CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 17999/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento del decreto impugnato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse della società Costruzioni di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto in data 17/04/2023 con il quale il Tribunale di Catanzaro aveva revocato il controllo giudiziario già disposto nei confronti della società. Avverso l'indicato decreto della Corte di appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione il rappresentante legale della ditta Costruzioni di [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione dell'art. 127 cod. proc. pen., dell'art. 34-bis d. Igs. n. 159 del 2011 e vizi di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento del decreto impugnato. E' pervenuto a questa Corte atto di rinuncia al ricorso del rappresentante legale della ditta ricorrente, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento della spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 500,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. Così deci