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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 maggio 2023

Cassazione n. 24997/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23992/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta e difesa dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],rappresentat o e difes o dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avversola sentenza n. 1265/2020 dellaCORTE D'APPELLO di NAPOLIdepositata il20/03/2020, R.G.N.3845/2014 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.il Tribunale di Napoli rigettava la domanda proposta da un ex dipendente della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., già iscrittoal fondo di quiescenza e previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Roma (Fondo della ex CRR, Istituito all'interno della Cassa di Risparmio di Roma), volta al riconoscimento del diritto ad esercitare il riscatto delle quote versate al Fondo indicato e ad ottenere la liquidazione del cd. zainetto, con condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. e del [OSCURATO:PERSONA] per il personale delle aziende del gruppo [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento in solido, in favore dell'istante, della somma di euro 32.046,00oltre accessori; 2.la Corte di appello di Napoli, in parziale accogli mento dell’appello propostodall’odierno controricorrente e in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda originaria (esclusivamente) nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (in seguito anche Banca); 3.a fondamento del decisum, la Corte di appello richiamava la pronuncia delle sezioni unite nr. 477 del 2015; osservava che, alla stregua dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte, dovessero disattendersi le articolate argomentazioni di [OSCURATO:SOCIETA] volte a negare il diritto di riscatto dell’appellante,per il fatto che il vecchio Fondo in cui lo stesso era iscritto non fosse strutturato su conti individuali, onde sarebbe stata impossibile la liquidazione di una quota di pertinenza del singolo lavoratore; 4.in particolare, s ussistev a il diritto del l’appellante al riscatto della sua posizione individuale: tale diritto, in ragione delle tre opzioni previste dall'art 10 del d. lgs. nr. 124 del 1993, era l'unica possibile scelta poiché il rapporto di lavoro era cessato, sicché in nessun caso si sarebbe potuto affermare il diritto alla portabilità della propria posizione presso il distinto ed autonomo Fondo, opzione per il personale delle aziende del gruppo [OSCURATO:SOCIETA]; di qui, l'accoglimento della domanda esclusivamente nei confronti della Banca e non anche del Fondo; 5.in merito al quantum debeatur , i giudici ritenevano corretti i conteggi elaborati dall’appellante, in difetto di contestazioni specifiche, e dovevano riconoscersi gli accessori (interessi e rivalutazione), trattandosi di somme che, sia pure aventi natura previdenziale, eranocorrisposta da datore di lavoro privato; 6.ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. con cinque motivi, illustrati con memoria, cui ha resistito, con controricorso, la parte in epigrafe; è rimasto intimato il Fondo; 7.chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]: 8.con il primo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr 3 cod. proc. civ.- è dedotta la violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. e dell'art 118 disp. att. cod. proc. civ., per avere la Corte di appello di Napoli sviluppato una motivazione contraddittoria ed insufficiente, dando attuazione e applicazione alle statuizioni contenute in Cass. nr. 477del 2015 e, in precedenza, in Cass. nr. 7161 del 2013 che si riferiscono, espressamente, alla disciplina del trasferimento ovvero della portabilità della posizione individuale, situazione distinta -o meglio opposta- rispetto al riscatto, in quanto fondate su presupposti diversi; inoltre, per aver applicato la disciplina contenuta nell'art. 10 del d.lgs. nr. 124 del 1993 che, ratione temporis, non era applicabile alla fattispecie concreta, poiché il pensionato, pacificamente, era andato in quiescenza per effetto dell'accordo individuale del 22 ottobre 2009: al predetto, dunque, era applicabile l'art. 14 del d.lgs. nr. 252 del 2005; 9.il motivo che prospetta un deficitmotivazionale è infondato alla luce del fermo orientamento della Corte in base al quale è attribuito rilievo solo all’anomalia motivazionale (tra le recenti, Cass. sez.un.nr. 37406 del 2022, con richiami a Cass., S.U., nn. 8053, 8054 e 19881 del 2014) che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, e chesi esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass.,sez.un., nr. 19881 del 2014; ex multis: Cass. nr. 2889 del 2023);

10. nel caso di specie, emerge con chiarezza, anche in base a quanto riportato nello storico di lite, che la sentenza impugnata non è affetta da omessa motivazione, risultando la decisione della Corte di appello motivata in relazione alla sussistenza dei presupposti per l’esercizio del diritto al riscatto della posizione contributiva;

11. l’esattezza o meno del decisum, quanto alla normativa di riferimento, non riguarda il piano motivazionale;

12. con il secondo ed il terzo motivo - - ai sensi dell'art. 360 nr 3 cod. proc. civ.-è dedotta violazione dell’art. 10 e dell’art.18 del D. Lgs. nr. 124 del 1993, dell’art. 14 e dell’art. 20 del D. Lgs. nr. 252 del 2005, del DM nr. 62 del 2007 nonché (solo il terzo motivo) degli artt. 1362 e 1363 cod.civ., per avere la Corte di appello ritenuto erroneamente applicabile alla fattispecie concreta la previsione dell’art. 10 cit., sulla base del richiamo e quindi dell’interpretazione di detta disposizione fornita da Cass., sez.un., nr. 477 del 2015 nonostante il rapporto di lavoro del pensionato fosse cessato in data 31.3.2009.

Per la parte ricorrente, l’esistenza o meno dell’asserito diritto al riscatto – comunque contestato – avrebbe dovuto essere valutato esclusivamente in applicazione delle previsioni legislative contenute nel D. Lgs.nr. 252del 2005, in vigore dal 1° gennaio 2007.

Il precedente utilizzato dalla Corte territoriale non sarebbe, dunque, utilizzabile ai fini del decidere e non avrebbe dovuto essere posto a fondamento della decisione assunta, in quanto esso aveva ad oggetto una domanda di trasferimento della posizione individuale avanzata, ai sensi dell’art. 10, D. Lgs. n. 124/1993 ratione temporis applicabile a quella controversia, da un soggetto in servizio attivo che ha chiesto di trasferire la propria “posizione individuale” presso una forma di previdenza complementare diversa da quella di originaria iscrizione, in conseguenza del mutamento dell’attività di lavoro avvenuta.

Nessuna identità, quindi, era dato ravvisare tra la fattispecie oggetto di Cass. nr. 477 del 2015 cit. e quella oggetto del presente giudizio, in cui veniva in rilievo una domanda di riscatto, proposta da un soggetto cessato dal servizio.

Pertanto, ove la Corte di Appello di Napoli avesse correttamente interpretato la disciplina applicabile, avrebbe dovuto respingere anche la domanda di riscatto, senza considerare rilevante ai fini del decidere il precedente da esso indicato (Cass. nr. 477 del 2015 cit).

Invero, con l’art. 14, D. Lgs. nr. 252del 2005, entrato in vigore dal 1° gennaio 2007, il Legislatore non si sarebbe limitato a riprodurre il contenuto dell’art. 10, D. Lgs. nr. 124 del 1993, dopo averne disposto la soppressione con effetto dal 1° gennaio 2007, ma avrebbe introdotto una previsione legislativa strutturalmente e contenutisticamente diversa dalla precedente, relativa espressamente ai [OSCURATO:PERSONA] di “nuova istituzione”, non applicabile anche alle forme di previdenza complementare preesistenti, quale il Fondo della ex CRR per cui è causa;

13. la Corte di appello, inoltre, non avrebbe correttamente individuato e interpretato la volontà delle parti, istitutiva del [OSCURATO:PERSONA] della ex CRR, violando i criteri legali di ermeneutica di cui alle disposizioni codicistiche indicate in rubrica;

14. i motivi, anche ad obliterare possibili profili di inammissibilità con riferimento alle censure di violazione dei canoni interpretativi, in quanto genericamente espressi in relazione ad atti di natura pattizia (v. in proposito, ex plurimis, Cass. nr.30281 del 2022), possono congiuntamente trattarsi e sono da respingere alla stregua dell’orientamento della Corte, come, di recente, ribadito con la pronuncia delle sezioni unite nr.12209 del 2022;

15. il precedente indicato in ultimo , pronunciandosi in relazione ad una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente ( «riscatto» della posizione individuale maturata presso fondi a ripartizione e a prestazione definita preesistenti), ha confermato la portabilità e «riscattabilità» della posizione individuale, anche con riferimento ai fondi complementari preesistenti all'entrata in vigore dellaL. n. 421 del 1992, indipendentemente dalle loro caratteristiche strutturali, ivi compresi quelli funzionanti secondo il sistema cd. a ripartizione o a capitalizzazione collettiva e a prestazione definita, essendo comunque ravvisabile una posizione individuale di valore determinabile, la cui consistenza va parametrata ai contributi versati al fondo, compresi quelli datoriali, ed ai rendimenti provenienti dal loro impiego produttivo;

16. all’indicato principio - e al relativo supporto argomentativo richiamato anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod.proc.civ.- va assicurata continuità in questa sede, sicché non residuano margini di accoglimento della tesi difensiva proposta dall'odierna ricorrente, considerato che il modello interpretativo ormai prevalente, confermato dal D.Lgs. nr. 252 del 2005 (art. 1, art. 3, comma 3, e art. 14, comma 6) ed esteso, ad opera dell'orientamento interpretativo espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, ai fondi complementari di più antica istituzione, volge nel senso di garantire la facoltà dell'aderente al fondo di trasferire e/oriscattare l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica, sancendo l'inefficacia di eventuali disposizioni «limitative»contenute nelle fonti istitutive e fissando la «portabilità » come principio inderogabile anche per l'autonomia negoziale collettiva e, quindi, come regola di carattere generale (v. successivamente anche Cass. nn. 29383 e 30549 del 2022);

17. con il quarto motivo - a i sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.-è dedotta la violazione dell'art. 1362 e dell’art. 1363 cod. civ.,dell’art. 18 D.Lgs. nr. 124 del 1993, dell’art. 20 D.Lgs. nr. 252 del 2005,dell’art. 115 cod.proc.civ. e dell’art. 116 cod.proc.civ., dell’art. 2697 cod.civ., per avere la Corte di appello ritenuto non contestati i conteggi elaborati dal pensionato e/o comunque per non aver ritenuto dimostrato, da parte di [OSCURATO:SOCIETA], l’infondatezza nell’an della domanda proposta;

18. il motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità;

19. le censure non si confrontano specificamente con la statuizione della Corte di merito che, in ordine al quantum debeatur, ha riconosciuto l'importo ri chiesto dal l’ appellante «attesa la genericità delle deduzioni difensive dell’appellato che, lungi dal prendere posizione sullo specifico conteggio effettuato già nel ricorso introduttivo del primo grado e ribadito nel ricorso in sede di gravame […]contesta(va) la quantificazione effettuata in primo grado, senza produrre un proprio conteggio alternativo […]»;

20. i rilievi, a tacere d’altro, non trascrivono né i conteggi elaborati dall’originario ricorrente-appellante, né il decisumdi primo grado, né i rilievi mossi, con l’atto di costituzione in appello.

Gli elementi omessi impediscono al Collegio di valutare la fondatezza delle censure;

21. l’ultimo motivo di ricorso , con cui - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.-è dedotta la violazione d ell’ art. 20 del D.Lgs. nr. 252 del 2005, dell’art. 1 del D.Lgs nr. 252 del 2005 e dell’ art. 16 della legge nr. 412 del 1991, è infondato per le considerazioni esposte dal Giudice di appello;

22. n el caso di specie, n on è applicabile il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi previsto dall'art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991, in quanto gli importi non sono corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, ma da datori di lavoro privati (Cass. sez.un. nr. 6928 del 2018; v. anche Cass., sez. un., nr. 16084del 2021).

23. complessivamente, il ricorso va rigettato.

24. in ragione del recente intervento delle sezioni unite sulla questione principale controversa le spese sicompensano interamente tra le parti;

25. sussistono, invece, i presupposti per il versamento del doppio contributo, ove dovuto.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese.

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23992/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta e difesa dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],rappresentat o e difes o dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avversola sentenza n. 1265/2020 dellaCORTE D'APPELLO di NAPOLIdepositata il20/03/2020, R.G.N.3845/2014 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.il Tribunale di Napoli rigettava la domanda proposta da un ex dipendente della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., già iscrittoal fondo di quiescenza e previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Roma (Fondo della ex CRR, Istituito all'interno della Cassa di Risparmio di Roma), volta al riconoscimento del diritto ad esercitare il riscatto delle quote versate al Fondo indicato e ad ottenere la liquidazione del cd. zainetto, con condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. e del [OSCURATO:PERSONA] per il personale delle aziende del gruppo [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento in solido, in favore dell'istante, della somma di euro 32.046,00oltre accessori; 2.la Corte di appello di Napoli, in parziale accogli mento dell’appello propostodall’odierno controricorrente e in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda originaria (esclusivamente) nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (in seguito anche Banca); 3.a fondamento del decisum, la Corte di appello richiamava la pronuncia delle sezioni unite nr. 477 del 2015; osservava che, alla stregua dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte, dovessero disattendersi le articolate argomentazioni di [OSCURATO:SOCIETA] volte a negare il diritto di riscatto dell’appellante,per il fatto che il vecchio Fondo in cui lo stesso era iscritto non fosse strutturato su conti individuali, onde sarebbe stata impossibile la liquidazione di una quota di pertinenza del singolo lavoratore; 4.in particolare, s ussistev a il diritto del l’appellante al riscatto della sua posizione individuale: tale diritto, in ragione delle tre opzioni previste dall'art 10 del d. lgs. nr. 124 del 1993, era l'unica possibile scelta poiché il rapporto di lavoro era cessato, sicché in nessun caso si sarebbe potuto affermare il diritto alla portabilità della propria posizione presso il distinto ed autonomo Fondo, opzione per il personale delle aziende del gruppo [OSCURATO:SOCIETA]; di qui, l'accoglimento della domanda esclusivamente nei confronti della Banca e non anche del Fondo; 5.in merito al quantum debeatur , i giudici ritenevano corretti i conteggi elaborati dall’appellante, in difetto di contestazioni specifiche, e dovevano riconoscersi gli accessori (interessi e rivalutazione), trattandosi di somme che, sia pure aventi natura previdenziale, eranocorrisposta da datore di lavoro privato; 6.ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. con cinque motivi, illustrati con memoria, cui ha resistito, con controricorso, la parte in epigrafe; è rimasto intimato il Fondo; 7.chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]: 8.con il primo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr 3 cod. proc. civ.- è dedotta la violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. e dell'art 118 disp. att. cod. proc. civ., per avere la Corte di appello di Napoli sviluppato una motivazione contraddittoria ed insufficiente, dando attuazione e applicazione alle statuizioni contenute in Cass. nr. 477del 2015 e, in precedenza, in Cass. nr. 7161 del 2013 che si riferiscono, espressamente, alla disciplina del trasferimento ovvero della portabilità della posizione individuale, situazione distinta -o meglio opposta- rispetto al riscatto, in quanto fondate su presupposti diversi; inoltre, per aver applicato la disciplina contenuta nell'art. 10 del d.lgs. nr. 124 del 1993 che, ratione temporis, non era applicabile alla fattispecie concreta, poiché il pensionato, pacificamente, era andato in quiescenza per effetto dell'accordo individuale del 22 ottobre 2009: al predetto, dunque, era applicabile l'art. 14 del d.lgs. nr. 252 del 2005; 9.il motivo che prospetta un deficitmotivazionale è infondato alla luce del fermo orientamento della Corte in base al quale è attribuito rilievo solo all’anomalia motivazionale (tra le recenti, Cass. sez.un.nr. 37406 del 2022, con richiami a Cass., S.U., nn. 8053, 8054 e 19881 del 2014) che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, e chesi esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass.,sez.un., nr. 19881 del 2014; ex multis: Cass. nr. 2889 del 2023); 10. nel caso di specie, emerge con chiarezza, anche in base a quanto riportato nello storico di lite, che la sentenza impugnata non è affetta da omessa motivazione, risultando la decisione della Corte di appello motivata in relazione alla sussistenza dei presupposti per l’esercizio del diritto al riscatto della posizione contributiva; 11. l’esattezza o meno del decisum, quanto alla normativa di riferimento, non riguarda il piano motivazionale; 12. con il secondo ed il terzo motivo - - ai sensi dell'art. 360 nr 3 cod. proc. civ.-è dedotta violazione dell’art. 10 e dell’art.18 del D. Lgs. nr. 124 del 1993, dell’art. 14 e dell’art. 20 del D. Lgs. nr. 252 del 2005, del DM nr. 62 del 2007 nonché (solo il terzo motivo) degli artt. 1362 e 1363 cod.civ., per avere la Corte di appello ritenuto erroneamente applicabile alla fattispecie concreta la previsione dell’art. 10 cit., sulla base del richiamo e quindi dell’interpretazione di detta disposizione fornita da Cass., sez.un., nr. 477 del 2015 nonostante il rapporto di lavoro del pensionato fosse cessato in data 31.3.2009. Per la parte ricorrente, l’esistenza o meno dell’asserito diritto al riscatto – comunque contestato – avrebbe dovuto essere valutato esclusivamente in applicazione delle previsioni legislative contenute nel D. Lgs.nr. 252del 2005, in vigore dal 1° gennaio 2007. Il precedente utilizzato dalla Corte territoriale non sarebbe, dunque, utilizzabile ai fini del decidere e non avrebbe dovuto essere posto a fondamento della decisione assunta, in quanto esso aveva ad oggetto una domanda di trasferimento della posizione individuale avanzata, ai sensi dell’art. 10, D. Lgs. n. 124/1993 ratione temporis applicabile a quella controversia, da un soggetto in servizio attivo che ha chiesto di trasferire la propria “posizione individuale” presso una forma di previdenza complementare diversa da quella di originaria iscrizione, in conseguenza del mutamento dell’attività di lavoro avvenuta. Nessuna identità, quindi, era dato ravvisare tra la fattispecie oggetto di Cass. nr. 477 del 2015 cit. e quella oggetto del presente giudizio, in cui veniva in rilievo una domanda di riscatto, proposta da un soggetto cessato dal servizio. Pertanto, ove la Corte di Appello di Napoli avesse correttamente interpretato la disciplina applicabile, avrebbe dovuto respingere anche la domanda di riscatto, senza considerare rilevante ai fini del decidere il precedente da esso indicato (Cass. nr. 477 del 2015 cit). Invero, con l’art. 14, D. Lgs. nr. 252del 2005, entrato in vigore dal 1° gennaio 2007, il Legislatore non si sarebbe limitato a riprodurre il contenuto dell’art. 10, D. Lgs. nr. 124 del 1993, dopo averne disposto la soppressione con effetto dal 1° gennaio 2007, ma avrebbe introdotto una previsione legislativa strutturalmente e contenutisticamente diversa dalla precedente, relativa espressamente ai [OSCURATO:PERSONA] di “nuova istituzione”, non applicabile anche alle forme di previdenza complementare preesistenti, quale il Fondo della ex CRR per cui è causa; 13. la Corte di appello, inoltre, non avrebbe correttamente individuato e interpretato la volontà delle parti, istitutiva del [OSCURATO:PERSONA] della ex CRR, violando i criteri legali di ermeneutica di cui alle disposizioni codicistiche indicate in rubrica; 14. i motivi, anche ad obliterare possibili profili di inammissibilità con riferimento alle censure di violazione dei canoni interpretativi, in quanto genericamente espressi in relazione ad atti di natura pattizia (v. in proposito, ex plurimis, Cass. nr.30281 del 2022), possono congiuntamente trattarsi e sono da respingere alla stregua dell’orientamento della Corte, come, di recente, ribadito con la pronuncia delle sezioni unite nr.12209 del 2022; 15. il precedente indicato in ultimo , pronunciandosi in relazione ad una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente ( «riscatto» della posizione individuale maturata presso fondi a ripartizione e a prestazione definita preesistenti), ha confermato la portabilità e «riscattabilità» della posizione individuale, anche con riferimento ai fondi complementari preesistenti all'entrata in vigore dellaL. n. 421 del 1992, indipendentemente dalle loro caratteristiche strutturali, ivi compresi quelli funzionanti secondo il sistema cd. a ripartizione o a capitalizzazione collettiva e a prestazione definita, essendo comunque ravvisabile una posizione individuale di valore determinabile, la cui consistenza va parametrata ai contributi versati al fondo, compresi quelli datoriali, ed ai rendimenti provenienti dal loro impiego produttivo; 16. all’indicato principio - e al relativo supporto argomentativo richiamato anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod.proc.civ.- va assicurata continuità in questa sede, sicché non residuano margini di accoglimento della tesi difensiva proposta dall'odierna ricorrente, considerato che il modello interpretativo ormai prevalente, confermato dal D.Lgs. nr. 252 del 2005 (art. 1, art. 3, comma 3, e art. 14, comma 6) ed esteso, ad opera dell'orientamento interpretativo espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, ai fondi complementari di più antica istituzione, volge nel senso di garantire la facoltà dell'aderente al fondo di trasferire e/oriscattare l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica, sancendo l'inefficacia di eventuali disposizioni «limitative»contenute nelle fonti istitutive e fissando la «portabilità » come principio inderogabile anche per l'autonomia negoziale collettiva e, quindi, come regola di carattere generale (v. successivamente anche Cass. nn. 29383 e 30549 del 2022); 17. con il quarto motivo - a i sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.-è dedotta la violazione dell'art. 1362 e dell’art. 1363 cod. civ.,dell’art. 18 D.Lgs. nr. 124 del 1993, dell’art. 20 D.Lgs. nr. 252 del 2005,dell’art. 115 cod.proc.civ. e dell’art. 116 cod.proc.civ., dell’art. 2697 cod.civ., per avere la Corte di appello ritenuto non contestati i conteggi elaborati dal pensionato e/o comunque per non aver ritenuto dimostrato, da parte di [OSCURATO:SOCIETA], l’infondatezza nell’an della domanda proposta; 18. il motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità; 19. le censure non si confrontano specificamente con la statuizione della Corte di merito che, in ordine al quantum debeatur, ha riconosciuto l'importo ri chiesto dal l’ appellante «attesa la genericità delle deduzioni difensive dell’appellato che, lungi dal prendere posizione sullo specifico conteggio effettuato già nel ricorso introduttivo del primo grado e ribadito nel ricorso in sede di gravame […]contesta(va) la quantificazione effettuata in primo grado, senza produrre un proprio conteggio alternativo […]»; 20. i rilievi, a tacere d’altro, non trascrivono né i conteggi elaborati dall’originario ricorrente-appellante, né il decisumdi primo grado, né i rilievi mossi, con l’atto di costituzione in appello. Gli elementi omessi impediscono al Collegio di valutare la fondatezza delle censure; 21. l’ultimo motivo di ricorso , con cui - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.-è dedotta la violazione d ell’ art. 20 del D.Lgs. nr. 252 del 2005, dell’art. 1 del D.Lgs nr. 252 del 2005 e dell’ art. 16 della legge nr. 412 del 1991, è infondato per le considerazioni esposte dal Giudice di appello; 22. n el caso di specie, n on è applicabile il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi previsto dall'art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991, in quanto gli importi non sono corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, ma da datori di lavoro privati (Cass. sez.un. nr. 6928 del 2018; v. anche Cass., sez. un., nr. 16084del 2021). 23. complessivamente, il ricorso va rigettato. 24. in ragione del recente intervento delle sezioni unite sulla questione principale controversa le spese sicompensano interamente tra le parti; 25. sussistono, invece, i presupposti per il versamento del doppio contributo, ove dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricor
Sentenza Cassazione n. 24997/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris