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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 45085/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito il difensore che ha chiesto l'accoglimento del ricorso Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 20 maggio 2021 la Corte d'appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre anni di reclusione, in relazione al delitto di furto aggravato di circa quattro chilogrammi di preziosi, sottratti dall'autovettura di [OSCURATO:PERSONA].

2. Nell'interesse del Portaccio è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità fondata su di un unico indizio (il rinvenimento di un'impronta digitale sull'autovettura del Disperati), privo del carattere della precisione (dal momento che l'impronta avrebbe potuto essere lasciata in occasioni e tempi diversi rispetto al furto), senza affrontare la doglianza difensiva, sviluppata nell'atto di appello, che aveva valorizzato gli accertamenti tecnici legati alla triangolazione del segnale UMTS del cellulare del ricorrente: siffatti accertamenti avevano dato esito negativo ed avevano escluso la presenza dello stesso sul luogo e al momento del fatto.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente la contestata recidiva, trascurando di considerare che, in relazione agli unici due precedenti esistenti (le sentenze di applicazione della pena di cui ai punti 6 e 7 del certificato del casellario), il Portaccio era stato ammesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova, cui aveva fatto seguito, a fronte dell'esito positivo, l'ordinanza del 15 maggio 2012 del Tribunale di sorveglianza di Roma, che aveva dichiarato l'estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale, ai sensi dell'art. 47, comma 12, della

I. n. 354 del 1975.

Rileva il ricorrente che l'estinzione degli effetti penali delle condanne, ai fini dell'art. 106 cod. pen., non deve accompagnarsi necessariamente ad una estinzione totale della pena e non pregiudicata dalla concorrente applicazione, su altra porzione della pena, dell'indulto.

La doglianza - conclude il ricorrente - assume rilievo sia ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, sia ai fini del calcolo del termine di prescrizione.

2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, rilevando: a) che i precedenti del ricorrente - quali valorizzati dalla Corte territoriale - non sono di per sé ostativi alla concessione delle prime; b) che il dovere motivazionale era tanto più intenso, alla luce del fatto che i precedenti erano risalenti e che si era registrato un sostanziale scostamento dal minimo edittale; c) c:he illogicamente la sentenza impugnata aveva valorizzato, quali elementi sfavorevoli, l'assenza di comportamento collaborativo e di segni di resipiscenza dell'imputato.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità.

Sotto il primo profilo, si osserva che l'affermazione di responsabilità non riposa sul mero dato del rinvenimento di un'impronta digitale dell'imputato, ma anche sul fatto che essa fosse il risultato di un contatto papillare recente (posto che altrimenti, secondo quanto argomentatamente osserva la sentenza impugnata, senza incontrare critica alcuna, l'identificazione non sarebbe stata possibile nel caso di specie) e che fosse collocata proprio sulla portiera il cui finestrino era stato rotto per accedere all'interno del veicolo.

Sotto il secondo profilo, il ricorso per cassazione, come già l'atto di appello, non spiega per quale ragione l'assenza del telefono cellulare dell'imputato dal luogo del furto dovrebbe essere in grado di provare l'assenza del Portaccio, ossia un elemento idoneo a scardinare la logicità delle univoche e contrarie conclusioni tratte dalla presenza dell'impronta digitale.

2. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.

È certamente esatto che laddove la causa di estinzione della pena, anche se parziale, estingua anche gli effetti penali, non può tenersi conto della condanna ai fini della recidiva e della dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251689 - 01).

Ma nel caso di specie, le considerazioni della Corte territoriale attengono ad altro profilo: ossia il fatto che l'affidamento in prova non ha riguardato i reati per i quali la pena è stata condonata.

Quanto al profilo -introdotto soltanto in sede di discussione orale - della sussistenza dei presupposti di applicabilità della recidiva reiteral:a, nel senso che non sarebbe stata ritenuta in precedente giudizio la recidiva, può solo rilevarsi che la doglianza denuncia una violazione di legge che non è stata prospettata con il ricorso per cassazione e che non riguarda il tema della legalità della pena, nei termini che giustificano l'intervento officioso del giudice dell'impugnazione.

Al riguardo, va ribadito che a tali fini va individuata una nozione circoscritta di pena illegale che, senza investire i modi del concreto esercizio del potere discrezionale assegnato al giudice di merito (e, pertanto, senza coinvolgere i profili di erronea applicazione dei criteri commisurativi), ha riguardo ai confini che segnano, nel quadro della legalità costituzionale, il fondamento della potestà punitiva, imponendo, rispetto al risultato di tutela dei diritti fondamentali, una coerente lettura del sistema processuale.

Rientra pertanto in tale nozione la sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero superiore ai limiti previsti dalla legge o ancora più grave per genere o specie di quella individuata in astratto dal legislatore.

Tale non è il caso del quale si discute, come conferma la giurisprudenza secondo la quale, in tema di concordato in appello, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale, pur essendo stata formalmente dedotta l'illegalità della pena, in realtà si contesta l'errato riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale ritenendone insussistenti i presupposti (Sez. 1, n. 30403 del 09/09/2020, Bellobuono, Rv. 279788 - 01; v. anche, in tema di patteggiamento, le stesse conclusioni per il caso che, pur essendo stata formalmente dedotta l'illegalità della pena, in realtà si contesti l'errato riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale ritenendone insussistenti i presupposti: Sez. 6, n. 25273 del 23/05/2018, Zidane, Rv. 273392 - 01).

3. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto la mancata c:oncessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito il difensore che ha chiesto l'accoglimento del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 20 maggio 2021 la Corte d'appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre anni di reclusione, in relazione al delitto di furto aggravato di circa quattro chilogrammi di preziosi, sottratti dall'autovettura di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Nell'interesse del Portaccio è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità fondata su di un unico indizio (il rinvenimento di un'impronta digitale sull'autovettura del Disperati), privo del carattere della precisione (dal momento che l'impronta avrebbe potuto essere lasciata in occasioni e tempi diversi rispetto al furto), senza affrontare la doglianza difensiva, sviluppata nell'atto di appello, che aveva valorizzato gli accertamenti tecnici legati alla triangolazione del segnale UMTS del cellulare del ricorrente: siffatti accertamenti avevano dato esito negativo ed avevano escluso la presenza dello stesso sul luogo e al momento del fatto. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente la contestata recidiva, trascurando di considerare che, in relazione agli unici due precedenti esistenti (le sentenze di applicazione della pena di cui ai punti 6 e 7 del certificato del casellario), il Portaccio era stato ammesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova, cui aveva fatto seguito, a fronte dell'esito positivo, l'ordinanza del 15 maggio 2012 del Tribunale di sorveglianza di Roma, che aveva dichiarato l'estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale, ai sensi dell'art. 47, comma 12, della I. n. 354 del 1975. Rileva il ricorrente che l'estinzione degli effetti penali delle condanne, ai fini dell'art. 106 cod. pen., non deve accompagnarsi necessariamente ad una estinzione totale della pena e non pregiudicata dalla concorrente applicazione, su altra porzione della pena, dell'indulto. La doglianza - conclude il ricorrente - assume rilievo sia ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, sia ai fini del calcolo del termine di prescrizione. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, rilevando: a) che i precedenti del ricorrente - quali valorizzati dalla Corte territoriale - non sono di per sé ostativi alla concessione delle prime; b) che il dovere motivazionale era tanto più intenso, alla luce del fatto che i precedenti erano risalenti e che si era registrato un sostanziale scostamento dal minimo edittale; c) c:he illogicamente la sentenza impugnata aveva valorizzato, quali elementi sfavorevoli, l'assenza di comportamento collaborativo e di segni di resipiscenza dell'imputato. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Sotto il primo profilo, si osserva che l'affermazione di responsabilità non riposa sul mero dato del rinvenimento di un'impronta digitale dell'imputato, ma anche sul fatto che essa fosse il risultato di un contatto papillare recente (posto che altrimenti, secondo quanto argomentatamente osserva la sentenza impugnata, senza incontrare critica alcuna, l'identificazione non sarebbe stata possibile nel caso di specie) e che fosse collocata proprio sulla portiera il cui finestrino era stato rotto per accedere all'interno del veicolo. Sotto il secondo profilo, il ricorso per cassazione, come già l'atto di appello, non spiega per quale ragione l'assenza del telefono cellulare dell'imputato dal luogo del furto dovrebbe essere in grado di provare l'assenza del Portaccio, ossia un elemento idoneo a scardinare la logicità delle univoche e contrarie conclusioni tratte dalla presenza dell'impronta digitale. 2. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. È certamente esatto che laddove la causa di estinzione della pena, anche se parziale, estingua anche gli effetti penali, non può tenersi conto della condanna ai fini della recidiva e della dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251689 - 01). Ma nel caso di specie, le considerazioni della Corte territoriale attengono ad altro profilo: ossia il fatto che l'affidamento in prova non ha riguardato i reati per i quali la pena è stata condonata. Quanto al profilo -introdotto soltanto in sede di discussione orale - della sussistenza dei presupposti di applicabilità della recidiva reiteral:a, nel senso che non sarebbe stata ritenuta in precedente giudizio la recidiva, può solo rilevarsi che la doglianza denuncia una violazione di legge che non è stata prospettata con il ricorso per cassazione e che non riguarda il tema della legalità della pena, nei termini che giustificano l'intervento officioso del giudice dell'impugnazione. Al riguardo, va ribadito che a tali fini va individuata una nozione circoscritta di pena illegale che, senza investire i modi del concreto esercizio del potere discrezionale assegnato al giudice di merito (e, pertanto, senza coinvolgere i profili di erronea applicazione dei criteri commisurativi), ha riguardo ai confini che segnano, nel quadro della legalità costituzionale, il fondamento della potestà punitiva, imponendo, rispetto al risultato di tutela dei diritti fondamentali, una coerente lettura del sistema processuale. Rientra pertanto in tale nozione la sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero superiore ai limiti previsti dalla legge o ancora più grave per genere o specie di quella individuata in astratto dal legislatore. Tale non è il caso del quale si discute, come conferma la giurisprudenza secondo la quale, in tema di concordato in appello, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale, pur essendo stata formalmente dedotta l'illegalità della pena, in realtà si contesta l'errato riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale ritenendone insussistenti i presupposti (Sez. 1, n. 30403 del 09/09/2020, Bellobuono, Rv. 279788 - 01; v. anche, in tema di patteggiamento, le stesse conclusioni per il caso che, pur essendo stata formalmente dedotta l'illegalità della pena, in realtà si contesti l'errato riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale ritenendone insussistenti i presupposti: Sez. 6, n. 25273 del 23/05/2018, Zidane, Rv. 273392 - 01). 3. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto la mancata c:oncessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process
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