CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 18515/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Torino ha confermato in sede di riesame l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Biella del 23 dicembre 2022, che, all'esito della convalida dell'arresto in flagranza, aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. In particolare allo stesso veniva contesta la detenzione a scopo di cessione a terzi (accertata nel corso dell'esecuzione di un decreto di perquisizione) di sostanza stupefacente del tipo marijuana, episodio da inquadrarsi in una più ampia indagine riguardante lo spaccio di sostanze stupefacente all'interno della Casa circondariale di Biella dove l'Oliva svolgeva l'attività di assistente capo della [OSCURATO:PERSONA], nella quale erano stati acquisiti gravi indizi sulla scorta di fonti dichiarative interne alla Casa di reclusione. Ritenuto il quadro di gravità indiziaria in ordine al reato di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 (peraltro non contestato dall'indagato), del pari veniva ritenuto il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274 lett. c) cod.proc.pen. ed unica misura idonea la custodia cautelare in carcere, avuto riguardo al pericolo di inquinamento probatorio. 2. Avverso la suddetta ordinanza l'indagato, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo deduce la violazione e falsa interpretazione dell'art. 274 comma 1, lett. a) cod.proc.pen. nonché la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. Assume che nella specie non risulta individuata alcuna condizione concreta che indichi un rischio effettivo ed attuale di condotte mirate all'occultamento o all'alterazione di prove. Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del disposto dell'art. 275 comma 3 bis cod.proc.pen.. Assume che l'ordinanza impugnata non motiva in ordine all'inidoneità della concessione degli arresti domiciliari con modalità di controllo di cui all'art. 275 bis cod.proc.pen. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é nel suo complesso infondato. Va premesso che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628). Ciò premesso, con riguardo alla prima censura, l'ordinanza impugnata ha posto in rilievo con argomentazioni logiche e conseguenziali che proprio il ruolo rivestito dall'odierno indagato e l'esistenza di un'indagine ancora in corso porta a ritenere che i dichiaranti possano essere oggetto di azioni di intimidazione o di condizionamento da parte di altri soggetti coinvolti nella vicenda, di talché la valutazione operata dal Tribunale, ben lungi dall'essere congetturale, risulta correttamente agganciata ad elementi fattuali e specifici così come indicato invero dalla costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 29477 del 23/03/2017, Rv. 270561), secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il pericolo per l'acquisizione ola genuinità della prova, richiesto dall'art. 274 lett. a) cod. proc. pen. deve essere concreto. Peraltro, in tema di misure cautelari personali, la valutazione del pericolo di inquinamento probatorio deve essere effettuata con riferimento sia alle prove da acquisire, sia alle fonti di prova già acquisite. (Sez. 2, Sentenza n. 3135 del 09/12/2022,Rv. 284052 -01). Quanto al secondo motivo, l'ordinanza impugnata, motivando sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo di inquinamento, ha altresì implicitamente disatteso la richiesta di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (cfr. sia pure con riferimento al pericolo di reiterazione, Sez. 2, Sentenza n. 31572 del 08/06/2017,Rv. 270463 -01). In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.