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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 6 ottobre 2025

Cassazione n. 26831/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7261/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 4 DOM.

DIG., presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE -intimato- avverso l’ ORDINANZA della [OSCURATO:PERSONA] n.25222/2024 depositata il 19/09/2024; Numero registro generale 7261/2025 Numero sezionale 3000/2025 Numero di raccolta generale 26831/2025 Data pubblicazione 06/10/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 24/09/2025.

Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 7261/2025 Numero sezionale 3000/2025 Numero di raccolta generale 26831/2025 Data pubblicazione 06/10/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7261/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 4 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE -intimato- avverso l’ ORDINANZA della [OSCURATO:PERSONA] n.25222/2024 depositata il 19/09/2024; Numero registro generale 7261/2025 Numero sezionale 3000/2025 Numero di raccolta generale 26831/2025 Data pubblicazione 06/10/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 24/09/2025. Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 7261/2025 Numero sezionale 3000/2025 Numero di raccolta generale 26831/2025 Data pubblicazione 06/10/2025
Decreto Cassazione n. 26831/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris