CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 31 gennaio 2024
Cassazione n. 09187/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritet del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA]. gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto procedersi alla correzione dell'errore materiale F Ritenuto in fatto e considerato in diritto Letta l'istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui veniva richiesta dal Tribunale di Udine la correzione del ruolo di udienza e del dispositivo della sentenza indicata in oggetto (n. 33380/2023), in relazione al fascicolo recante il N. R.G. 30291/2022 ric. [OSCURATO:PERSONA]- stiarydeciso dal Collegio di questa Sezione alla pubblica udienza del 20/6/2023, sul rilievo che per un mero errore materiale, non si è provveduto in dispositivo alla con- danna dell'imputato alle spese ex art. 340, co. 4, cod. proc. pen. Visto il provvedimento di fissazione del 15.11.2023 del Presidente titolare della Sezione. Lette le conclusioni scritte del PG riportate in epigrafe. Considerato che, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese del procedimento sono a carico del querelato e non risulta che le parti abbiano diversa- mente convenuto. Ritenuto che, nel caso in esame possa procedersi, ai sensi degli artt. 130 e 340, comma 4, cod. proc. pen., alla correzione dell'errore materiale. Invero, la pro- cedura di correzione degli errori materiali inficianti provvedimenti giurisdizionali non è consentita allorché determini la modifica essenziale del provvedimento ovvero si risolva addirittura nella sostituzione della decisione assunta; ne consegue che ad essa si può fare ricorso allorché l'errore materiale incide su elementi della pronuncia estra- nei al "theme decidendum" e conseguenti alla stessa per dettato legislativo non im- plicante alcuna discrezionalità da parte del giudice; a tale categoria appartiene la statuizione in ordine alle spese processuali, dal momento che la loro delibazione non è affidata alla discrezionalità del giudice (sia nell'an che nel quantum) ma discende da specifica norma di legge. E che, non risultando agli atti una differente statuizione delle parti in ordine al soggetto deputato al pagamento delle spese processuali, la condanna del ricorrente, nella sua qualità di imputato, alla loro rifusione si pone quale diretto effetto della sentenza di annullamento senza rinvio dovuta ad estinzione del reato per remissione di querela (sulla possibilità del ricorso alla procedura di corre- zione di errore materiale in caso di modifiche che non incidano sull'essenza della de- cisione, sia pure adottata dal giudice per errore materiale, ex multis, Sez. 1, n. 3279 del 26/5/1995, Rv. 201923; Sez. 1, n. 48189 del 23/10/2013, Rv. 257320; Sez. 1, n. 11632 del 9/2/2011, Rv. 249894; S.U., n. 15 del 31/5/2000, Rv. 216705 e, in un caso speculare a quello che ci occupa, Sez. 2, n. 5055 del 22/12/2020, dep. 2021, Braidic, Rv. 280616). n P.Q.M. Dispone correggersi sulla sentenza e sul ruolo il dispositivo della sentenza n. 33380/23 (R.G. 30291/22) emessa il 20 giugno 2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], aggiungendo alla fine le parole: "Spese del procedimento a carico del querelato". Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le annotazioni di rito. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2024 Il sigliere