Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:614
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
M. [OSCURATO:PERSONA]
presentate il 18 ottobre 2007
1
(
1
)
Causa C‑306/06
01051 Telecom GmbH
contro
[OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] (Germania)]
«Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Diritto del creditore agli interessi di mora»
1.
Con il rinvio pregiudiziale in esame l’[OSCURATO:PERSONA] (Germania) sottopone alla Corte una questione concernente l’interpretazione
dell’art. 3, n. 1, lett. c), sub ii), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/CE, relativa
alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (
2
).
2.
In sostanza, si chiede alla Corte se la menzionata disposizione, secondo cui, in varie versioni linguistiche e in particolare
in quella tedesca, il creditore ha diritto agli interessi di mora se «non ha ricevuto nei termini l’importo dovuto, a meno
che il ritardo non sia imputabile al debitore» implichi, nel caso in cui il pagamento venga effettuato mediante bonifico bancario,
che l’importo dovuto sia stato accreditato nei termini sul conto del creditore, oppure se sia sufficiente, per evitare o far
cessare la mora, che l’ordine di bonifico sia stato eseguito nei termini.
3.
Preciso sin d’ora che, se tale questione può sembrare sorprendente alla luce di talune versioni linguistiche (
3
), in cui non sempre si fa riferimento alla ricezione nei termini dell’importo dovuto, ciò non mette in discussione il punto
centrale della presente causa che riguarda la ripartizione del rischio tra il creditore e il debitore quando il ritardo del
pagamento non sia direttamente imputabile a quest’ultimo.
I –
Fatti nella causa principale, ambito normativo e questione pregiudiziale
4.
La controversia principale oppone la 01051 Telecom GmbH (in prosieguo: la «ricorrente») alla [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo:
la «[OSCURATO:PERSONA]»), in relazione al pagamento di interessi di mora. Queste due imprese forniscono servizi di telecomunicazione
per il pubblico e per i gestori di reti. [OSCURATO:PERSONA] offre inoltre servizi di fatturazione ad altri operatori quali
l’attrice.
5.
Dal 1998 i due operatori sono vincolati da un contratto di interconnessione, in virtù del quale si addebitano reciprocamente
le prestazioni fornite in esecuzione di tale contratto e calcolano sulla base dello stesso gli importi dovuti. Il contratto
è stato modificato a più riprese. L’ultima versione del 26 giugno 2002 prevede in materia di ritardato pagamento, all’art. 17.5,
quanto segue:
«La mora sorge, qualora non fosse già fondata su un sollecito di pagamento, 30 giorni dopo la scadenza e la ricezione della
fattura».
6.
D’altro canto, le parti hanno concluso nel 2001 un contratto di fatturazione e incasso, il cui punto 8 prevede:
«Il contraente può liquidare in una fattura con la [OSCURATO:PERSONA], alla metà o alla fine di un mese di calendario, i corrispettivi
netti, più IVA, delle prestazioni fornite alla [OSCURATO:PERSONA] e da questa riconosciute come fatturabili. L’importo fatturato
dev’essere accreditato sul conto indicato nella fattura o compensato entro 30 giorni dalla ricezione della stessa».
7.
La società ricorrente sostiene la tesi secondo cui la citata disposizione del contratto di fatturazione e incasso dei crediti
dovrebbe essere applicata nell’ambito del contratto di interconnessione, di modo che, per evitare o far cessare la mora e
l’obbligo di pagamento degli interessi di mora, sarebbe determinante, tra l’altro, l’incasso o l’accredito sul conto dell’importo
della fattura. La ricorrente si è quindi ritenuta legittimata a chiedere alla [OSCURATO:PERSONA] il pagamento degli interessi
di mora per l’importo rimanente dopo la compensazione, nei casi in cui, al trentesimo giorno dalla ricezione della fattura,
non fosse stato effettuato l’accredito sul suo conto dell’intera somma dovuta.
8.
La convenuta sostiene invece il punto di vista secondo cui l’asserito accordo non è venuto in essere. Essa sostiene di avere
già pagato gli importi dovuti in virtù del contratto di interconnessione, avendo tempestivamente disposto ordini di bonifico
regolarmente pervenuti alla sua banca.
9.
Il giudice di primo grado e il giudice di appello concordano nell’escludere l’applicazione del contratto di fatturazione e
incasso dei crediti al contratto di interconnessione. Pertanto, in mancanza di qualsiasi indicazione precisa, nel contratto
di interconnessione, del momento a partire dal quale iniziano a maturare gli interessi di mora in caso di pagamento mediante
bonifico, occorre applicare il diritto nazionale.
10.
L’art. 269 del codice civile tedesco ([OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: il «BGB») dispone:
«1. Se il luogo della prestazione non è definito né desumibile dalle circostanze, in particolare dalla natura dell’obbligazione,
l’esecuzione della prestazione deve avvenire nel luogo in cui il debitore aveva il suo domicilio nel momento in cui è sorta
l’obbligazione.
2. Se l’obbligazione è sorta nell’ambito dell’esercizio di un’attività commerciale o industriale del debitore e quest’ultimo
aveva la sede della sua attività commerciale o industriale in un luogo diverso da quello del suo domicilio, il luogo di tale
sede è sostituito a quello del domicilio.
3. La semplice circostanza che il debitore abbia sopportato le spese di spedizione non consente di concludere che il luogo
in cui dev’essere effettuata la spedizione debba essere quello della prestazione».
11.
L’art. 270 del BGB è così formulato:
«1. In caso di dubbio, il debitore deve far pervenire il denaro al domicilio del creditore a proprio rischio e a proprie spese.
2. Se il credito è sorto nell’ambito di un’attività commerciale o industriale del creditore e quest’ultimo ha la sede della
sua attività commerciale o industriale in un luogo diverso da quello del suo domicilio, il luogo di tale sede è sostituito
a quello del domicilio.
3. Se, in seguito a una variazione del domicilio o della sede dell’attività commerciale o industriale del creditore, intervenuta
successivamente al momento in cui è sorto il debito, si verifica un aggravio dei costi o dei rischi connessi alla spedizione,
il creditore deve sopportare i maggiori costi, nel primo caso, e i maggiori rischi, nel secondo.
4. Restano impregiudicate le disposizioni relative al luogo dell’esecuzione della prestazione».
12.
Da tali disposizioni, nel significato che esse hanno acquisito attraverso la giurisprudenza e la dottrina nazionali, discende
che, in caso di pagamento mediante bonifico, come nella fattispecie, la prestazione si considera effettuata nei termini se
i) l’ordine di bonifico è pervenuto all’istituto di credito del debitore prima della scadenza del termine, ii) il conto del
debitore è coperto o beneficia di una linea di credito di entità sufficiente, e iii) l’istituto di credito del debitore accetta
l’ordine di bonifico. In altre parole, affinché si realizzi il pagamento, non occorre che l’importo venga fisicamente accreditato
sul conto del creditore.
13.
Infine, nella versione modificata per dare attuazione alla direttiva 2000/35, l’art. 286 del BGB dispone:
«1. Il debitore, qualora non adempia il suo obbligo su sollecito del creditore emesso dopo la scadenza, è costituito in mora
per effetto di tale sollecito. L’esercizio di un’azione diretta a ottenere l’esecuzione della prestazione e la notifica di
un’ingiunzione di pagamento nell’ambito della relativa procedura sono equiparati a un sollecito.
2. Il sollecito non è necessario se
i. la data dell’esecuzione della prestazione è stata fissata in base al calendario,
ii. l’esecuzione della prestazione dev’essere preceduta da un evento preciso ed è stato previsto per l’esecuzione della prestazione
un termine adeguato, tale da poter essere calcolato in base al calendario a decorrere dal suddetto evento,
iii. il debitore rifiuta seriamente e definitivamente di adempiere il suo obbligo,
iv. si giustifica l’immediata costituzione in mora per motivi particolari e tenuto conto degli interessi delle due parti.
3. Il debitore di una somma di denaro è costituito in mora al più tardi trenta giorni dopo la scadenza e la ricezione di una
fattura o di una richiesta di pagamento equivalente, nel caso in cui non abbia già pagato; ciò vale per il debitore che sia
anche consumatore solo se la fattura o la richiesta di pagamento contiene un riferimento esplicito a tale conseguenza. Se
la data di ricezione della fattura o della richiesta di pagamento non è certa, il debitore, qualora non sia consumatore, è
costituito in mora al più tardi trenta giorni dopo la scadenza e la ricezione della controprestazione.
4. Il debitore non è costituito in mora fintantoché la mancata prestazione dipenda da una circostanza a lui non imputabile».
14.
La direttiva 2000/35 sul ritardo di pagamento così recepita prevede in particolare all’art. 3:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano quanto segue:
a) gli interessi di cui alla lettera d) cominciano a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo
di pagamento stabiliti nel contratto;
b) se la data o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, gli interessi cominciano a decorrere automaticamente,
senza che sia necessario un sollecito:
i) trascorsi 30 giorni dal ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta equivalente di pagamento, o
ii) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trascorsi 30 giorni
dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, o
iii) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento
delle merci o della prestazione dei servizi, trascorsi 30 giorni dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi,
o
iv) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica, diretta ad accertare la conformità delle
merci o dei servizi al contratto, e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente
o alla stessa data dell’accettazione o della verifica, trascorsi 30 giorni da quest’ultima data;
c) il creditore ha diritto agli interessi di mora se:
i) ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;
ii) non ha ricevuto nei termini l’importo dovuto, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore;
(...)».
15.
[OSCURATO:PERSONA] ha parzialmente accolto la domanda della società 01051 Telecom considerando che l’art. 3, n. 1, lett. c),
sub ii), della direttiva 2000/35, secondo cui il creditore, in caso di ritardato pagamento, ha diritto agli interessi qualora
non abbia
ricevuto
nei termini l’importo della fattura, induce a ritenere che la tardiva ricezione dell’importo dovuto sia un elemento idoneo
a far decorrere gli interessi di mora, anche nel caso in cui l’ordine di pagamento sia stato eseguito nei termini.
16.
In appello, l’[OSCURATO:PERSONA], dopo avere osservato che la direttiva 2000/35 poteva essere fatta valere per colmare
le lacune su questo punto del contratto di interconnessione, ha ritenuto che l’art. 3, n. 1, lett. c), sub ii), della direttiva
potesse anche corrispondere all’interpretazione prevalente in diritto tedesco secondo cui, in caso di pagamento mediante bonifico,
ciò che rileva è l’esecuzione tardiva dell’ordine di bonifico, e non l’incasso tardivo dell’importo. La disposizione citata,
precisando che gli interessi di mora non sono dovuti quando il ritardo «non sia imputabile al debitore» dimostrerebbe, secondo
il giudice del rinvio, che un pagamento, ancorché tardivo, può essere considerato «ricevuto» nei termini dal creditore quando
il debitore abbia fatto tutto il necessario affinché l’importo dovuto venga trasferito in tempo utile.
17.
Il giudice del rinvio ammette nondimeno che l’interpretazione della disposizione controversa non è univoca. In particolare,
l’impiego nelle versioni tedesca, francese e inglese rispettivamente dei termini «erhalten», «reçu» e «receveid» potrebbe
indicare che, per evitare il sorgere della mora ai sensi della direttiva 2000/35, l’importo deve
pervenire
al creditore prima della scadenza del termine applicabile.
18.
L’[OSCURATO:PERSONA] ha quindi deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se una normativa nazionale, ai sensi della quale è determinante, per il pagamento eseguito con bonifico bancario che evita
il verificarsi della mora del debitore o che fa cessare la mora del debitore già intervenuta, non il momento dell’accredito
della somma sul conto del creditore, ma il momento dell’ordine di bonifico dato dal debitore con sufficiente copertura in
conto corrente o nell’ambito di un corrispondente prestito ed accettato dalla banca, sia in accordo con l’art. 3, n. 1, lett. c),
sub ii), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi
di pagamento nelle transazioni commerciali».
II –
Analisi giuridica
19.
Prima di svolgere l’analisi nel merito, occorre esaminare la ricevibilità della questione pregiudiziale.
A –
Sulla ricevibilità
20.
La rilevanza della questione pregiudiziale posta, anche se non sembra essere messa in discussione nelle osservazioni delle
parti, merita qualche approfondimento.
21.
Trattandosi di una controversia tra privati, si deve tenere conto del fatto che, secondo costante giurisprudenza della Corte,
una direttiva non può, di per sé, creare diritti e obblighi nell’ambito dei loro rapporti (
4
). Nella sentenza QDQ Média (
5
) la Corte ha avuto modo di ricordare tale principio in risposta a una questione pregiudiziale vertente anch’essa sull’interpretazione
della direttiva 2000/35.
22.
Tuttavia, in virtù del principio di interpretazione conforme e dell’obbligo di leale cooperazione enunciato all’art. 10 CE,
la Corte ha costantemente ricordato che il giudice nazionale chiamato a interpretare il diritto nazionale è tenuto a farlo,
per quanto possibile, alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato perseguito da quest’ultima (
6
).
23.
Tale obbligo non può essere rimesso in discussione nella causa principale dalla circostanza che il termine per l’attuazione
della direttiva 2000/35 non era ancora scaduto all’epoca dei fatti.
24.
Infatti, a partire dalla sentenza Inter‑[OSCURATO:PERSONA] (
7
), la Corte ha ritenuto, sul fondamento degli artt. 10, secondo comma, CE e 249 CE, che, in pendenza del termine di trasposizione,
lo Stato membro destinatario deve astenersi dall’adottare disposizioni che possano gravemente compromettere la realizzazione
del risultato che la direttiva prescrive. Lo stesso vale a maggior ragione se la questione sottoposta alla Corte non riguarda
l’eventuale esclusione di una disposizione nazionale, bensì la sua interpretazione quando quest’ultima sia già stata messa
in discussione nell’ordinamento giuridico considerato. Inoltre, la Corte ha precisato quanto segue:
«dalla data in cui una direttiva è entrata in vigore i giudici degli [OSCURATO:PERSONA] membri devono astenersi per quanto possibile dall’interpretare
il diritto interno in un modo che rischierebbe di compromettere gravemente, dopo la scadenza del termine di attuazione, la
realizzazione del risultato perseguito da questa direttiva» (
8
).
25.
Infine, nella causa principale, il legislatore nazionale aveva scelto di procedere a una trasposizione anticipata delle disposizioni
della direttiva 2000/35 adottando l’art. 286 del BGB. In tali circostanze, la Corte ha dichiarato quanto segue:
«Così, nell’applicare il diritto interno, in particolare le disposizioni di una normativa appositamente adottata al fine di
attuare quanto prescritto da una direttiva, il giudice nazionale deve interpretare il diritto nazionale per quanto possibile
alla luce del testo e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato perseguito da quest’ultima e conformarsi pertanto
all’art. 249, terzo comma, CE» (
9
).
26.
Il giudice deve quindi tenere conto della volontà del legislatore nazionale, che ha voluto una trasposizione rapida, e interpretare
le disposizioni di attuazione conformemente alla direttiva (
10
). Poiché gli artt. 269, 270 e 286 del BGB possono essere interpretati in modi diversi, la soluzione della controversia dipende
in ampia misura dall’interpretazione data dalla Corte all’art. 3, n. 1, lett. c), sub ii), della direttiva sui ritardi di
pagamento, per cui la rilevanza della questione sottoposta alla Corte deve considerarsi acquisita.
B –
Sull’interpretazione dell’art. 3, n. 1, lett. c), sub ii), della direttiva 2000/35
27.
In sostanza, si chiede alla Corte di stabilire quale sia l’operazione a partire dalla quale un pagamento effettuato mediante
bonifico bancario può essere considerato correttamente eseguito nell’ambito di una transazione commerciale e, quindi, non
dare luogo a interessi di mora ai sensi della direttiva 2000/35.
28.
La ricorrente e la Commissione delle Comunità europee sostengono un’interpretazione rigorosa dell’art. 3, n. 1, lett. c),
sub ii), della direttiva 2000/35, ritenendo che tale disposizione imponga al debitore di garantire che il creditore possa
disporre nei termini dell’importo dovuto. In altre parole, solo il momento in cui l’importo è materialmente accreditato sul
conto del creditore sarebbe idoneo a far cessare o ad evitare la mora.
29.
È vero che l’interpretazione letterale della suddetta disposizione, nella maggior parte delle versioni linguistiche, sembra
confermare questa tesi, in quanto precisa che il creditore ha diritto agli interessi di mora se «non ha
ricevuto
nei termini l’importo dovuto». La scelta di tale vocabolo operata dal legislatore comunitario induce infatti a ritenere che,
per rendere inesigibili gli interessi di mora, l’importo dovuto debba essere accreditato nei termini sul conto del creditore.
30.
A sostegno di questa tesi si può inoltre rilevare che tale esigenza è perfettamente conforme all’obiettivo di garantire la
tutela effettiva del creditore contro i ritardi di pagamento, quale risulta chiaramente dal settimo, sedicesimo, diciannovesimo
e ventesimo ‘considerando’ della direttiva 2000/35, dato che detti ritardi costituiscono «un ostacolo al buon funzionamento
del mercato interno» (
11
). Le interpretazioni testuale e teleologica convergono quindi, prima facie, sull’esigenza di un pagamento effettivo dell’importo
dovuto, nel senso che il beneficiario deve poter disporre dell’importo accreditato sul suo conto.
31.
Tuttavia, tale interpretazione fa gravare sul debitore una responsabilità che non sembra appartenergli. Essa lo obbliga infatti
a prevedere esattamente il tempo occorrente ai vari istituti di credito coinvolti per portare a termine l’operazione. Orbene,
se si può ritenere che l’ordinante debba assumersi la responsabilità dei ritardi di pagamento imputabili al suo istituto di
credito, lo stesso non vale per i ritardi dovuti all’istituto di credito del creditore, o addirittura al creditore stesso.
Tale interpretazione risulta del resto in contrasto con quella adottata nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
27 gennaio 1997, 97/5/CE, sui bonifici transfrontalieri (
12
), secondo cui la responsabilità dell’istituto di credito del beneficiario, in caso di ritardato pagamento, dev’essere assunta
dal creditore e non dal debitore (
13
).
32.
Tuttavia, la soluzione potrebbe essere individuata nella seconda parte della disposizione sottoposta all’interpretazione della
Corte, secondo cui il creditore che non abbia ricevuto nei termini l’importo dovuto ha diritto agli interessi di mora, «a
meno che il ritardo non sia imputabile al debitore». In udienza la Commissione ha così sostenuto il punto di vista secondo
cui l’art. 3, n. 1, lett. c), sub ii), potrebbe essere interpretato nel senso che sancisce il principio secondo cui, in caso
di pagamento mediante bonifico, per evitare o far cessare la mora occorre che l’importo dovuto sia stato accreditato nei termini
sul conto del creditore, salvo nei casi, che rimangono da stabilire, in cui il ritardo di pagamento non sia imputabile al
debitore. Tale interpretazione presuppone tuttavia la separazione delle due parti dell’art. 3, n. 1, lett. c), sub ii), tra
il principio e l’eccezione, che lascia indeterminate le circostanze in cui il ritardo non sarebbe imputabile al debitore.
33.
Mi sembra che tale interpretazione vada disattesa per due motivi principali. In primo luogo, e nonostante un netto progresso
in materia di termini e di trasparenza delle transazioni bancarie (
14
), è tuttora impossibile per il debitore stabilire con certezza la data in cui l’istituto di credito del creditore trasferirà
l’importo sul conto di quest’ultimo. Pertanto, elevare a rango di principio un’esigenza che in ogni caso può fondarsi solo
su una stima, comporta una violazione del principio della certezza del diritto. Inoltre, secondo i criteri adottati per determinare
l’assenza di responsabilità del debitore, l’approccio indicato rischia di essere una fonte d’incertezza giuridica sia per
il debitore che per il creditore. Infatti, se il debitore può trovarsi nell’impossibilità di stabilire il momento a partire
dal quale è liberato dal suo obbligo, il creditore, a sua volta, potrebbe essere costretto ad assumersi un rischio che non
è in grado di controllare, quando i ritardi siano imputabili all’istituto di credito del debitore.
34.
In secondo luogo, l’interpretazione considerata conduce a lasciare alla discrezionalità degli [OSCURATO:PERSONA] membri la definizione
delle circostanze in cui il ritardo di pagamento non sarebbe imputabile al debitore. Benché le eccezioni vadano interpretate
restrittivamente, ciò potrebbe reintrodurre disparità tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, che si porrebbero direttamente in contrasto con
l’obiettivo di armonizzazione perseguito dalla direttiva 2000/35 e, più in generale, con il buon funzionamento del mercato
comune. Come si rileva nel decimo ‘considerando’, «[l]’applicazione di norme sostanzialmente diverse alle operazioni interne
e a quelle transfrontaliere comporterebbe la creazione di distorsioni della concorrenza». Ciò si verificherebbe se le esenzioni
di responsabilità dovessero essere stabilite nell’ambito degli ordinamenti nazionali, le cui normative in materia divergono.
35.
Inoltre, se pure la direttiva opera ripetuti rinvii ai diritti nazionali, e benché essa si limiti a prescrivere esigenze minime
in materia di lotta contro i ritardi di pagamento, non è previsto alcun rinvio di questo tipo nell’art. 3, n. 1, lett. c),
sub ii). Dalle esigenze tanto dell’applicazione uniforme del diritto comunitario quanto del principio d’uguaglianza discende
che la nozione di responsabilità in materia di ritardo di pagamento rappresenta quindi una nozione autonoma di diritto comunitario
che va interpretata in modo uniforme (
15
).
36.
Infine, e in ogni caso, ricordo che la direttiva 2000/35 è stata adottata sul fondamento dell’art. 95 CE. Di conseguenza,
l’obiettivo principale che essa persegue è il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri. A tal fine essa mira ad
eliminare gli ostacoli al buon funzionamento del mercato interno derivanti in particolare dalle divergenze tra gli ordinamenti
giuridici nazionali. Orbene, l’interpretazione dell’art. 3, n. 1, lett. c), sub ii), che lascerebbe agli [OSCURATO:PERSONA] membri il compito
di stabilire la nozione di «ricezione nei termini dell’importo dovuto» e i casi in cui andrebbe esclusa la responsabilità
del debitore in materia di ritardato pagamento equivarrebbe, come si è già sottolineato, a reintrodurre proprio le disparità
tra normative nazionali che il legislatore comunitario ha voluto evitare.
37.
Tuttavia, non sarebbe conforme agli obiettivi della direttiva ritenere che la sola esecuzione dell’ordine di bonifico, accettato
dall’istituto di credito del debitore, liberi quest’ultimo dal suo obbligo. Tale interpretazione priverebbe di effetto utile
la direttiva. Quest’ultima persegue l’obiettivo di proibire «l’abuso della libertà contrattuale in danno del creditore» (
16
). Tale abuso è caratterizzato in particolare dal fatto di «procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore» (
17
). Orbene, ritenere che solo un ordine di bonifico tardivo, e non la ricezione tardiva dell’importo dovuto, comporti il pagamento
degli interessi di mora equivale ad autorizzare il debitore ad emettere l’ordine di bonifico solo il giorno della scadenza,
sempre che riesca ad ottenere nei termini l’accettazione da parte del suo istituto di credito. Tale comportamento opportunistico
non può non richiamare l’abuso della libertà contrattuale considerato dalla direttiva, giacché consente al debitore di disporre
di liquidità a detrimento del creditore per il giorno o i giorni che precedono l’ordine di bonifico effettuato il giorno stesso
della scadenza, mentre l’importo, secondo i termini della direttiva, avrebbe dovuto essere «ricevuto» a tale data (
18
). Sembra quindi errato l’argomento del governo tedesco, secondo cui considerare l’ordine di bonifico equivalente al pagamento
non è in contrasto con gli obiettivi della direttiva. Lo scopo perseguito da tale testo non è favorire la persona del debitore
autorizzandolo a disporre di liquidità fino all’ultimo giorno utile, bensì garantire al creditore la ricezione dell’importo
dovuto entro i termini di pagamento.
38.
Peraltro, siffatta interpretazione dell’art. 3, n. 1, lett. c), sub ii), della direttiva 2000/35 colloca il creditore in una
situazione giuridicamente incerta per quanto riguarda la data di esigibilità degli interessi di mora. Se questi ultimi sono
dovuti automaticamente quando l’ordine di bonifico è tardivo, occorre anche che il creditore conosca la data in cui l’ordine
è stato trasmesso all’istituto di credito del debitore. Per ottenere tali informazioni, spetterebbe quindi al creditore prendere
i provvedimenti necessari per ottenere la trasmissione di una copia del contratto in base al quale ha avuto luogo l’accettazione
dell’ordine di bonifico, onde verificare la data esatta del pagamento. Oltre alla circostanza che tale modo di procedere attenua
in una certa misura l’automatismo dell’esigibilità degli interessi di mora, sembra difficile negare che essa comporti un onere
amministrativo supplementare per il creditore – o per il debitore, se si è convenuto che sia lui a fornire tale informazione
– mentre la direttiva 2000/35 mira espressamente ad evitare tali oneri aggiuntivi amministrativi e finanziari (
19
).
39.
Propongo quindi alla Corte di orientarsi verso una soluzione intermedia, idonea a garantire un’equa ripartizione dei rischi
tra il creditore e il debitore.
40.
Data la relativa coerenza con cui l’espressione «ha ricevuto l’importo» viene utilizzata nella maggior parte delle versioni
linguistiche della direttiva 2000/35, e considerato lo scopo della stessa direttiva, sembra difficile non interpretare tale
esigenza nel senso che implica che l’importo abbia lasciato il conto del debitore e sia pervenuto al creditore. Tuttavia,
poiché la Corte ammette, conformemente alla direttiva sui bonifici transfrontalieri e agli usi di diritto internazionale privato,
che il debitore non possa essere considerato responsabile dei rapporti contrattuali esistenti tra il creditore e il suo istituto
di credito, sembra legittimo ritenere che tale obbligo sia assolto se l’importo è pervenuto all’istituto di credito del beneficiario,
senza essere necessariamente già stato accreditato sul suo conto.
41.
La seconda parte dell’art. 3, n. 1, lett. c), sub ii), della direttiva viene quindi a sostegno di tale interpretazione, disponendo
che la mancata ricezione nei termini dell’importo dovuto non può comportare il pagamento degli interessi di mora quando il
superamento del termine non sia imputabile al debitore. Infatti, se il debitore può stabilire con precisione ed esattezza
nell’ambito contrattuale definito con il suo istituto di credito la data in cui l’importo arriverà all’istituto del beneficiario,
per lo stesso debitore è invece impossibile formulare previsioni sui tempi di trasferimento dell’importo dall’istituto di
credito del creditore al conto di quest’ultimo.
42.
Tale interpretazione della prima parte dell’art. 3, n. 1, lett. c), sub ii), della direttiva 2000/35 alla luce della seconda
parte di tale disposizione consente di garantire una relativa sicurezza giuridica nei rapporti tra creditore e debitore, in
quanto il debitore fruisce di una garanzia, in virtù del contratto stipulato con il suo istituto di credito, per quanto riguarda
la data di adempimento del proprio obbligo e il creditore riceve la medesima garanzia dal suo istituto di credito per quanto
riguarda la ricezione dell’importo dovuto sul suo conto, senza che il rispettivo rapporto con gli istituti di credito crei
perturbazioni a quello, principale, tra le due parti. Mi sembra che l’interpretazione proposta garantisca un’equa ripartizione
dei rischi in virtù di un criterio che tiene conto della parte contraente più favorevole per prevedere e controllare la sopravvenienza
del rischio.
III –
Conclusione
43.
Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di risolvere come segue la questione pregiudiziale posta
dall’[OSCURATO:PERSONA]:
«L’art. 3, n. 1, lett. c), sub ii), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/CE, relativa
alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni, implica che, affinché un pagamento, effettuato mediante bonifico
bancario, eviti o faccia cessare la mora del debitore, occorre che l’importo dovuto sia pervenuto nei termini all’istituto
di credito del creditore».
1
– Lingua originale: il francese.
2
– GU L 200, pag. 35.
3
– V., in particolare, la versione portoghese nella quale l’art. 3, n. 1, lett. c), sub ii), della direttiva 2000/35 riporta
semplicemente «O atraso seja imputável ao devedor».
4
– V., in particolare, sentenze 26 febbraio 1984, causa 152/84, Marshall (Racc. pag. 723); 13 novembre 1990, causa C‑106/89,
Marleasing (Racc. pag. I‑4135), e 5 ottobre 2004, cause riunite da C‑397/01 a C‑403/01, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Racc. pag. I‑8835).
5
– Sentenza 10 marzo 2005, causa C‑235/03 (Racc. pag. I‑1937).
6
– [OSCURATO:PERSONA] 10 aprile 1984, causa 14/83, von Colson e Kamann (Racc. pag. 1891, punto 26); Marleasing, cit. (punto 8); [OSCURATO:PERSONA]
e a., cit. (punto 113), e 4 luglio 2006, causa C‑212/04, Adeneler e a. (Racc. pag. I‑6057, punto 108).
7
– Sentenza 18 dicembre 1997, causa C‑129/96 (Racc. pag. I‑7411, punto 50), successivamente confermata in particolare con
sentenza 8 maggio 2003, causa C‑14/02, ATRAL (Racc. pag. I‑4431, punto 58).
8
– Sentenza Adeneler e a., cit. (punto 123).
9
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a., cit. (punto 113).
10
– [OSCURATO:PERSONA] e a., cit. e Adeneler e a., cit.
11
– V., in particolare, il nono e il decimo ‘considerando’ della direttiva 2000/35, quali figuravano già nella raccomandazione
della Commissione 12 maggio 1995, 95/198/CE, riguardante i termini di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 127, pag. 19).
12
– GU L 43, pag. 25.
13
– V., segnatamente, art. 6, nn. 2 e 3, nonché art. 7, n. 3, della direttiva 97/5.
14
– Su questo punto si può fare riferimento alla relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione
della direttiva 97/5 (COM/2002/663 def.). Questa relazione precisa infatti che circa il 90% dei bonifici è arrivato a destinazione
entro i termini indicati, e l’8 % entro i tre giorni successivi alla data prevista (punto 3.7.2.1). D’altro canto, risulta
che questi bonifici abbiano richiesto in media 2,97 giorni; il 95,4% è pervenuto entro sei giorni lavorativi conformemente
al termine indicato nella direttiva 97/5 in caso di mancanza di accordi al riguardo (punto 3.8.2). V. anche proposta di direttiva
sui servizi di pagamento [COM(2005) 603 def.], in particolare artt. 26, 28 e 60, che impongono al prestatore dei servizi l’obbligo
preciso di informare i beneficiari segnatamente in merito ai «tempi di esecuzione per il servizio di pagamento da prestare»
[art. 26, n. 1, lett. a), sub ii)]. La proposta mira anche ad imporre al prestatore di servizi di pagamento del pagatore di
accreditare l’importo ordinato sul conto di pagamento del beneficiario al più tardi alla fine del primo giorno lavorativo
successivo al momento dell’accettazione (art. 60).
15
– V., in particolare, sentenze 19 settembre 2000, causa C‑287/98, Linster (Racc. pag. I‑6917, punto 43); 11 marzo 2003, causa
C‑40/01, Ansul (Racc. pag. I‑2439, punto 26), e 14 giugno 2007, causa C‑246/05, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑4673, punto 43).
16
– Diciannovesimo ‘considerando’ della direttiva 2000/35.
17
–
Ibid.
18
– V., in tal senso, anche Mengozzi, P.,
I ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
.
L’interpretazione delle norme nazionali di attuazione delle direttive comunitarie
, Padova, CEDAM, 2007, pag. 15.
19
– Settimo ‘considerando’ della direttiva 2000/35.