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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28282/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Salerno ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Considerato che le doglianze del ricorrente, con le quali vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, sono manifestamente infondate e generiche, rieditando censure già sottoposte al giudice dell'appello e da quest'ultimo confutate con motivazione logica e corretta in diritto, con la quale il ricorso non si è sostanzialmente confrontato, limitandosi a ribadire la asserita natura vantaggiosa dell'operazione di cui invece i giudici di merito hanno affermato quella distrattiva.

Considerato altresì che le argomentazioni del ricorrente omettono di tenere conto del fatto che quello di bancarotta patrimoniale è reato di pericolo, concentrando le proprie attenzioni sulla supposta assenza di un danno.

Ma anche sotto questo profilo la Corte ha evidenziato anzitutto come non vi sia prova alcuna che il prezzo dell'immobile sia stato almeno in parte effettivamente saldato per contanti, come sostenuto dalla difesa, la quale per di più in maniera del tutto congetturale giustifica il mancato rinvenimento della somma di cui asserisce l'incasso.

Quanto poi alla transazione intervenuta con la curatela, il ricorso omette di confrontarsi con la corretta osservazione della Corte circa il fatto che questa è intervenuta ben dopo la consumazione del reato, risultando dunque del tutto irrilevante ai fini della configurabilità di quest'ultimo.

Inoltre va rilevato che i giudici del merito hanno fatto corretta applicazione del consolidato principio per cui la cessione del bene su cui grava l'ipoteca alla quale non segue la liberazione del fallito, comportando l'accollo cumulativo del debito assistito dalla garanzia, integra gli estremi della bancarotta patrimoniale (ex multis Sez. 5, n. 20807 del 05/03/2018, Esposito, Rv. 273032), rimanendo irrilevante che oggetto di cessione sia solo la quota del bene medesimo di cui lo stesso fallito è titolare.

Generiche e versate in fatto risultano infine le doglianze avanzate dal ricorrente in merito alla configurabilità del dolo del reato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. x P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Salerno ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Considerato che le doglianze del ricorrente, con le quali vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, sono manifestamente infondate e generiche, rieditando censure già sottoposte al giudice dell'appello e da quest'ultimo confutate con motivazione logica e corretta in diritto, con la quale il ricorso non si è sostanzialmente confrontato, limitandosi a ribadire la asserita natura vantaggiosa dell'operazione di cui invece i giudici di merito hanno affermato quella distrattiva. Considerato altresì che le argomentazioni del ricorrente omettono di tenere conto del fatto che quello di bancarotta patrimoniale è reato di pericolo, concentrando le proprie attenzioni sulla supposta assenza di un danno. Ma anche sotto questo profilo la Corte ha evidenziato anzitutto come non vi sia prova alcuna che il prezzo dell'immobile sia stato almeno in parte effettivamente saldato per contanti, come sostenuto dalla difesa, la quale per di più in maniera del tutto congetturale giustifica il mancato rinvenimento della somma di cui asserisce l'incasso. Quanto poi alla transazione intervenuta con la curatela, il ricorso omette di confrontarsi con la corretta osservazione della Corte circa il fatto che questa è intervenuta ben dopo la consumazione del reato, risultando dunque del tutto irrilevante ai fini della configurabilità di quest'ultimo. Inoltre va rilevato che i giudici del merito hanno fatto corretta applicazione del consolidato principio per cui la cessione del bene su cui grava l'ipoteca alla quale non segue la liberazione del fallito, comportando l'accollo cumulativo del debito assistito dalla garanzia, integra gli estremi della bancarotta patrimoniale (ex multis Sez. 5, n. 20807 del 05/03/2018, Esposito, Rv. 273032), rimanendo irrilevante che oggetto di cessione sia solo la quota del bene medesimo di cui lo stesso fallito è titolare. Generiche e versate in fatto risultano infine le doglianze avanzate dal ricorrente in merito alla configurabilità del dolo del reato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. x P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammend
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