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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 38563/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E.IIKE nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.UGO Ejike ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione alla detenzione di circa 469 grammi dì sostanza stupefacente del tipo cocaina.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione 13 all'affermazione di responsabilità nei suoi confronti stante la equivocità degli ele- menti indiziari raccoltirii_aucliUOIXI, ipotizzando una alternativa ricostruzione dei fatti che avevano portato all'arresto del prevenuto, nonché in relazione al man- cato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass., sez.

U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente, fondata sul possesso dello zaino contenente lo stupefacente, in cui erano collocati ì suoì effetti personali e i cellulari in suo uso, come era risultato dalla condotta successiva al controllo con la quale l'UGO aveva tentato di recuperare l'utenza telefonica per rispondere ad una chiamata per avvisare dell'intervento della poli- zia. 3.1 II motivo di ricorso concernente le attenuanti generiche risulta parimenti manifestamente infondato. il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale ri- sulta coerente con le risultanze processuali e non si pone in contrasto con la giu- risprudenza di legittimità sul punto laddove il mancato riconoscimento delle circo- stanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifi- che nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della conces- sione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell'im- putato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489).

Il giudice distrettuale ha escluso profili di par- ticolare meritevolezza e d'altro canto ha valorizzato la personalità dell'imputato gravato da precedenti, anche specifici.

A tale proposito il S.C. ha affermato che non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favore- voli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disat- tesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172; sez. 3, n.2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv282693).4.

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 7 Giugno 2023 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E.IIKE nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.UGO Ejike ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione alla detenzione di circa 469 grammi dì sostanza stupefacente del tipo cocaina. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione 13 all'affermazione di responsabilità nei suoi confronti stante la equivocità degli ele- menti indiziari raccoltirii_aucliUOIXI, ipotizzando una alternativa ricostruzione dei fatti che avevano portato all'arresto del prevenuto, nonché in relazione al man- cato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente, fondata sul possesso dello zaino contenente lo stupefacente, in cui erano collocati ì suoì effetti personali e i cellulari in suo uso, come era risultato dalla condotta successiva al controllo con la quale l'UGO aveva tentato di recuperare l'utenza telefonica per rispondere ad una chiamata per avvisare dell'intervento della poli- zia. 3.1 II motivo di ricorso concernente le attenuanti generiche risulta parimenti manifestamente infondato. il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale ri- sulta coerente con le risultanze processuali e non si pone in contrasto con la giu- risprudenza di legittimità sul punto laddove il mancato riconoscimento delle circo- stanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifi- che nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della conces- sione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell'im- putato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489). Il giudice distrettuale ha escluso profili di par- ticolare meritevolezza e d'altro canto ha valorizzato la personalità dell'imputato gravato da precedenti, anche specifici. A tale proposito il S.C. ha affermato che non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favore- voli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disat- tesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172; sez. 3, n.2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv282693).4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 Giugno 2023 Il Consigliere e
Sentenza Cassazione n. 38563/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris