CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39838/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 05Q6IK0) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia indicata in epigrafe 4di integrale conferma della decisione del Tribunale di Rovigo del 10 maggio 2022, che, riqualificato il reato originariamente contestato nel capo a) dell'imputazione (tentativo di estorsione aggravata) in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 cod.pen.) aveva ritenuto l'imputato responsabile dei reati ascrittigli anche negli altri capi (furto e danneggiamento aggravati) ai danni di [OSCURATO:PERSONA], tutti riconducibili alla contrapposizione determinatasi per l'esito infausto di una prestazione professionale da veterinario resa dalla parte offesa, a seguito della quale era deceduto un cavallo di proprietà del ricorrente. La Corte territoriale ha pure confermato la pena inflitta dal Tribunale. 2. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla piena e assoluta credibilità accordata dai giudici alle dichiarazioni rese dalla parte offesa, omettendo di valutare le risultanze istruttorie emerse nel corso del procedimento. Con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità penale, oltre ogni ragionevole dubbio, in ordine al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e alle cose e ai reati di furto e danneggiamento aggravati. Con il terzo motivo, si deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle contestate aggravanti, omettendo di valutare le prove emerse in dibattimento e così formulando giudizio di responsabilità non rispettando il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Il ricorrente ha depositato memoria, contestando i rilievi di ammissibilità formulati in sede di esame preliminare del ricorso e insistendo per l'annullamento della sentenza. 3. Tutti i motivi, al di là della formale indicazione, sono versati in fatto e mirano a sollecitare un diverso apprezzamento delle circostanze appurate da entrambi i giudici del merito con le due sentenze doppie conformi. La sentenza impugnata ha confermato il giudizio di credibilità delle dichiarazioni rese dalla parte offesa perché logiche e coerenti con quanto affermato in querela (pag.7), trovando ulteriore conferma nei riscontri oggettivi costituiti dalle fotografie dei danni arrecati alla propria autovettura e il ritrovamento nella diretta disponibilità dell'imputato degli strumenti professionali della parte offesa (pag. 8). 4. Va ricordato (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 - 04) che in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'amnnissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. 5. I motivi, in definitiva, sono inammissibili in quanto si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 - 01). 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 novembre