CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18786/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 43951_23 Rilevato che, con tre motivi di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i vizi di: a) violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione in relazione al capo f) quanto agli artt. 81, 110 e 117, cod. pen. e 73, 80 TU Stup. stante la mera connivenza dell'imputato rispetto all'attività di cessione svolta dalla donna cui era affettivamente legato e comunque, con riferimento alla presunta cessione del 31.12.2017, mancando la prova che lo stupefacente fosse stato ceduto e essendo in ogni caso ravvisabile un uso di gruppo (primo motivo); b) violazione di legge e correlato vizio di motivazione in relazione al capo g) con riferimento agli artt. 110, 624 e 61, n. 5, cod. pen., essendo stata la donna a rendersi autrice della condotta non avendo invece il ricorrente partecipato all'azione furtiva, in ogni caso dovendosi valutare il modico valore e il mancato ritrovamento nella disponibilità del ricorrente , con conseguente esclusione del concorso nel reato (secondo motivo); c) violazione di legge e correlato vizio di motivazione in relazione agli artt. 133, 62 bis e 81, cod. pen., in riferimento alla elevata dosimetria della pena, alle attenuanti generiche non riconosciute con giudizio di prevalenza e all'aumento eccessivo per la continuazione (terzo motivo); Ritenuto che tutti i motivi proposti dal ricorrente sono da qualificarsi come inammissibili: a) sia perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagli arti e disattesi con corretti argomenti giuridici in sede di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (primo e secondo motivo); b) sia perché volti a prefigurare una rivalutazione e comunque un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, per definizione estranea al sindacato di questa Corte ed avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (primo e secondo motivo); c) sia, ancora, perché inerenti al trattamento punitivo benchè sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (terzo motivo); d) sia, infine, perché manifestamente infondati in quanto inerenti ad asseriti vizi motivazionali non emergenti dal provvedimento impugnato (tutti e tre i motivi); Ritenuto, specificamente, quanto ai primi due motivi, che, con riferimento al capo f), i giudici territoriali escludono la tesi difensiva, ritenendo con argomentazioni non illogiche che il ricorrente abbia fornito un contributo essenziale alla cessione dello stupefacente a [OSCURATO:PERSONA], non reggendo la prospettazione secondo cui egli si sarebbe dissociato all'azione di spaccio; richiamando a sostegno quanto emergente dalle intercettazioni ambientali, dal tracciamento GPS dell'autovettura e segnatamente dalle conversazioni tra il Flammini e la Pompei da cui traspariva come la cooperazione del ricorrente non si fosse limitata solo alla condotta materiale di accompagnamento della Pompei presso l'ospedale ove era ricoverato il Flammini ma all'intera organizzazione dell'azione, anche in relazione all'aspetto relativo al prezzo da chiedere all'acquirente per la sostanza ceduta e ai consigli forniti alla Pompei in relazione all'accesso all'ospedale; inoltre, si legge in sentenza, non poteva considerarsi espressivo di un intento "dissociativo" il faffi che il ricorrente avesse detto alla Pompei che il Flammini assumesse psicofarmaci, mostrando preoccupazione per il fatto che se il giovane fosse deceduto sarebbero iniziate indagini che avrebbero potuto condurre alla loro cattura, consapevolezza delle condizioni del Flammini da parte del ricorrente che anzi evidenziavano per la Corte d'appello un dolo più intenso, avendo egli proseguito la sua condotta di cessione conseguendo un "miserabile" guadagno pur conscio del potenziale cocktail letale che la combinazione eroina e psicofarmaci poteva cagionare; quanto, poi, al reato di furto, è la stessa Corte d'appello a disattendere la prospettazione difensiva, ancora una volta con argomentazioni scevre dai denunciati vizi motivazionali, sottolineando come la cooperazione del ricorrente emergesse con evidenza dagli atti, sia per il modo palese con cui l'autrice materiale del furto, la Pompei, ed il ricorrente manifestavano di condividere i proventi del furto commesso il giorno prima dalla donna nella casa della Polidori nonché il proposito criminoso di commettere un altro furto nello stesso luogo; il contributo del ricorrente, dunque, viene qualificato sia come morale, per aver rafforzato il proposito criminoso della donna, sia materiale, per aver accompagnato la complice in auto presso l'abitazione delle vittime; infine, vengono valorizzate le intercettazioni ambientali che confermavano la partecipazione alla spartizione del "bottino", avvenute dopo il furto, in cui si sente il ricorrente manifestare apprezzamento per il fatto che la catenella asportata dalla Pompei fosse in oro bianco; Ritenuto, infine, quanto al terzo motivo, che i giudici territoriali giustificano con argomentazioni non manifestamente illogiche il diniego di un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche (sottolineandone, del resto, la già generosa concessione da parte del primo giudice), per la gravità del fatto derivante dall'essere stata ceduta l'eroina all'interno di un ospedale ad un soggetto ivi ricoverato nel reparto Psichiatria e che assumeva psicofarmaci, la cui interazione con l'eroina poteva determinare conseguenze fatali; analogamente è a dirsi quanto alla dosimetria della pena, giustificando l'entità della pena con la gravità del fatto come descritto e delle conseguenze che potevano derivare dalla cessione; infine, quanto all'aumento per la continuazione, i giudici territoriali lo giustificano in ragione della particolare riprovevolezza dell'eseguire un furto aggravato ex art. 61, n. 5, cod. pen. all'interno di un'abitazione e tradendo la fiducia della padrona di cosa ultranovantenne; Ritenuto, pertanto, che le censure prospettano una critica risolventesi nel mero dissenso del ricorrente rispetto all'approdo valutativo operato dalla Corte d'appello, non consentito in questa sede, con conseguente giudizio di manifesta infondatezza; che, in particolare, deve, a tal proposito, essere ribadito che gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo dei fatti) cui il giudice del merito sia pervenuto attraverso l'esame delle prove, sorretto da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente; ne consegue che tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non rientrano quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l'indagine sull'attendibilità dei testimoni e sulle risultanze peritali, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989 - dep. 11/01/1990, Bianchesi, Rv. 182961). Il controllo di legittimità sulla Motivazione è, infatti, diretto ad accertare se a base della pronuncia del giudice di merito esista un concreto apprezzamento del materiale probatorio e/o indiziario e se la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da vizi logici. Restano escluse da tale controllo sia l'interpretazione e la consistenza degli indizi e delle prove sia le eventuali incongruenze logiche che non siano manifeste, ossia macroscopiche, eclatanti, assolutamente incompatibili con altri passaggi argomentativi risultanti dal testo del provvedimento impugnato: ne consegue che non possono trovare ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso fondati su una diversa prospettazione dei fatti ne' su altre spiegazioni, per quanto plausibili o logicamente sostenibili, formulate dal ricorrente (Sez. 6, n. 1762 del 15/05/1998 - dep. 01/06/1998, Albano L, Rv. 210923); Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell