CassazionedecretoSezione 4Decisione del 27 aprile 2022
Cassazione n. 32395/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PESAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione dell'ordinanza con cui il Presidente del Tribunale di Pesaro il 22 gennaio 2023 ha rigettato l'opposizione avverso il provvedimento con il quale il 12 luglio 2022 il G.i.p. del Tribunale di Pesaro ha dichiarato inammissibile la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con riferimento all'anno 2022. Inoltre, il Presidente del Tribunale ha revocato, con efficacia retroattiva, lo stesso decreto del 12 luglio 2202 nella parte in cui ha ammesso [OSCURATO:PERSONA] al beneficio con riferimento all'anno 2021. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo, complessivo, motivo con cui, ricostruiti gli antefatti, denunzia violazione di legge ossia violazione degli artt. 76, 79, lett. c) e d), e 96 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e carenza assoluta di motivazione. In particolare, il ricorrente rammenta che il G.i.p. aveva ammesso l'imputato al patrocinio a spese dello Stato esclusivamente con riferimento alle attività e alle spese sostenute nell'anno 2021, dichiarando, invece, inammissibile l'istanza quanto alle spese sostenute nell'anno 2022 e che tale seconda statuizione era stata impugnata, in particolare sottolineando che si sarebbe dovuto ammettere il richiedente tout-court, senza frazionamenti, e che il decidente avrebbe dovuto tenere conto del decremento di redditi dichiarato dal richiedente nel corso dell'anno in cui ha depositato l'istanza (data di deposito 27 aprile 2022, sicchè ancora non era scaduto il termine per la presentazione della domanda relativa ai redditi dell'anno 2021). Ciò premesso, [OSCURATO:PERSONA] lamenta illegittimità ed erroneità della decisione nel non avere tenuto conto, appunto, detl'indicato decremento reddituale. [OSCURATO:PERSONA], infatti, nei decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dovrebbe sempre fare riferimento alle condizioni economiche attuali ed aggiornate dell'istante, eventualmente anche avuto riguardo alla frazione dell'anno già trascorsa ai momento di presentazione dell'istanza. Si richiamano al riguardo più precedenti di legittimità che si stimano pertinenti, puntualmente indicati, ove si afferma il principio che sono rilevanti le variazioni di reddito, intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, che comportino un ammontare inferiore del reddito già indicato e consentano, dunque, l'ammissione al beneficio. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. y 3. L'Avvocatura erariale con atto del 25 maggio 2023 ha dichiarato di costituirsi al solo fine della eventuale partecipazione all'udienza di discussione. 4. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 24 aprile 2023 ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni. 2.11 Presidente del Tribunale, infatti, non solo, come sottolineato dal P.G. nella sua requisitoria, • ha revocato un provvedimento che non era stato impugnato ma ha anche omesso di pronunziarsi sulla sopravvenuta situazione di "reddito zero" nell'anno 2022, dichiarata nell'istanza depositata il 27 aprile 2022 e giustificata nell'opposizione con la custodia cautelare in carcere subita dall'imputato dal 23 dicembre 2021 al 5 luglio 2022, situazione emergente anche dalla sentenza del Tribunale penale di Pesaro dell'S giugno 2022, presente in atti. In conseguenze, non si è fatta applicazione del principio più volte, anche recentemente, affermato, ed al quale occorre, invece, dare continuità, secondo cui «In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ultima dichiarazione dei redditi può essere integrata da altri elementi sia per negare sia per concedere il beneficio, qualora "aliunde" emerga un tenore di vita di valore, in un caso superiore, nell'altro inferiore, rispetto al limite legale» (Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014, Pierri, Rv. 260954; nello stesso senso v. già Sez. 4, n. 34456 del 23/06/2011, Rossella, Rv. 251099, secondo cui «In tema di patrocinio a spese dello Stato, sono rilevanti le variazioni di reddito, intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, le quali comportino un ammontare inferiore del reddito già indicato e consentano l'ammissione al beneficio dell'istante, sul quale, comunque, incombe la prova rigorosa del mutamento successivamente intervenuto»: Sez. 4, n, 2620 del 11/11/2010, dep. 2011, Scalinci, Rv. 249493; Sez 4, n. 8103 del 16/11/2005, dep. 2006, D'Agostini ed altro, Rv. 233529; v anche ; più recentemente, Sez. 4, n. 20053 del 16/04/2015, Rossella, non mass., in motivazione sub n. 5 del "considerato in diritto", p. 2; e Sez. 4, n. 37007 dei 10/0472019, Castrignano, non mass., in motivazione sub n. 2 del 'considerato in diritto", p. 3) 3.Discende dalle considerazioni s,folte l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Pesaro. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinv a pe- n