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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 07157/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 130 R.G. anno 2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Granata MariaPia, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];ricorrentecontroBanca [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];controricorrenteavverso la sentenza n. 4875/2021 depositata il 2 luglio 2021 della Cortedi appello di Roma.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Sez.

I – RG 130/2022camera di consiglio 23.2.2026 1Numero registro generale 130/2022Numero sezionale 828/2026Numero di raccolta generale 7157/2026Data pubblicazione 25/03/20261. ─ Il Tribunale di Roma ha respinto la querela di falso propostada Stefania, Marco, Federico, [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] e daAgricola [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; con la detta querela era stato lamentato ilriempimento absque pactis di una scrittura privata che documentavaun contratto di fideiussione: contratto in origine mancante, secondo laprospettazione attorea, del soggetto in favore del quale era stataprestata la garanzia e del limite massimo di questa.2. ─ Il gravame proposto dai Nicolai, da [OSCURATO:PERSONA] e dallasocietà, soccombenti in primo grado, è stato respinto dalla Corte diappello di Roma con sentenza del 2 luglio 2021.Ha rilevato il Giudice distrettuale che la prova della falsitàincombeva agli appellanti i quali, nella circostanza, avevano l’onere didimostrare sia che la firma era stata apposta su foglio non ancorariempito, sia che il riempimento era avvenuto absque pactis.

Haaggiunto che, «anche a prescindere dalla valutazione degli elementiindiziari di segno contrario operata dal Tribunale nel senso di un nonabusivo riempimento», che la Corte di appello condivideva, rilevava «lamanifesta insufficienza della prova della falsità» e rimarcato, inproposito, che il teste escusso aveva chiarito di nulla sapere «sugliaccordi tra la banca e la società circa la fideiussione».3. — I Nicolai e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione conun unico motivo di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro resiste concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― È denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt.2702 c.c., 221 c.p.c. 112, 115, 116 c.p.c. nonché dell’art. 132 c.p.c. edell’art. 118 disp. att. c.p.c..

Si lamenta che la Corte di merito abbiarichiesto ad essi ricorrenti di offrire una prova negativa — quella circala mancanza del patto di riempimento — e ci si duole non siano statiapprezzati gli elementi di prova dai medesimi forniti «ai fini di ritenereSez.

I – RG 130/2022camera di consiglio 23.2.2026 2Numero registro generale 130/2022Numero sezionale 828/2026Numero di raccolta generale 7157/2026Data pubblicazione 25/03/2026adempiuto l’onere probatorio, come prova ‘positiva’ dell’assenza di unpreventivo patto di riempimento».2. ― Il motivo è inammissibile.La ratio decidendi dell’impugnata pronuncia è da rinvenirenell’affermazione per cui nella controversia in esame è nella sostanzamancata la prova della falsità.

In tal senso, non è proficua la censuravertente sulla valutazione degli elementi indiziari che sconfesserebberol’abusivo riempimento.

La doglianza con cui i ricorrenti hannocontestato, reputandola erronea, la «condivisione, da parte del secondoGiudice, del ragionamento del Tribunale in ordine alla ‘esistenza dielementi indiziari di segno contrario’» non è concludente: al di là delrecepimento del giudizio espresso dal Giudice di primo grado in ordineagli elementi indiziari dell’autenticità del documento, quel che rileva èche la Corte distrettuale abbia reputato assorbente la «manifestainsufficienza della prova della falsità».

E sul punto la sentenzaimpugnata si sottrae a censura poiché la Corte di merito ha fatto pianaapplicazione del principio per cui ove il sottoscrittore assuma, conquerela di falso, che la sottoscrizione sia stata apposta su foglio firmatoin bianco ed abusivamente riempito, egli ha l'onere di provare sia chela firma sia stata apposta su foglio non ancora riempito, sia che ilriempimento sia avvenuto absque pactis (Cass. 18 febbraio 2004, n.3155; in senso conforme, di recente, non massimata in CED, Cass. 9dicembre 2025, n. 31994).

Né rileva che la circostanza da provarsi fossenegativa: infatti, l’onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chieccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, nonsubisce deroga quando abbia ad oggetto «fatti negativi» e, non essendopossibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativaprova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fattopositivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possadesumersi il fatto negativo (per tutte: Cass. 22 marzo 2021, n. 8018;Sez.

I – RG 130/2022camera di consiglio 23.2.2026 3Numero registro generale 130/2022Numero sezionale 828/2026Numero di raccolta generale 7157/2026Data pubblicazione 25/03/2026Cass. 6 giugno 2012, n. 9099).

La conclusione cui è pervenuta la Corteterritoriale riflette, poi, un apprezzamento di fatto non sindacabile nellapresente sede.

Come è noto, infatti, col ricorso per cassazione la partenon può rimettere in discussione, proponendo una propria diversainterpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e laricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito (Cass. 22novembre 2023, n. 32505; Cass. 7 aprile 2017, n. 9097); la valutazionedel materiale probatorio ― in quanto destinata a risolversi nella sceltadi uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo diprova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e allavalutazione del giudicante ― costituisce espressione delladiscrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compitiistituzionali della S.C. (Cass. 21 dicembre 2022, n. 37382).3. ― Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.4. — Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.Numero registro generale 130/2022Numero sezionale 828/2026Numero di raccolta generale 7157/2026Data pubblicazione 25/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi [OSCURATO:PERSONA]:QuerelaMauro [OSCURATO:PERSONA] di falsoRosario [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereCC [OSCURATO:DATA_NASCITA]Silvia [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMassimo [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 130 R.G. anno 2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Granata MariaPia, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];ricorrentecontroBanca [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];controricorrenteavverso la sentenza n. 4875/2021 depositata il 2 luglio 2021 della Cortedi appello di Roma.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Sez.

I – RG 130/2022camera di consiglio 23.2.2026 1Numero registro generale 130/2022Numero sezionale 828/2026Numero di raccolta generale 7157/2026Data pubblicazione 25/03/20261. ─ Il Tribunale di Roma ha respinto la querela di falso propostada Stefania, Marco, Federico, [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] e daAgricola [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; con la detta querela era stato lamentato ilriempimento absque pactis di una scrittura privata che documentavaun contratto di fideiussione: contratto in origine mancante, secondo laprospettazione attorea, del soggetto in favore del quale era stataprestata la garanzia e del limite massimo di questa.2. ─ Il gravame proposto dai Nicolai, da [OSCURATO:PERSONA] e dallasocietà, soccombenti in primo grado, è stato respinto dalla Corte diappello di Roma con sentenza del 2 luglio 2021.Ha rilevato il Giudice distrettuale che la prova della falsitàincombeva agli appellanti i quali, nella circostanza, avevano l’onere didimostrare sia che la firma era stata apposta su foglio non ancorariempito, sia che il riempimento era avvenuto absque pactis.

Haaggiunto che, «anche a prescindere dalla valutazione degli elementiindiziari di segno contrario operata dal Tribunale nel senso di un nonabusivo riempimento», che la Corte di appello condivideva, rilevava «lamanifesta insufficienza della prova della falsità» e rimarcato, inproposito, che il teste escusso aveva chiarito di nulla sapere «sugliaccordi tra la banca e la società circa la fideiussione».3. — I Nicolai e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione conun unico motivo di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro resiste concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― È denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt.2702 c.c., 221 c.p.c. 112, 115, 116 c.p.c. nonché dell’art. 132 c.p.c. edell’art. 118 disp. att. c.p.c..

Si lamenta che la Corte di merito abbiarichiesto ad essi ricorrenti di offrire una prova negativa — quella circala mancanza del patto di riempimento — e ci si duole non siano statiapprezzati gli elementi di prova dai medesimi forniti «ai fini di ritenereSez.

I – RG 130/2022camera di consiglio 23.2.2026 2Numero registro generale 130/2022Numero sezionale 828/2026Numero di raccolta generale 7157/2026Data pubblicazione 25/03/2026adempiuto l’onere probatorio, come prova ‘positiva’ dell’assenza di unpreventivo patto di riempimento».2. ― Il motivo è inammissibile.La ratio decidendi dell’impugnata pronuncia è da rinvenirenell’affermazione per cui nella controversia in esame è nella sostanzamancata la prova della falsità.

In tal senso, non è proficua la censuravertente sulla valutazione degli elementi indiziari che sconfesserebberol’abusivo riempimento.

La doglianza con cui i ricorrenti hannocontestato, reputandola erronea, la «condivisione, da parte del secondoGiudice, del ragionamento del Tribunale in ordine alla ‘esistenza dielementi indiziari di segno contrario’» non è concludente: al di là delrecepimento del giudizio espresso dal Giudice di primo grado in ordineagli elementi indiziari dell’autenticità del documento, quel che rileva èche la Corte distrettuale abbia reputato assorbente la «manifestainsufficienza della prova della falsità».

E sul punto la sentenzaimpugnata si sottrae a censura poiché la Corte di merito ha fatto pianaapplicazione del principio per cui ove il sottoscrittore assuma, conquerela di falso, che la sottoscrizione sia stata apposta su foglio firmatoin bianco ed abusivamente riempito, egli ha l'onere di provare sia chela firma sia stata apposta su foglio non ancora riempito, sia che ilriempimento sia avvenuto absque pactis (Cass. 18 febbraio 2004, n.3155; in senso conforme, di recente, non massimata in CED, Cass. 9dicembre 2025, n. 31994).

Né rileva che la circostanza da provarsi fossenegativa: infatti, l’onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chieccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, nonsubisce deroga quando abbia ad oggetto «fatti negativi» e, non essendopossibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativaprova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fattopositivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possadesumersi il fatto negativo (per tutte: Cass. 22 marzo 2021, n. 8018;Sez.

I – RG 130/2022camera di consiglio 23.2.2026 3Numero registro generale 130/2022Numero sezionale 828/2026Numero di raccolta generale 7157/2026Data pubblicazione 25/03/2026Cass. 6 giugno 2012, n. 9099).

La conclusione cui è pervenuta la Corteterritoriale riflette, poi, un apprezzamento di fatto non sindacabile nellapresente sede.

Come è noto, infatti, col ricorso per cassazione la partenon può rimettere in discussione, proponendo una propria diversainterpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e laricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito (Cass. 22novembre 2023, n. 32505; Cass. 7 aprile 2017, n. 9097); la valutazionedel materiale probatorio ― in quanto destinata a risolversi nella sceltadi uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo diprova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e allavalutazione del giudicante ― costituisce espressione delladiscrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compitiistituzionali della S.C. (Cass. 21 dicembre 2022, n. 37382).3. ― Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.4. — Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidatiin euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte dei ricorrenti stessi, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 23 febbraio 2026.Il PresidenteMauro Di MarzioSez.

I – RG 130/2022camera di consiglio 23.2.2026 4P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidatiin euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte dei ricorrenti stessi, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 23 febbraio 2026.Il PresidenteMauro Di MarzioSez.

I – RG 130/2022camera di consiglio 23.2.2026 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 130 R.G. anno 2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Granata MariaPia, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];ricorrentecontroBanca [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];controricorrenteavverso la sentenza n. 4875/2021 depositata il 2 luglio 2021 della Cortedi appello di Roma.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Sez. I – RG 130/2022camera di consiglio 23.2.2026 1Numero registro generale 130/2022Numero sezionale 828/2026Numero di raccolta generale 7157/2026Data pubblicazione 25/03/20261. ─  Il Tribunale di Roma ha respinto la querela di falso propostada Stefania, Marco, Federico, [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] e daAgricola [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; con la detta querela era stato lamentato ilriempimento absque pactis di una scrittura privata che documentavaun contratto di fideiussione: contratto in origine mancante, secondo laprospettazione attorea, del soggetto in favore del quale era stataprestata la garanzia e del limite massimo di questa.2. ─ Il gravame proposto dai Nicolai, da [OSCURATO:PERSONA] e dallasocietà, soccombenti in primo grado, è stato respinto dalla Corte diappello di Roma con sentenza del 2 luglio 2021.Ha rilevato il Giudice distrettuale che la prova della falsitàincombeva agli appellanti i quali, nella circostanza, avevano l’onere didimostrare sia che la firma era stata apposta su foglio non ancorariempito, sia che il riempimento era avvenuto absque pactis. Haaggiunto che, «anche a prescindere dalla valutazione degli elementiindiziari di segno contrario operata dal Tribunale nel senso di un nonabusivo riempimento», che la Corte di appello condivideva, rilevava «lamanifesta insufficienza della prova della falsità» e rimarcato, inproposito, che il teste escusso aveva chiarito di nulla sapere «sugliaccordi tra la banca e la società circa la fideiussione».3. — I Nicolai e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione conun unico motivo di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro resiste concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― È denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt.2702 c.c., 221 c.p.c. 112, 115, 116 c.p.c. nonché dell’art. 132 c.p.c. edell’art. 118 disp. att. c.p.c.. Si lamenta che la Corte di merito abbiarichiesto ad essi ricorrenti di offrire una prova negativa — quella circala mancanza del patto di riempimento — e ci si duole non siano statiapprezzati gli elementi di prova dai medesimi forniti «ai fini di ritenereSez. I – RG 130/2022camera di consiglio 23.2.2026 2Numero registro generale 130/2022Numero sezionale 828/2026Numero di raccolta generale 7157/2026Data pubblicazione 25/03/2026adempiuto l’onere probatorio, come prova ‘positiva’ dell’assenza di unpreventivo patto di riempimento».2. ― Il motivo è inammissibile.La ratio decidendi dell’impugnata pronuncia è da rinvenirenell’affermazione per cui nella controversia in esame è nella sostanzamancata la prova della falsità. In tal senso, non è proficua la censuravertente sulla valutazione degli elementi indiziari che sconfesserebberol’abusivo riempimento. La doglianza con cui i ricorrenti hannocontestato, reputandola erronea, la «condivisione, da parte del secondoGiudice, del ragionamento del Tribunale in ordine alla ‘esistenza dielementi indiziari di segno contrario’» non è concludente: al di là delrecepimento del giudizio espresso dal Giudice di primo grado in ordineagli elementi indiziari dell’autenticità del documento, quel che rileva èche la Corte distrettuale abbia reputato assorbente la «manifestainsufficienza della prova della falsità». E sul punto la sentenzaimpugnata si sottrae a censura poiché la Corte di merito ha fatto pianaapplicazione del principio per cui ove il sottoscrittore assuma, conquerela di falso, che la sottoscrizione sia stata apposta su foglio firmatoin bianco ed abusivamente riempito, egli ha l'onere di provare sia chela firma sia stata apposta su foglio non ancora riempito, sia che ilriempimento sia avvenuto absque pactis (Cass. 18 febbraio 2004, n.3155; in senso conforme, di recente, non massimata in CED, Cass. 9dicembre 2025, n. 31994). Né rileva che la circostanza da provarsi fossenegativa: infatti, l’onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chieccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, nonsubisce deroga quando abbia ad oggetto «fatti negativi» e, non essendopossibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativaprova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fattopositivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possadesumersi il fatto negativo (per tutte: Cass. 22 marzo 2021, n. 8018;Sez. I – RG 130/2022camera di consiglio 23.2.2026 3Numero registro generale 130/2022Numero sezionale 828/2026Numero di raccolta generale 7157/2026Data pubblicazione 25/03/2026Cass. 6 giugno 2012, n. 9099). La conclusione cui è pervenuta la Corteterritoriale riflette, poi, un apprezzamento di fatto non sindacabile nellapresente sede. Come è noto, infatti, col ricorso per cassazione la partenon può rimettere in discussione, proponendo una propria diversainterpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e laricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito (Cass. 22novembre 2023, n. 32505; Cass. 7 aprile 2017, n. 9097); la valutazionedel materiale probatorio ― in quanto destinata a risolversi nella sceltadi uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo diprova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e allavalutazione del giudicante ― costituisce espressione delladiscrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compitiistituzionali della S.C. (Cass. 21 dicembre 2022, n. 37382).3. ― Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.4. — Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.Numero registro generale 130/2022Numero sezionale 828/2026Numero di raccolta generale 7157/2026Data pubblicazione 25/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi [OSCURATO:PERSONA]:QuerelaMauro [OSCURATO:PERSONA] di falsoRosario [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereCC [OSCURATO:DATA_NASCITA]Silvia [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMassimo [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 130 R.G. anno 2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Granata MariaPia, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];ricorrentecontroBanca [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];controricorrenteavverso la sentenza n. 4875/2021 depositata il 2 luglio 2021 della Cortedi appello di Roma.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Sez. I – RG 130/2022camera di consiglio 23.2.2026 1Numero registro generale 130/2022Numero sezionale 828/2026Numero di raccolta generale 7157/2026Data pubblicazione 25/03/20261. ─  Il Tribunale di Roma ha respinto la querela di falso propostada Stefania, Marco, Federico, [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] e daAgricola [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; con la detta querela era stato lamentato ilriempimento absque pactis di una scrittura privata che documentavaun contratto di fideiussione: contratto in origine mancante, secondo laprospettazione attorea, del soggetto in favore del quale era stataprestata la garanzia e del limite massimo di questa.2. ─ Il gravame proposto dai Nicolai, da [OSCURATO:PERSONA] e dallasocietà, soccombenti in primo grado, è stato respinto dalla Corte diappello di Roma con sentenza del 2 luglio 2021.Ha rilevato il Giudice distrettuale che la prova della falsitàincombeva agli appellanti i quali, nella circostanza, avevano l’onere didimostrare sia che la firma era stata apposta su foglio non ancorariempito, sia che il riempimento era avvenuto absque pactis. Haaggiunto che, «anche a prescindere dalla valutazione degli elementiindiziari di segno contrario operata dal Tribunale nel senso di un nonabusivo riempimento», che la Corte di appello condivideva, rilevava «lamanifesta insufficienza della prova della falsità» e rimarcato, inproposito, che il teste escusso aveva chiarito di nulla sapere «sugliaccordi tra la banca e la società circa la fideiussione».3. — I Nicolai e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione conun unico motivo di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro resiste concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― È denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt.2702 c.c., 221 c.p.c. 112, 115, 116 c.p.c. nonché dell’art. 132 c.p.c. edell’art. 118 disp. att. c.p.c.. Si lamenta che la Corte di merito abbiarichiesto ad essi ricorrenti di offrire una prova negativa — quella circala mancanza del patto di riempimento — e ci si duole non siano statiapprezzati gli elementi di prova dai medesimi forniti «ai fini di ritenereSez. I – RG 130/2022camera di consiglio 23.2.2026 2Numero registro generale 130/2022Numero sezionale 828/2026Numero di raccolta generale 7157/2026Data pubblicazione 25/03/2026adempiuto l’onere probatorio, come prova ‘positiva’ dell’assenza di unpreventivo patto di riempimento».2. ― Il motivo è inammissibile.La ratio decidendi dell’impugnata pronuncia è da rinvenirenell’affermazione per cui nella controversia in esame è nella sostanzamancata la prova della falsità. In tal senso, non è proficua la censuravertente sulla valutazione degli elementi indiziari che sconfesserebberol’abusivo riempimento. La doglianza con cui i ricorrenti hannocontestato, reputandola erronea, la «condivisione, da parte del secondoGiudice, del ragionamento del Tribunale in ordine alla ‘esistenza dielementi indiziari di segno contrario’» non è concludente: al di là delrecepimento del giudizio espresso dal Giudice di primo grado in ordineagli elementi indiziari dell’autenticità del documento, quel che rileva èche la Corte distrettuale abbia reputato assorbente la «manifestainsufficienza della prova della falsità». E sul punto la sentenzaimpugnata si sottrae a censura poiché la Corte di merito ha fatto pianaapplicazione del principio per cui ove il sottoscrittore assuma, conquerela di falso, che la sottoscrizione sia stata apposta su foglio firmatoin bianco ed abusivamente riempito, egli ha l'onere di provare sia chela firma sia stata apposta su foglio non ancora riempito, sia che ilriempimento sia avvenuto absque pactis (Cass. 18 febbraio 2004, n.3155; in senso conforme, di recente, non massimata in CED, Cass. 9dicembre 2025, n. 31994). Né rileva che la circostanza da provarsi fossenegativa: infatti, l’onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chieccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, nonsubisce deroga quando abbia ad oggetto «fatti negativi» e, non essendopossibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativaprova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fattopositivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possadesumersi il fatto negativo (per tutte: Cass. 22 marzo 2021, n. 8018;Sez. I – RG 130/2022camera di consiglio 23.2.2026 3Numero registro generale 130/2022Numero sezionale 828/2026Numero di raccolta generale 7157/2026Data pubblicazione 25/03/2026Cass. 6 giugno 2012, n. 9099). La conclusione cui è pervenuta la Corteterritoriale riflette, poi, un apprezzamento di fatto non sindacabile nellapresente sede. Come è noto, infatti, col ricorso per cassazione la partenon può rimettere in discussione, proponendo una propria diversainterpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e laricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito (Cass. 22novembre 2023, n. 32505; Cass. 7 aprile 2017, n. 9097); la valutazionedel materiale probatorio ― in quanto destinata a risolversi nella sceltadi uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo diprova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e allavalutazione del giudicante ― costituisce espressione delladiscrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compitiistituzionali della S.C. (Cass. 21 dicembre 2022, n. 37382).3. ― Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.4. — Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidatiin euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte dei  ricorrenti stessi, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 23 febbraio 2026.Il PresidenteMauro Di MarzioSez. I – RG 130/2022camera di consiglio 23.2.2026 4P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidatiin euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte dei  ricorrenti stessi, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 23 febbraio 2026.Il PresidenteMauro Di MarzioSez. I – RG 130/2022camera di consiglio 23.2.2026 4
Sentenza Cassazione n. 07157/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris