di sostenerne il percorso di risocializzazione. Si sottolinea, infine, come il Tribunale di sorveglianza abbia omesso di disporre le verifiche imposte a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2022, nonostante la difesa avesse rispettato l'onere di allegazione, come prescritto dalla giurisprudenza in materia. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, quindi, meritevole di accoglimento. 2. Considerato che secondo l'art. 30-ter, ord. penit., il permesso premio è parte integrante del programma di trattamento del detenuto, coerentemente, l'art. 65 del regolamento di esecuzione dell'ord. penit. stabilisce che la relativa domanda, diretta al competente magistrato di sorveglianza, debba essere corredata dall'Istituto penitenziario, tra l'altro, dagli esiti dell'osservazione scientifica della personalità e dal parere del direttore; eventuali ulteriori informazioni sono possibilmente acquisite dal magistrato, a integrazione di quelle già rese disponibili. La decisione sull'istanza deve essere dunque assunta sulla base di tale compendio istruttorio, a impulso anche officioso, entro un tempo ragionevole, sul cui rispetto l'Autorità decidente è chiamata a vigilare (Sez. 1, n. 19366 del 19/03/2019), salvo che le risultanze parziali già disponibili rivelino comunque, in modo inequivoco, l'impossibilità di una valutazione favorevole, a fronte dell'accertata pericolosità del richiedente e dell'assenza di prospettive di una sperimentazione fruttuosa del richiesto beneficio tali da non giustificare l'ulteriore attesa (in termini, sia pure con riferimento alle misure alternative alla detenzione, Sez. 7, n. 7724 del 12/11/2013, Rv. 261292). Il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza ha natura devolutiva e sostitutiva. L'effetto devolutivo, correlato all'impugnazione, ricavabile dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., trasferisce al Tribunale di sorveglianza il potere di statuire sulla domanda e di valutare, a tal fine, gli argomenti addotti dal reclamante a sostegno del diverso esito decisorio da lui invocato. Per l'effetto sostitutivo, il Tribunale è tenuto a definire il reclamo, assunte, se del caso, sommarie informazioni, non potendo esso, ove riconosca errato il primo arresto, limitarsi a rinviare la decisione al giudice che ha emesso il provvedimento reclamato. A tale configurazione del mezzo di gravame consegue che il Tribunale di sorveglianza deve decidere se confermare o riformare la pronuncia censurata considerando le sopravvenienze rispetto a essa e, prima ancora, rilevando eventuali carenze istruttorie. Deve quindi apprezzare nel merito la fondatezza della domanda anche alla luce del contributo argomentativo e documentale offerto dall'interessato, nonché delle informazioni pervenute o acquisite, esercitando i poteri d'ufficio di cui all'art. 666, comma 5, richiamato dall'art. 678 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 10316 del 30/01/2020, Rv. 278691). Tali poteri di ufficio vanno attivati doverosamente, nell'ambito del devoluto, quando siano rilevabili, in origine ovvero in seguito, decisivi deficit istruttori (Sez. 1, n. 6299 del 18/01/2022,). 3. Nel caso di specie il giudice a quo non si è attenuto a tali principi. Va, infatti, osservato che il Tribunale ha travisato gli esiti della relazione di sintesi. Invero, quando ha affermato che l'equipe non avrebbe ritenuto sussistenti le condizioni per addivenire a una diversa prognosi trattamentale, ha postulato che la stessa abbia dato un giudizio negativo sul comportamento del detenuto. Dal contenuto effettivo della relazione allegata al ricorso, invece, nonché negli altri atti del procedimento che questo Collegio può valutare, essendo stata dedotta una violazione di legge processuale (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, Rv. 273525), risulta essere stato espresso un giudizio positivo sul percorso rieducativo effettuato dal detenuto qui ricorrente. In particolare, la relazione evidenzia che "il condannato ha continuato a mostrare particolare impegno nel trarre profitto dalle opportunità trattamentali offertegli", "ha avviato un percorso di revisione critica delle passate scelte devianti, percorso che va comunque ancora sostenuto anche attraverso il coinvolgimento del detenuto in attività lavorative che lo impegnino in misura maggiore". L'esigenza di progressiva responsabilizzazione del detenuto, pertanto, si è tradotta nell'integrazione del programma di trattamento con la previsione secondo cui il condannato è ammesso a svolgere 'lavoro all'esterno', purché all'interno del perimetro del carcere. Ciò posto, questo Collegio osserva che il contenuto positivo di quella relazione basata sullo sviluppo del trattamento rieducativo, il significativo arco temporale trascorso da detta relazione del 13 febbraio 2018 al momento della decisione, giunta il 11 novembre 2021, e il trasferimento del detenuto intervenuto medio tempore in altro carcere, sono tutti fattori che avrebbero dovuto portare il giudice a esercitare i propri poteri istruttori - peraltro sollecitati dal reclamante - con riguardo ai progressi trattamentali effettuati dal detenuto nell'arco temporale non coperto dall'osservazione intramuraria. 4. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza per nuovo esame, da condurre alla luce dei principi sopra esposti. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro. Così deciso in Rom