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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 09118/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di FIRENZE con sentenza in data 19/03/2021 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal GIP TRIBUNALE di FIRENZE in data 22/09/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a due rapine pluriaggravate.

Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore, eccependo, con un unico motivo il vizio della motivazione relativamente "alla ricostruzione del fatto" , con particolare riferimento all'aggravante del travisamento.

A prescindere dalla genericità del rilievo, che non prende in considerazione la piattaforma probatoria a base della doppia pronuncia conforme di condanna, esula dai poteri della Corte di cassazione la 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

Il motivo proposto tende, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni dell'applicazione dell'aggravante, facendo riferimento alle risultanze delle immagini fotografiche estrapolate dai video della sorveglianza.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 11/01/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA],VA_NNA VE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di FIRENZE con sentenza in data 19/03/2021 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal GIP TRIBUNALE di FIRENZE in data 22/09/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a due rapine pluriaggravate. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore, eccependo, con un unico motivo il vizio della motivazione relativamente "alla ricostruzione del fatto" , con particolare riferimento all'aggravante del travisamento. A prescindere dalla genericità del rilievo, che non prende in considerazione la piattaforma probatoria a base della doppia pronuncia conforme di condanna, esula dai poteri della Corte di cassazione la 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Il motivo proposto tende, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni dell'applicazione dell'aggravante, facendo riferimento alle risultanze delle immagini fotografiche estrapolate dai video della sorveglianza. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA],VA_NNA VE
Sentenza Cassazione n. 09118/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris