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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30066/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 24 ottobre 2022, parzialmente riformando la sentenza resa il 7 gennaio 2021 dal Tribunale di Pescara, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di rapina impropria aggravata in concorso; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il riconoscimento del ,p1 Opporto concorsuale dell'imputato è generico e manifestamente infondato poiché la Corte ha evidenziato che dalle intercettazioni e dagli appostamenti eseguiti dai carabinieri è emerso l'accordo con i coimputati per eseguire il furto poi esitato in rapina; rilevato che il secondo motivo di ricorso con cui si deduce l'omessa motivazione in ordine alla richiesta avanzata solo tramite le conclusioni scritte nel giudizio di appello con cui si invocano le circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato poiché isecondo la più recente giurisprudenza di legittimità ianche se rientra nel potere Officioso della Corte di appello la possibilità di concedere le circostanze attenuanti generiche, l'imputato e la difesa possono dolersene soltanto nell'ipotesi in cui sia stata avanzata una richiesta specifica e nel caso in esame la richiesta avanzata in sede di conclusioni era meramente apodittica e non esponeva le ragioni a sostegno della stessa.

Ed infatti è stato anche di recente precisato che il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l'imputato, nell'atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso dell'imputato relativo alla mancata concessione della circostanza di cui all'art. 609-quater, comma 5, cod. pen., non dedotta specificamente nell'atto di appello, essendosi egli limitato, in sede di conclusioni nel giudizio di secondo grado, alla generica richiesta del riconoscimento della "attenuante del danno minore")/ (Sez. 3 - , Sentenza n. 10085 del 21/11/2019 Ud. (dep. 16/03/2020) Rv. 279063 - 0 2) . rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti,.

P.Q.M. .

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al .pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 24 ottobre 2022, parzialmente riformando la sentenza resa il 7 gennaio 2021 dal Tribunale di Pescara, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di rapina impropria aggravata in concorso; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il riconoscimento del ,p1 Opporto concorsuale dell'imputato è generico e manifestamente infondato poiché la Corte ha evidenziato che dalle intercettazioni e dagli appostamenti eseguiti dai carabinieri è emerso l'accordo con i coimputati per eseguire il furto poi esitato in rapina; rilevato che il secondo motivo di ricorso con cui si deduce l'omessa motivazione in ordine alla richiesta avanzata solo tramite le conclusioni scritte nel giudizio di appello con cui si invocano le circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato poiché isecondo la più recente giurisprudenza di legittimità ianche se rientra nel potere Officioso della Corte di appello la possibilità di concedere le circostanze attenuanti generiche, l'imputato e la difesa possono dolersene soltanto nell'ipotesi in cui sia stata avanzata una richiesta specifica e nel caso in esame la richiesta avanzata in sede di conclusioni era meramente apodittica e non esponeva le ragioni a sostegno della stessa. Ed infatti è stato anche di recente precisato che il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l'imputato, nell'atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso dell'imputato relativo alla mancata concessione della circostanza di cui all'art. 609-quater, comma 5, cod. pen., non dedotta specificamente nell'atto di appello, essendosi egli limitato, in sede di conclusioni nel giudizio di secondo grado, alla generica richiesta del riconoscimento della "attenuante del danno minore")/ (Sez. 3 - , Sentenza n. 10085 del 21/11/2019 Ud. (dep. 16/03/2020) Rv. 279063 - 0 2) . rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti,. P.Q.M. . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al .pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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