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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 1968

Cassazione n. 11002/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/03/1968 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (EI Ougui) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con riferimento tanto alla ribadita responsabilità in ordine ai reati in addebito ai capi C ed E, quanto alla rivalutazione, del resto preclusa nel presente grado di giudizio, degli elementi di prova riferiti alla condotta di cui al capo D. Manifestamente infondata si rivela, inoltra, la doglianza in tema di mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 riferita a tutti i reati, attesa la congrua motivazione resa dalla Corte di merito sul punto (pagg. 7-8 sent.) anche mediante coerente richiamo al sequestro di 50 grammi di cocaina al momento dell'arresto dell'imputato in flagranza di reato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 19 gennaio 2024 Il consigliere t nsore [OSCURATO:PERSONA] ente Or ncli khi Angel ostanzo [OSCURATO:PERSONA] 1 W 1fiR 2024 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/03/1968 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (EI Ougui) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con riferimento tanto alla ribadita responsabilità in ordine ai reati in addebito ai capi C ed E, quanto alla rivalutazione, del resto preclusa nel presente grado di giudizio, degli elementi di prova riferiti alla condotta di cui al capo D. Manifestamente infondata si rivela, inoltra, la doglianza in tema di mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 riferita a tutti i reati, attesa la congrua motivazione resa dalla Corte di merito sul punto (pagg. 7-8 sent.) anche mediante coerente richiamo al sequestro di 50 grammi di cocaina al momento dell'arresto dell'imputato in flagranza di reato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 Il consigliere t nsore [OSCURATO:PERSONA] ente Or ncli khi Angel ostanzo [OSCURATO:PERSONA] 1 W 1fiR 2024 Il
Sentenza Cassazione n. 11002/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris