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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 febbraio 2026

Cassazione n. 15153/2026

Testo disponibile della fonte

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llo di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore Generale, che ha concluso chiedendo; udito il difensore del PERRELLA, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data 07/11/2022 dal Tribunale di Napoli, con la quale - per quanto qui specificamente rileva - D'ANDREA Giuseppe e PERRELLA Massimiliano erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione al concorso nei reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 come meglio specificato in rubrica (quanto al D'ANDREA, al capo d; quanto al PERRELLA, ai capi c, d, e, f).

Nel corso del giudiziodi appello, gli imputati avevano rinunciato ai motivi diversi da quelli concernenti il trattamento sanzionatorio.

2. Ricorre per cassazione il D'ANDREA, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge con riferimento ai principi del giusto processo e alla mancata applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen.;

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'iniquo trattamento sanzionatorio, applicato al D'ANDREA in misura analoga ai coimputati nonostante il minor quantitativo trasportato nell'unico episodio a lui ascritto.

Si osserva che tale squilibrio poteva essere sanato attraverso l'applicazione con giudizio di prevalenza delle già concesse attenuanti generiche.

3. Ricorre per cassazione PERRELLA Massimiliano, a mezzo del proprio difensore,. deducendo vizio di motivazione con riferimento all'illegittimo mero rinvio alla sentenza di primo grado, alla qualificazione giuridica attribuita ai capi b), i), j), k), I) della rubrica, all'applicazione della recidiva e alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.

4. Con memoria del 10/02/2026, il difensore del D'ANDREA insiste per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Iniziando dalla posizione del PERRELLA, deve osservarsi che la rinuncia ai motivi sull'affermazione di penale responsabilità rende inammissibili le doglianze formulate con il primo motivo, connotate peraltro da generici riferimenti all'art. 129 cod. proc. pen. e ai principi del giusto processo, senza peraltro alcun effettivo confronto con le considerazioni che la Corte territoriale - pur non tenuta ad argomentare sul punto, attesa la rinuncia - ha ritenuto di svolgere a sostegno della fondatezza della decisione di condanna in primo grado (cfr. pag. 4 seg. della sentenza impugnata).

Ad analoghe conclusioni di inammissibilità deve giungersi quanto al secondo motivo, in cui la mancata applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza è stata censurata in una prospettiva comparatistica con le altre posizioni, ma senza alcun confronto con la puntuale motivazione della Corte territoriale, che ha fatto leva (pag. 5) sulle risultanze del certificato penale (attestante la non occasionalità della dedizione al narcotraffico del D'ANDREA) e sulla "radicata spinta delinqunziale" desumibile dall'arco temporale, "relativamente breve", decorso dall'ultimo arresto del ricorrente al compimento della condotta delittuosa per cui è causa.

23. Anche il ricorso del PERRELLA è inammissibile.

Per ciò che riguarda i primi due motivi (illegittimità della motivazione per relationem, erronea qualificazione giuridica) è sufficiente richiamare l'intervenuta rinuncia ai motivi concernenti l'affermazione di penale responsabilità (evidenziando peraltro che la qualificazione giuridica è stata censurata in relazione a capi estranei alla condanna oggetto dell'odierno ricorso, trattandosi di imputazioni definite con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione proprio grazie al riconoscimento del comma 5 dell'art. 73: cfr. pag. 3 del provvedimento impugnato).

Quanto poi alle doglianze concernenti il trattamento sanzionatorio, si tratta anche in questo caso di rilievi connotati da assoluta genericità, del tutto privi di qualsiasi effettivo confronto con la motivazione della Corte territoriale che aveva fatto leva sul pieno inserimento nel narcotraffico, sui precedenti specifici a carico del ricorrente, nonché sulla dimensione interregionale dell'attività illecita (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore Generale, che ha concluso chiedendo; udito il difensore del PERRELLA, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data 07/11/2022 dal Tribunale di Napoli, con la quale - per quanto qui specificamente rileva - D'ANDREA Giuseppe e PERRELLA Massimiliano erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione al concorso nei reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 come meglio specificato in rubrica (quanto al D'ANDREA, al capo d; quanto al PERRELLA, ai capi c, d, e, f). Nel corso del giudiziodi appello, gli imputati avevano rinunciato ai motivi diversi da quelli concernenti il trattamento sanzionatorio. 2. Ricorre per cassazione il D'ANDREA, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento ai principi del giusto processo e alla mancata applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen.; 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'iniquo trattamento sanzionatorio, applicato al D'ANDREA in misura analoga ai coimputati nonostante il minor quantitativo trasportato nell'unico episodio a lui ascritto. Si osserva che tale squilibrio poteva essere sanato attraverso l'applicazione con giudizio di prevalenza delle già concesse attenuanti generiche. 3. Ricorre per cassazione PERRELLA Massimiliano, a mezzo del proprio difensore,. deducendo vizio di motivazione con riferimento all'illegittimo mero rinvio alla sentenza di primo grado, alla qualificazione giuridica attribuita ai capi b), i), j), k), I) della rubrica, all'applicazione della recidiva e alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. 4. Con memoria del 10/02/2026, il difensore del D'ANDREA insiste per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Iniziando dalla posizione del PERRELLA, deve osservarsi che la rinuncia ai motivi sull'affermazione di penale responsabilità rende inammissibili le doglianze formulate con il primo motivo, connotate peraltro da generici riferimenti all'art. 129 cod. proc. pen. e ai principi del giusto processo, senza peraltro alcun effettivo confronto con le considerazioni che la Corte territoriale - pur non tenuta ad argomentare sul punto, attesa la rinuncia - ha ritenuto di svolgere a sostegno della fondatezza della decisione di condanna in primo grado (cfr. pag. 4 seg. della sentenza impugnata). Ad analoghe conclusioni di inammissibilità deve giungersi quanto al secondo motivo, in cui la mancata applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza è stata censurata in una prospettiva comparatistica con le altre posizioni, ma senza alcun confronto con la puntuale motivazione della Corte territoriale, che ha fatto leva (pag. 5) sulle risultanze del certificato penale (attestante la non occasionalità della dedizione al narcotraffico del D'ANDREA) e sulla "radicata spinta delinqunziale" desumibile dall'arco temporale, "relativamente breve", decorso dall'ultimo arresto del ricorrente al compimento della condotta delittuosa per cui è causa. 23. Anche il ricorso del PERRELLA è inammissibile. Per ciò che riguarda i primi due motivi (illegittimità della motivazione per relationem, erronea qualificazione giuridica) è sufficiente richiamare l'intervenuta rinuncia ai motivi concernenti l'affermazione di penale responsabilità (evidenziando peraltro che la qualificazione giuridica è stata censurata in relazione a capi estranei alla condanna oggetto dell'odierno ricorso, trattandosi di imputazioni definite con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione proprio grazie al riconoscimento del comma 5 dell'art. 73: cfr. pag. 3 del provvedimento impugnato). Quanto poi alle doglianze concernenti il trattamento sanzionatorio, si tratta anche in questo caso di rilievi connotati da assoluta genericità, del tutto privi di qualsiasi effettivo confronto con la motivazione della Corte territoriale che aveva fatto leva sul pieno inserimento nel narcotraffico, sui precedenti specifici a carico del ricorrente, nonché sulla dimensione interregionale dell'attività illecita (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M P.Q.M
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