CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 marzo 2023
Cassazione n. 14353/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32602/2019 R.G. proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della ditta [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO , presso i cui uffici in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] n. 12, è domiciliata ope legis; -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 572/2018,depositata il 20/09/2018 , R.G.N. 60/2012; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Caltanissetta ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA]Auria, in proprio e quale legale rappresentante della ditta [OSCURATO:PERSONA] di D’[OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione avverso l’ordinanza notificatale il 15.12.2008, con cui l’Agenzia delle Entrate –Ufficio di Gela - le aveva ingi unto il pagamento di euro 15.184,94 a titolo di sanzione per la violazione dell’art. 3, comma 3, d.l. 12/2002, convertito dalla legge 73/2002, per avere impiegato alle proprie dipendenze la lavoratrice [OSCURATO:PERSONA] non risultante dalle scritture obbligatorie. 2. La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto, in conformità al primo giudice, che la violazione contestata, contrariamente all’assunto della ricorrente, non concernesse la mancata comunicazione dell’assunzione al Centro per l’Impiego, bensì il mancato aggiornamento del libro paga e del libro matricola in cui devono essere annotati i nominativi dei lavoratori prima della ammissione al lavoro. Ha escluso che le prove fornite dalla appellante fossero idonee a far superare la presunzione (relativa) posta dall’art. 3, comma 3, del decreto legge citato, con la conseguenza della datazione dell’inizio del rapporto di lavoro al primo gennaio dell’anno in cui la violazione risultava commessa. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA]Auria, in proprio e quale legale rappresentante della ditta [OSCURATO:PERSONA] di D’[OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate e del Territorio ha resistito con controricorso. Considerato che: 4. Con il primo motivo di ricorsoè dedotta l’incompetenza dell’Agenzia delle Entrate ad emanare il provvedimento censurato; nullità per incompetenza assoluta dell’Agenzia in favore della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro; violazione e falsa applicazione degli artt. 36 bis, comma 7 bis, d.l. 223/2006, convertito dalla legge 248/2006; dell’art. 21 septies della legge 241/1990; dell’art. 4, legge 2248/1865 all. E (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Si premette che la violazione risulta commessa il 4.6.2003 e l’atto di accertamento notificato il 15.12.2008; che la norma transitoria attribuiva la competenza ad irrogare le sanzioni in materia di cd. lavoro nero all’Agenzia delle Entrate sino al 12.8.2006; che a questa data la sanzione non era stata ancora irrogata, con conseguente attribuzione della competenza alla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro. 5. Con il secondo motivo si addebita alla sentenza di avere errato nel ritenere fondato l’accertamento poiché vi era in atti lo stralcio del libro matricola (doc. 4 del fascicolo di primo grado) in cui compariva, già in data 19.1.2005, il nominativo di [OSCURATO:PERSONA]. Si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 113, 115, 116 c.p.c., degli artt. 2697 e 2907 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Si rileva che l’allegato 4 (estratto del libro matricola, riprodotto nel corpo del ricorso per cassazione) non è mai stato contestato e che anzi le iscrizioni e gli aggiornamenti del libro matricola sono stati attestati dallo stesso Ispettorato provinciale del lavoro di Caltanissetta il 19.1.2005. 6. Con il terzo motivo si denuncia violazione del diritto alla prova e del diritto di difesa, per avere la Corte giudicato inattendibili i testimoni in astratto, solo perché marito e dipendente della ricorrente, senza valutarne la attendibilità in concreto. Si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 112, 115, 116, 246 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., dell’art. 24 Cost. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Si eccepisce l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, d.l. 12/2002, convertito dalla legge 73/2002, che si assume non compiutamente emendata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 144/2005, in quanto rimette ad un criterio arbitrario la determinazione dell’importo della sanzione il cui dies a quo è ancorato al giorno dell’ispezione. 7. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 8. Questa Corte ha chiarito che, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. n. 23675 del 2013; Cass. n. 20703 del 2015; Cass. n. 18795 del 2015; Cass. n. 11166 del 2018; Cass. n. 20694 del 2018). 9. Il principio vale anche per le questioni di diritto, qualora queste postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, come tali, sono esorbitanti dal giudizio di legittimità, che ha per sua natura la funzione di controllare la difformità della decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi di diritto (Cass. n. 15196 del 2018; Cass. n. 27568 del 2017). 10. Nel caso di specie, pur dandosi atto nella sentenza della Corte chenel ricorso introduttivo di primo grado “la ricorrente in via preliminare formulava una serie di eccezioni, quale l’incompetenza della Agenzia delle Entrate ad emanare il provvedimento impugnato” (pag. 2 ultimo capoverso della sentenza), la questione –che involge accertamenti fattuali, come la data di contestazione della violazione - non risulta essere stata devoluta alla Corte d’appello con uno specifico motivo di gravame né vi è alcuna statuizione sul punto della Corte medesima. 11. Il motivo di ricorso – che non è neppure prospettato sotto il profilo dell’omessa pronuncia ex art. 360, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c. –difetta così del requisito della specificità, avendo la parte omesso di trascrivere nei suoi esatti termini il motivo di appello concernente la competenza dell’Agenzia delle Entrate, con la specificazione delle ragioni del suo (eventuale) rigetto da parte del tribunale nonché delle ragioni della sua devoluzione al giudice superiore. 12. Parimenti inammissibili sono il secondo e il terzo motivo in quanto sollecitano una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in questa sede di legittimità, al di fuori dei ristretti limiti di cui all’art. 360 n.5 c.p.c., nella specie non rispettati (v. Cass., S.U. n. 8053 e n. 8054 del 2014). 13. Non può trovare accoglimento la censura di violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., che presuppone, come più volte precisato da questa Corte (cfr. Cass., S.U. n. 20867 del 2020; Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014), il mancato rispetto delle regole di formazione della prova ed è rinvenibile nelle ipotesi in cui il giudice utilizzi prove non acquisite in atti (art. 115 c.p.c.) o valuti le prove secondo un criterio diverso da quello indicato dall’art. 116 c.p.c., cioè una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale; tali difetti non sono neanche allegati nel ricorso per cui è causa. 14. Nel merito, la Corte di appello si è attenuta i principi di diritto enunciati da questa S.C. (v. Cass. n. 11186 del 2013; Cass. n. 1960 del 2012) e non ricorrono i presupposti perché sia sollevata questione di legittimità costituzionale atteso che la sentenza Corte Cost. n. 144/2005 ha ricondotto a ragionevolezza, attraverso l’eliminazione del meccanismo di presunzione assoluta, la disciplina in esame. 15. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 16. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo, dichiarandosi esistenti i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto (Cass. S.U. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo