CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07892/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 31595-2020 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,191 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1328/2020 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 25/06/2020 R.G.N. 10979/2010;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 31595/2020Numero di raccolta generale 7892/2026Medica Dusan impugna la sentenza n. 1328/2020 della CorteData pubblicazione 31/03/2026d’appello di Roma che ha dichiarato l’estinzione del giudizio(intrapreso da [OSCURATO:PERSONA] di cui assume essereerede) per tardività del ricorso in riassunzione a seguito diinterruzione avvenuta per avere i difensori perso la capacità dipatrocinare a seguito di provvedimento di sospensionedall’esercizio della professione forense.Propone due motivi di censura.Resiste INPS con controricorso.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 14 gennaio 2026,il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONELa sentenza è censurata per due motivi.1)Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art.360n. 3 cod. proc. civ. con riguardo agli artt. 301,302,303,305 cod.proc. civ., 112, cod. proc. civ., 2697 cod. civ. - omessavalutazione di una circostanza determinante ex art. 360, comma1, n. 5 cod. proc. civ.2)Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art.360n. 3 cod. proc. civ. con riguardo agli artt. 348 cod. proc. civ.,115 cod. proc. civ. – omessa valutazione di una circostanzadeterminante ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.A prescindere dalle eccezioni di cui al controricorso in puntosussistenza o meno della legittimazione ad agire e validità dellaprocura, in applicazione del principio processuale della ragionepiù liquida, sono suscettibili di assicurare la definizione delgiudizio preliminari ragioni di rigetto nel merito del ricorso:Numero registro generale 31595/2020come ancora di recente ricordato da Cass. n. 8629/2025, «deveN umero sezionale 191/2026Numero di raccolta generale 7892/2026ribadirsi che, in applicazione del principio processuale dellaData pubblicazione 31/03/2026ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., unacausa può essere decisa sulla base della questione ritenuta dipiù agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senzache sia necessario esaminare previamente le altre,imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e dicelerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti laverifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttostoche su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca ilprofilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni datrattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c. (così tra le più recenti Cass.nn. 363 del 2019, 11458 del 2018, 12002 del 2014, tutte sullascorta di Cass. S.U. n. 9936 del 2014)».Tanto premesso, la Corte ha accolto l’eccezione di tardività delricorso in riassunzione, motivando come segue.-Nel ricorso in riassunzione si sostiene che l’interruzionesarebbe stata pronunciata senza i presupposti di legge, masenza spiegarne la ragione; peraltro l’art. 301 cod. proc. civ.prevede espressamente l’interruzione in caso di sospensionedall’esercizio dell’attività del difensore, come avvenuto nel casoin esame;-in ordine all’eccezione dell’INPS, la parte sostiene che il terminedi tre mesi per la riassunzione ex art. 305 cod. proc. civ. decorredalla conoscenza legale dell’interruzione, quindi, dallacomunicazione di cancelleria dell’ordinanza, cui è equiparata lalettura dell’ordinanza in udienza alla presenza del procuratorecostituito, mentre nel caso in esame, anche per la precedenterevoca del mandato agli avv.ti Staniscia e Tralicci, nessunacomunicazione vi era stata, né l’ordinanza era stata letta inudienza in presenza del difensore, e l’appellante aveva saputoNumero registro generale 31595/2020Numero sezionale 191/2026dell’interruzione solo nel 2019, riassumendo la causa cNoumne rou dni r accolta generale 7892/2026Data pubblicazione 31/03/2026diverso difensore;-l’assunto è infondato;-la sospensione era stata disposta con ordinanza del 20 maggio2014, che è stata resa in udienza; quindi, non occorre alcunacomunicazione di cancelleria;-quanto all’assenza in udienza dei difensori, sia perché non vi èprova della revoca del mandato, sia perché prima dellasostituzione con un nuovo difensore il precedente procuratoremantiene gli obblighi connessi al mandato, gli avvocati avevanol’obbligo di essere presenti e l’assenza, quindi, è a loroimputabile con la conseguenza che la pronuncia della ordinanzain udienza ha il pieno effetto della conoscenza legale.Il primo motivo di doglianza è infondato.Come già più volte affermato in casi del tutto sovrapponibili alpresente (ex multis Cass. n. 23472/2025, n. 8584/2025), neldefinire la decorrenza del termine per la riassunzionel’orientamento costantemente espresso da questa Corte è quelloper cui, nell'ipotesi di interruzione del processo a seguito di unprovvedimento di sospensione del procuratore dall'eserciziodella professione, per la prosecuzione del processo, una voltaterminato il periodo di sospensione, non è necessaria una nuovaprocura alle liti e neppure è richiesta una nuova costituzione ingiudizio. È sufficiente, invece, che il procuratore, giàregolarmente costituito, riprenda a svolgere le proprie funzioniin base alla precedente procura e alla già esperita costituzione,entrambe divenute nuovamente valide ed efficaci in séguito allacessazione della sospensione. Da tale data, il procuratorestesso, che non sia stato revocato o che non abbia rinunciatoalla procura, ha l’onere di provvedere alla prosecuzione delgiudizio nel termine di decadenza, ai sensi degli artt. 301 e 305Numero registro generale 31595/2020Numero sezionale 191/2026cod. proc. civ. Invero, non rivestono alcun rilievo, Npumeerro dii lr accolta generale 7892/2026Data pubblicazione 31/03/2026procuratore, la conoscenza legale dell’ordinanza d’interruzionedel processo, meramente dichiarativa, e, per la parte, laconoscenza legale dell’accadimento interruttivo.La necessità della conoscenza legale dell’ordinanzad’interruzione e dell’evento interruttivo, che rappresenta l’asse- portante del ricorso, è stata esclusa da questa Corte, conargomenti che resistono alle critiche tratteggiate dal ricorrente.Il procuratore è consapevole dell’evento interruttivo,determinato dalla sanzione che gli è stata irrogata, e dellarelativa durata (Cass. n. 29144/2019) e ha l’obbligo diavvertirne il cliente. Ne consegue che la fattispecie non puòessere comparata a quelle di definitiva cessazione dello iuspostulandi, contraddistinte dall’esigenza di protezione dellaparte rappresentata, che impone di ancorare la decorrenza deltermine per la riassunzione alla conoscenza legale dell’eventointerruttivo.Nel caso di specie, il procuratore, edotto della sospensioneinflitta e della sua durata, anche in assenza della conoscenzalegale deve riprendere automaticamente ad esercitare ilmandato alla scadenza, anche in relazione agli adempimenti dicui all’art. 305 cod. proc. civ. (Cass. n. 11918/2022).Non porta a diverse conclusioni il precedente citato dalla difesadi parte ricorrente, e cioè Cass. n. 17375/2019 che affermacome sia onere della parte che eccepisce l’estinzione delprocesso per intempestività della riassunzione provare laprecedente conoscenza della interruzione e non vale a costituirealcun contrasto di orientamenti nella giurisprudenza di questaCorte.Il secondo motivo di censura presenta profili di inammissibilitàperchè difetta di specificità, non riproducendo neppure inNumero registro generale 31595/2020Numero sezionale 191/2026stralcio la affermata revoca del mandato nè, di consegueNnuzmaer,o ldai r accolta generale 7892/2026Data pubblicazione 31/03/2026comunicazione della stessa.Il motivo è, poi, infondato nella parte in cui deduce omessoesame di un fatto decisivo, perché la sentenza impugnata nontrascura affatto la circostanza, ma la valuta ed esclude che vene sia prova.Il ricorso va, pertanto, nel complesso rigettato, con condanna alpagamento delle spese secondo soccombenza, come liquidatein dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.La Corte rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente alpagamento delle spese di legittimità, che liquida in € 1800,00per compensi, €200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15 %ed accessori come per legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 gennaio2026.La PresidenteLucia Esposito