CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 04355/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 11/05/2021 del tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Mariella de Masellis, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. lette le conclusione del difensore dell'imputato avv.to Pinella che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 maggio 2021, il tribunale di Palermo dichiarava inammissibile l'opposizione a decreto penale di condanna del tribunale di Palermo del 16 gennaio 2019, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], e ordinava l'esecuzione del predetto decreto penale. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, mediante il proprio difensore, deducendo un solo motivo di impugnazione. • 3. Deduce il vizio di violazione della legge penale in relazione all'art. 157 comma 8 cod. proc. pen. contestando la dichiarazione di inammissibilità della proposta opposizione a decreto penale, siccome tempestiva. Si rappresenta che il 4.11.2020 sarebbe stato effettuato, senza esiti positivi, il secondo tentativo di notificazione del decreto penale di condanna, dopo un primo acceso, come attestato dall'Unep di Palermo. In conseguenza di ciò ai sensi dell'art. 157 comma 8 cod. proc. pen. si sarebbe proceduto agli adempimenti relativi, con invio al ricorrente di raccomandata con avviso di ricevimento contenente la comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare. Tale raccomandata fu spedita il 6 11.2020 e il ricevimento dell'avviso di deposito avvenne il 10.11.2020. Tenendo conto' dei dieci giorni di giacenza previsti da quella data, i 15 giorni per proporre opposizione sarebbero decorsi solo dal 20 novembre, con termine ultimo al 4.12.2020. Il giudice avrebbe fatto decorrere invece i 15 gg. per la proposizione della opposizione al decreto penale dal giorno del ritiro dell'avviso di deposito dell'atto avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 4. Il ricorso è inammissibile. In tema di notificazioni eseguite ai sensi dell'art. 157, comma 8, cod. proc. pen., la conoscenza dell'atto ed i conseguenti effetti decorrono dal ricevimento della raccomandata (avvenuto come rileva lo stesso ricorrente il 10.11.2020) con la quale si avvisa l'interessato dell'avvenuto deposito, presso la casa comunale, dell'atto da notificare, non trovando applicazione la disciplina delle notificazioni a mezzo posta di cui all'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, riguardante la cosiddetta "giacenza" dell'atto da notificare presso l'ufficio postale (Sez. 6 -, n. 21352 del 18/06/2020 Rv. 279285 - 01). Del resto il termine di giacenza rivendicato dal ricorrente, pari a 10 gg, andrebbe calcolato solo ove non venga, prima del suo integrale decorso, prelevata la raccomandata, come comunque avvenuto nel caso di specie, invece, il 14 novembre 2020. , Quindi il termine di 15 gg. per proporre opposizione è scaduto alla data del 25 novembre, laddove il calcolo della decorrenza al più dal 14.11.2020, come sopra osservato, porterebbe ad un termine di scadenza corrispondente al 29 novembre 2020, prorogato al primo giorno non festivo successivo, corrispondente al 30.11.2020. Con tardività in ogni caso della opposizione. Consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del t procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 30000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2