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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 1971

Cassazione n. 40109/2022

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a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14.02.1971 avverso la sentenza del 4 novembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dello stato di necessità ai sensi dell'art. 54 cod. pen., e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, quanto al primo aspetto, per insussistenza di una situazione di concreto pericolo di danno grave alla persona; quanto al secondo aspetto evidenziando, alla luce delle concrete modalità del fatto, la sua obiettiva gravità (cfr. pag. 2 s.i.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Presi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14.02.1971 avverso la sentenza del 4 novembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dello stato di necessità ai sensi dell'art. 54 cod. pen., e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, quanto al primo aspetto, per insussistenza di una situazione di concreto pericolo di danno grave alla persona; quanto al secondo aspetto evidenziando, alla luce delle concrete modalità del fatto, la sua obiettiva gravità (cfr. pag. 2 s.i.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Presi
Sentenza Cassazione n. 40109/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris