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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024

Cassazione n. 09695/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i motivi aggiunti depositati nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo, il secondo, il quarto e il quinto, rispettivamente diretti a contestare l'identificazione nel ricorrente del soggetto responsabile della condotta in contestazione, il dolo specifico chiesto per il reato di cui all'ad 336 cp, la misura della pena e la denegata applicazione dell'art 131 bis cp sono tutti meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche mentre il terzo motivo, con il quale si lamenta la mancata qualificazione della condotta in termini di minaccia è manifestamente infondato oltre che generico ( perché nulla si argomenta a sostegno di siffatta diversa configurazione); rilevato che all'inammissibilità dei motivi originari di ricorso conseguono sia l'inammissibilità dei motivi aggiunti, sia le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 25 novembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i motivi aggiunti depositati nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo, il secondo, il quarto e il quinto, rispettivamente diretti a contestare l'identificazione nel ricorrente del soggetto responsabile della condotta in contestazione, il dolo specifico chiesto per il reato di cui all'ad 336 cp, la misura della pena e la denegata applicazione dell'art 131 bis cp sono tutti meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche mentre il terzo motivo, con il quale si lamenta la mancata qualificazione della condotta in termini di minaccia è manifestamente infondato oltre che generico ( perché nulla si argomenta a sostegno di siffatta diversa configurazione); rilevato che all'inammissibilità dei motivi originari di ricorso conseguono sia l'inammissibilità dei motivi aggiunti, sia le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.
Sentenza Cassazione n. 09695/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris