CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 50910/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'argomento dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privo del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, atteso che l'ordinanza impugnata non fonda la propria decisione soltanto sulla violazione riscontrata, ma anche sulle assenze al calendario dei controlli programmati e sulla sospensione del tirocinio di inclusione sociale per il mancato interesse del condannato, circostanze su cui il ricorso non prende posizione o che contesta senza, però, allegazioni in violazione del principio di autosufficienza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 202