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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23200/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

TRIB.

SORVEGLIANZA di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria dell’Avv.

G. Bissacco, tempestivamente depositata.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza diTorino ha sostituito la misura alternativa dell'affidamento in prova, applicata alcondannato con provvedimento del 13 novembre 2024, con quella delladetenzione domiciliare.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso avverso il descritto provvedimento, affidato a ununico motivo (violazione dell’art. 47 Ord. pen.,e vizio di motivazione) èinammissibile perché la censura è rivalutativa rispetto agli elementi giàconsiderati dal Tribunale e che, comunque, non si ravvisa il difetto dimotivazione dedotto considerato peraltro che l'omesso accoglimento del parerefavorevole del Procuratore generale alla prosecuzione della misuradell'affidamento in prova non è rilevante ai fini della decisione adottata dalTribunale; né è affetta da vizi l’ordinanza che non menziona il detto parere nelcorpo della motivazione, anche se ne dà atto nell’incipit del provvedimento (v. p.Rilevato, infatti, che la motivazione fonda su comportamenti negativi, postiin essere in spregio ai canoni di rispetto e disciplina cui deve essere improntatal'esecuzione penale, reiterando comportamenti minacciosi nei confronti delleforze dell'ordine e del Magistrato di sorveglianza, così denotando un quadro dirisocializzazione insufficiente rispetto alla più ampia misura in esecuzione, comeda annotazioni dei Carabinieri preposti al controllo (v. p. 2) i quali hanno datosvolgimento dell’attività lavorativa.[OSCURATO:PERSONA], infine, che con la memoria tempestivamente depositata, sonodevoluti i medesimi argomenti già elaborati con il ricorso e, comunque, ulterioriosservazioni non idonee a superare la riscontrata inammissibilitàdell’impugnazione.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIB. SORVEGLIANZA di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria dell’Avv. G. Bissacco, tempestivamente depositata.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza diTorino ha sostituito la misura alternativa dell'affidamento in prova, applicata alcondannato con provvedimento del 13 novembre 2024, con quella delladetenzione domiciliare.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso avverso il descritto provvedimento, affidato a ununico motivo (violazione dell’art. 47 Ord. pen.,e vizio di motivazione) èinammissibile perché la censura è rivalutativa rispetto agli elementi giàconsiderati dal Tribunale e che, comunque, non si ravvisa il difetto dimotivazione dedotto considerato peraltro che l'omesso accoglimento del parerefavorevole del Procuratore generale alla prosecuzione della misuradell'affidamento in prova non è rilevante ai fini della decisione adottata dalTribunale; né è affetta da vizi l’ordinanza che non menziona il detto parere nelcorpo della motivazione, anche se ne dà atto nell’incipit del provvedimento (v. p.Rilevato, infatti, che la motivazione fonda su comportamenti negativi, postiin essere in spregio ai canoni di rispetto e disciplina cui deve essere improntatal'esecuzione penale, reiterando comportamenti minacciosi nei confronti delleforze dell'ordine e del Magistrato di sorveglianza, così denotando un quadro dirisocializzazione insufficiente rispetto alla più ampia misura in esecuzione, comeda annotazioni dei Carabinieri preposti al controllo (v. p. 2) i quali hanno datosvolgimento dell’attività lavorativa.[OSCURATO:PERSONA], infine, che con la memoria tempestivamente depositata, sonodevoluti i medesimi argomenti già elaborati con il ricorso e, comunque, ulterioriosservazioni non idonee a superare la riscontrata inammissibilitàdell’impugnazione.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23200/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris