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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 20779/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 4/8/2023 a firma del Presidente, ha rigettato il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, avverso il decreto emesso in data 26/7/2022 dal Giudice per le indagini preliminari, con cui era stata rigettata la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento n. 9682/21 R.G.N.R. e n. 7376/21 R.G.

G.I.P. per mancata allegazione di copia di un valido documento d'identità da parte del richiedente.

Il G.i.p., si evidenzia nel provvedimento qui impugnato, aveva rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio sul presupposto che l'istante non fosse correttamente identificato poiché privo di documenti, peraltro richiesti dallo stesso giudice con provvedimento emesso in data 22/6/2022 rimasto senza seguito.

Il Tribunale ha condiviso le argomentazioni illustrate nel provvedimento di rigetto, evidenziando come in atti vi fosse solo l'identificazione effettuata nella scheda dattiloscopica.

Ha quindi rimarcato che l'istante fosse soggetto privo di permesso di soggiorno e di documenti di identità, come risultava in atti ed aveva ammesso lo stesso difensore nell'integrazione della richiesta datata 7/7/2022, con la quale specificava che il suo assistito, benché munito di [OSCURATO:PERSONA] e detenuto all'interno della [OSCURATO:PERSONA] di Bologna, avesse inutilmente richiesto un documento d'identità che non gli era stato rilasciato, non risultando registrato né presso l'anagrafe consolare, né presso l'Ufficio immigrazione.

Il Tribunale, richiamando giurisprudenza di questa Corte, ha evidenziato come la mancanza di certezza sulla identità dell'istante impedisca di eseguire le verifiche sulle sue condizioni per l'ammissione al beneficio ai sensi degli artt. 96 co. 2 e 3 e

98. co. 2 D.P.R n.115/2002 e che, pertanto, la domanda non possa trovare accoglimento.

Ha precisato come l'attribuzione del C.U.I. e la raccolta delle generalità dichiarate dall'interessato all'interno della [OSCURATO:PERSONA] non valesse ad identificare correttamente il soggetto.

2. Avverso il provvedimento sopra richiamato ha proposto ricorso per cassazione il richiedente a mezzo del difensore, che, dopo lunga disamina del caso e delle norme che disciplinano la materia, articolata in 91 paragrafi, lamenta violazione o errata applicazione degli artt. 79, 94, 96 e 98 d.P.R. 115/2002.

In subordine chiede che sia sollevata questione di legittimità costituzionale degli articoli citati in relazione all'art. 24, comma 3, Cost.

3. Si è costituito il Ministero della Giustizia a mezzo dell'Avvocatura di Stato, che ha depositato un controricorso, impugnando le avverse conclusioni del richiedente e concludendo per il rigetto del ricorso con ogni conseguenza di legge.

4. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con modalità non conformi a quelle che disciplinano la materia.

2. Il ricorrente ha ritenuto di applicare la disciplina del codice di procedura civile; pertanto ha provveduto a notificare l'impugnazione all'Agenzia delle Entrate ed al Ministero della Giustizia presso l'organo che ne ha la rappresentanza processuale, cioè l'Avvocatura dello Stato, effettuando il deposito del ricorso presso la cancelleria di questa Corte di cassazione.

Le forme processuali adottate per l'impugnazione, tuttavia, non sono corrette atteso che, secondo un orientamento giurisprudenziale cui il Collegio ritiene di dover aderire, nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale e, pertanto, il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sull'opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza deve essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv. 275571; Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messana, Rv. 265793).

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché non è stato proposto con atto depositato presso la cancelleria del giudice competente come prescritto dall'art. 582 cod. proc. pen. Ed invero, l'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ricollega la sanzione dell'inammissibilità all'inosservanza delle disposizioni che disciplinano i tempi e i modi di presentazione dell'impugnazione.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.Nulla per le spese di rappresentanza in favore dell'Avvocatura di Stato per il Ministero della Giustizia, che nella memoria depositata non ha sollevato eccezioni riguardo alla carenza di legittimazione passiva (Sez. 4, n. 39024 del 20/09/2022, Rv. 283585) ed alle modalità di presentazione del ricorso, non esplicando un'efficace attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA], così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 4/8/2023 a firma del Presidente, ha rigettato il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, avverso il decreto emesso in data 26/7/2022 dal Giudice per le indagini preliminari, con cui era stata rigettata la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento n. 9682/21 R.G.N.R. e n. 7376/21 R.G. G.I.P. per mancata allegazione di copia di un valido documento d'identità da parte del richiedente. Il G.i.p., si evidenzia nel provvedimento qui impugnato, aveva rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio sul presupposto che l'istante non fosse correttamente identificato poiché privo di documenti, peraltro richiesti dallo stesso giudice con provvedimento emesso in data 22/6/2022 rimasto senza seguito. Il Tribunale ha condiviso le argomentazioni illustrate nel provvedimento di rigetto, evidenziando come in atti vi fosse solo l'identificazione effettuata nella scheda dattiloscopica. Ha quindi rimarcato che l'istante fosse soggetto privo di permesso di soggiorno e di documenti di identità, come risultava in atti ed aveva ammesso lo stesso difensore nell'integrazione della richiesta datata 7/7/2022, con la quale specificava che il suo assistito, benché munito di [OSCURATO:PERSONA] e detenuto all'interno della [OSCURATO:PERSONA] di Bologna, avesse inutilmente richiesto un documento d'identità che non gli era stato rilasciato, non risultando registrato né presso l'anagrafe consolare, né presso l'Ufficio immigrazione. Il Tribunale, richiamando giurisprudenza di questa Corte, ha evidenziato come la mancanza di certezza sulla identità dell'istante impedisca di eseguire le verifiche sulle sue condizioni per l'ammissione al beneficio ai sensi degli artt. 96 co. 2 e 3 e 98. co. 2 D.P.R n.115/2002 e che, pertanto, la domanda non possa trovare accoglimento. Ha precisato come l'attribuzione del C.U.I. e la raccolta delle generalità dichiarate dall'interessato all'interno della [OSCURATO:PERSONA] non valesse ad identificare correttamente il soggetto. 2. Avverso il provvedimento sopra richiamato ha proposto ricorso per cassazione il richiedente a mezzo del difensore, che, dopo lunga disamina del caso e delle norme che disciplinano la materia, articolata in 91 paragrafi, lamenta violazione o errata applicazione degli artt. 79, 94, 96 e 98 d.P.R. 115/2002. In subordine chiede che sia sollevata questione di legittimità costituzionale degli articoli citati in relazione all'art. 24, comma 3, Cost. 3. Si è costituito il Ministero della Giustizia a mezzo dell'Avvocatura di Stato, che ha depositato un controricorso, impugnando le avverse conclusioni del richiedente e concludendo per il rigetto del ricorso con ogni conseguenza di legge. 4. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con modalità non conformi a quelle che disciplinano la materia. 2. Il ricorrente ha ritenuto di applicare la disciplina del codice di procedura civile; pertanto ha provveduto a notificare l'impugnazione all'Agenzia delle Entrate ed al Ministero della Giustizia presso l'organo che ne ha la rappresentanza processuale, cioè l'Avvocatura dello Stato, effettuando il deposito del ricorso presso la cancelleria di questa Corte di cassazione. Le forme processuali adottate per l'impugnazione, tuttavia, non sono corrette atteso che, secondo un orientamento giurisprudenziale cui il Collegio ritiene di dover aderire, nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale e, pertanto, il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sull'opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza deve essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv. 275571; Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messana, Rv. 265793). Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché non è stato proposto con atto depositato presso la cancelleria del giudice competente come prescritto dall'art. 582 cod. proc. pen. Ed invero, l'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ricollega la sanzione dell'inammissibilità all'inosservanza delle disposizioni che disciplinano i tempi e i modi di presentazione dell'impugnazione. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.Nulla per le spese di rappresentanza in favore dell'Avvocatura di Stato per il Ministero della Giustizia, che nella memoria depositata non ha sollevato eccezioni riguardo alla carenza di legittimazione passiva (Sez. 4, n. 39024 del 20/09/2022, Rv. 283585) ed alle modalità di presentazione del ricorso, non esplicando un'efficace attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA], così deciso i
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