CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 aprile 2024
Cassazione n. 14130/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 25264/20proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all ’ indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocatoPaolo [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello diLecce 2 luglio 2020 n. 616 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 aprile 2024dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2009 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], esponendo: -) di essere la vedova ed erede di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; -) [OSCURATO:PERSONA],negli ultimi mesi di vita, era incapace di intendere e di volere e, dopo la separazione di fatto dalla moglie (16.1.2004) , fu accudito da una vicina di casa, tale [OSCURATO:PERSONA]; -) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], figlia di [OSCURATO:PERSONA], riscosse dal la filiale di Maglie della banca Unicredit l’importo di euro 60.700, che il Piccinno aveva ricavato dal contestuale disinvestimento di titoli, poi depositato su un libretto di risparmio, importo mai restituito al legittimo proprietario. Oggetto: indicazione di pagamento -quietanza sottoscritta dal creditore -effetti - liberazione dell ’ indicatario dalla prova di avere restituito al creditore l’importo ricevuto - esclusione.Chiese,pertanto, la condanna del la convenut a alla restituzione della somma suddetta, oltreaccessori e risarcimento del danno. 2. Con sentenza 18.2.2016 n. 873 il Tribunale di Lecce (ex sezione distaccata di Maglie) accolse la domanda. La sentenza fu appellata da [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 616 - per quan to qui ancora rileva - la Corte d’appello di Lecce accolse il gravame e rigettò la domanda. La Corte d’appello ritenne che: -) la banca Unicredit, al momento del ritiro della somma di euro 60.700, rilasciò una quietanza sulla quale comparivano due firme; -) la prima era apposta da [OSCURATO:PERSONA] in calce alla dicitura “ritirati dalla sig.a [OSCURATO:PERSONA]”; -) la seconda firma era apposta da [OSCURATO:PERSONA] in calce alla dicitura “per quietanza”; -) doveva pertantoritenersi che il ritiro della somma avvenne per ordine di [OSCURATO:PERSONA] e che [OSCURATO:PERSONA] fu solo l ’ esecutore materiale del prelievo; -) di conseguenza, [OSCURATO:PERSONA] “ non aveva alcun obbligo di rendere conto o di restituire una somma che ab origine non è stata nella sua disponibilità, ma prelevata e appresa direttamente dal titolare presente”. 4. La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su tre motivied illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo è denunciata l a nullità della sentenza per mancanza di motivazione, ai sensi dell’articolo 132 c.p.c..1.1. Il motivo è manifestamente infondato, alla luce dei noti principi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830): e, cioè , che una sentenza può dirsi nulla per mancanza di motivazione, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., solo in quattro casi: “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, “motivazione apparente”, “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e “ motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile ” , “ esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’della motivazione”. Nel caso di specie la motivazione non manca come segno grafico, n é è inintelligibile: la Corte d’appello in sostanza ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] nulla dovesse restituire, perché la sommaprelevata “ fu appresa direttamente dal titolare presente”. Una motivazione dunque esistente, chiara, non contraddittoria. 2. Col secondo e col terzo motivo - che possono essere esaminati congiuntamente - la ricorrente prospetta la violazione degli articoli 1703 e 1713 del codice civile. Nelle illustrazioni dei motivisi espone una tesi così riassumibile: -) [OSCURATO:PERSONA], dopo aver disinvestito i titoli da lui posseduti e monetizzato il relativo controvalore, “ ha chiesto ed ottenuto che materialmente la somma di denaro fosse consegnata direttamente alla signora Puce”; -) la circostanza che Antonio P iccinno avesse chiesto alla banca di effettuare il pagamento nelle mani di [OSCURATO:PERSONA] non consentiva certo a quest’ultima di appropriarsi della somma, dal momento che - ai sensi dell’articolo 1713 del codice civile - il mandatario è tenuto a restituire al mandante le somme acquisitenell’esecuzione del mandato; -) sicché, una volta dimostrata in giudizio l’apprensione materiale della somma da parte di [OSCURATO:PERSONA], gravavasu quest’ultima l’onere della prova di averla restituita; -) in ogni caso la firma “per quietanza” apposta da [OSCURATO:PERSONA], secondo la disciplina codicistica della quietanza, ha avuto l’effetto di liberare la banca dall’obbligazione contrattuale, ma non pure [OSCURATO:PERSONA] dall a sua distintaobbligazione restitutoria della somma della cui riscossione era stata incaricata dal creditore. 2.1. Il motivo è fondato. La Corte d’appello ha accertato in punto di fatto che: -) la banca consegnò il denaro a [OSCURATO:PERSONA]; -) [OSCURATO:PERSONA] firmò “per quietanza” il documento emesso dalla banca. Dopo avere accertato questi fatti, la Corte d’appello ne ha tratto la conclusione che, per effetto della quietanza rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] alla banca, la somma prelevata fu “ appresa direttamente dal titolare presente”. In tale statuizione si annidaun errore di diritto. 2.2. La quietanza (art. 1199 c.c.) è l’atto il quale dimostra l’estinzione dell’obbligazione e la liberazione del debitore (la banca, nel nostro caso), ma non l’apprensione del denaro da parte del creditore. La liberazione del debitore,infatti, può avvenire anche se il creditore non sia stato materialmente soddisfatto del credito: come ad esempio nell’ipotesi di pagamento effettuato nelle mani dell’indicatario di pagamento, oppure di pagamento al creditore apparente. Dunque, il debitore può legittimamente esigere il rilascio della quietanza anche quando non abbia effettuato alcun pagamento nelle mani del creditore: come avviene, oltre che nell’ipotesi già ricordata di indicazione al pagamento (art. 1188 c.c.), nei casi di contratto a favore del terzo (art.1411 c.c.), di cessione del credito a scopo solutorio; di assicurazione con appendice di vincolo a favore d’un terzo. Pertanto, in tuttii casi in cui il debitore adempie col consenso del creditore nelle mani d’un terzo, la quietanza rilasciata dal creditore costituisce prova della liberazione del debitore; non costituisce prova che l’accipiens abbia restituito al creditore quanto ricevuto dal solvens.2.3. Di conseguenza, l’unico significato giuridico che era consentito trarre dalla sottoscrizione apposta da [OSCURATO:PERSONA] in calce alla dicitura “per quietanza” era che il sottoscrittore aveva liber a to la banca Unicredit dalla sua obbligazione. Quella dicitura non costituiva però prova legale , ex art.1199 c.c., della “ diretta apprensione della somma ” da parte di [OSCURATO:PERSONA], come affermato dalla Corte d ’ appello ; né, tanto meno, dell’adempimento dell’autonoma obbligazione che faceva capo alla Puce, di riconsegnare al mandante Piccinno la somma per suo conto ritirata: obbligazione che trovava fonte distinta nel diverso rapporto con lui instauratosi e la cui estinzione andava provata rigorosamente, oltretutto in considerazione delle particolari condizioni in cui il mandante versava. 2.4. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio, affinché sia esaminato ex novo l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], alla luce del seguente principio di diritto: “se il debitore adempie l’obbligazione nelle mani di un indicatario al pagamento, la quietanza rilasciata dal creditore costituisce prova dell’adempimento e della liberazione del debitore; non costituisce però, da sola e di per sé, prova che l’accipiensabbia restituito al creditore l’importo ricevuto”. 3. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. P.q.m. (-) accoglie il secondo motivo di ricorso; rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Se