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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 maggio 2025

Cassazione n. 19032/2025

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 1401 / 20 1 6 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

BRRNTN58H09H22QO ) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico , elettivamente domiciliati in Roma,alla via di Ripetta n. 121, presso lo studio Biondi ; –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore; –intimata – Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] n. 518 / 6 / 201 5 , depositat a in data15/4/2015; [OSCURATO:PERSONA]– [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 1401/2016a.c. 22 / 5 /202 5 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 22 maggio 2025; Fatti di causa Antonio e [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti, anche “i contribuenti”) ricevettero, in data 9/5/1997, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], la notificazione di un avviso di mora emesso ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973in rettifica dei redditi dichiarati per l’anno 1990 dal de cuius.

I contribuenti ricorsero alla C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA] indicando i rispettivi indirizzi di residenza, senza elezione di domicilio.

La C.T.P. accolse il ricorso.

Su appello dell’Ufficio, notificato al dott. [OSCURATO:PERSONA], che aveva assistito [OSCURATO:PERSONA] in primo grado senza essere domiciliatario dei ricorrenti, la C.T.R. riformò la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti,affidato ad un solo motivo.

L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.

Con ordinanza interlocutoria del 4/10/2024, questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa dell’acquisizione del fascicolo del giudizio di merito.

Acquisito il fascicolo, la causa è stata fissata per la trattazione all’adunanza camerale del 22 maggio 2025, in prossimità della quale i ricorrenti hanno depositato memoria.

Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo di ricorsoproposto, rubricato “Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. –Violazione o falsa applicazione di norme di diritto – Art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 –Nullità della notifica dell’atto di appello da parte dell’Ufficio”, i contribuenti deducono che il processo di secondo grado è stato introdotto con atto di appellodell’Ufficio delle Entrate di r.g. n. 1401/2016a.c. 22 / 5 /202 5 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che risulta notificato ad essi in data 5/3/1999 alla via Filippini n. 33 di [OSCURATO:PERSONA] presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA].

Tale notifica sarebbe “nulla e/o inesistente” e non potrebbe produrre alcun effetto.

I contribuenti rappresentano che avevano sottoscritto il ricorso di primo grado personalmente, senza l’ausilio di difensore, indicando quale domicilio le rispettive residenze anagrafiche.

Il solo [OSCURATO:PERSONA], poi, aveva conferito mandato per la rappresentanza in giudizio al proprio commercialista, con l’espressione “conferisco mandato a rappresentarmi con ogni facoltà di legge nel presente giudizio al dott. [OSCURATO:PERSONA]”, in calce all’avviso di trattazione dell’udienza per la sospensione del provvedimento impugnato.

Essendo stato, dunque, l’atto di appello notificato ad un soggetto che non era stato eletto quale domiciliatario da nessuno dei due contribuenti(pur essendosi erroneamente qualificato il dott. [OSCURATO:PERSONA], nella memoria difensiva depositata in occasione dell’udienza di discussione del giudizio di primo grado, “domiciliatario” dei ricorrenti), essendo stato ricevuto l’incarico difensivo in primo grado solo da [OSCURATO:PERSONA], i contribuenti chiedono la cassazione della sentenza impugnata “con conseguente sostanziale conferma della sentenza di primo grado”.

1.1. All’esito dell’esame degli atti del fascicolo di merito, d eve darsi atto chenon si rinviene una valida elezione di domicilio, da parte dei contribuenti, presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA], che, peraltro, risulta essere stato nominato difensore solo da [OSCURATO:PERSONA], non anche da Giuseppe.

Si rinviene, infatti, all’interno del fascicolo del giudizio di merito, il conferimento di incarico difensivo, ai sensi dell’art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 546 del 1992, solo da parte di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. l’avviso di r.g. n. 1401/2016a.c. 22 / 5 /202 5 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] trattazione dell’istanza di sospensione dell’atto impugnato in primo grado).

Orbene, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, la notificazione è inesistente solo quando manchi qualsiasi collegamento tra il soggetto al quale l’atto viene notificato e quellonell’interesse del quale la legge prescrive lanotifica (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 6470 del 21/03/2011; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16759 del 29/07/2011; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 28285 del 18/12/2013).

Nel caso di specie, tra il dott. [OSCURATO:PERSONA], al quale risulta essere stato notificato l’atto di appello dell’amministrazione, e [OSCURATO:PERSONA] esiste un collegamento, costituito dal mandato difensivo conferito dal secondo al primo nel corso del giudizio di primo grado.

Tale collegamento fa sì che la notifica effettuata presso il dott. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], non sia inesistente, bensì nulla.

2. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio con riferimento al rapporto processuale tra l’amministrazione e [OSCURATO:PERSONA], con onere per l’amministrazione, rimasta soccombente in primo grado, di riassumere il giudizio di rinvio mediante notificazione del ricorso presso la residenza di [OSCURATO:PERSONA] dichiarata nel corso del giudizio di primo grado.

2.1. Con riferimento, invece, al rapporto processuale tra [OSCURATO:PERSONA] e l’amministrazione, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio (ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c.) perché il processo d’appello non poteva proseguire, a causa della - in effetti - omessa notificazione a [OSCURATO:PERSONA] dell’atto di gravame(con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado).

3. Con riferimento al rapporto processuale tra l’amministrazione e [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio. r.g. n. 1401/2016a.c. 22 / 5 /202 5 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

3.1. Con riguardo al rapporto processuale tra l’amministrazione e [OSCURATO:PERSONA], invece, per le spese del giudizio di appello non occorre provvedere, non avendo egli svolto in secondo grado attività difensiva (proprio in quanto non costituitosi) , mentre le spese del presente giudizio –relative a detto rapporto - seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M Accoglie il ricorso dientrambi i ricorrenti.

Cassa la sentenza impugnata con riferimento al rapporto processuale tra l’Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA] e rinvia la causaalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.

Cassa senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al rapporto processuale tra l’Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA].

Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 1.200,00per compensi, oltre al rimborso delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 1401 / 20 1 6 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] (C.F. BRRNTN58H09H22QO ) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico , elettivamente domiciliati in Roma,alla via di Ripetta n. 121, presso lo studio Biondi ; –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore; –intimata – Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] n. 518 / 6 / 201 5 , depositat a in data15/4/2015; [OSCURATO:PERSONA]– [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 1401/2016a.c. 22 / 5 /202 5 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 22 maggio 2025; Fatti di causa Antonio e [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti, anche “i contribuenti”) ricevettero, in data 9/5/1997, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], la notificazione di un avviso di mora emesso ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973in rettifica dei redditi dichiarati per l’anno 1990 dal de cuius. I contribuenti ricorsero alla C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA] indicando i rispettivi indirizzi di residenza, senza elezione di domicilio. La C.T.P. accolse il ricorso. Su appello dell’Ufficio, notificato al dott. [OSCURATO:PERSONA], che aveva assistito [OSCURATO:PERSONA] in primo grado senza essere domiciliatario dei ricorrenti, la C.T.R. riformò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti,affidato ad un solo motivo. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. Con ordinanza interlocutoria del 4/10/2024, questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa dell’acquisizione del fascicolo del giudizio di merito. Acquisito il fascicolo, la causa è stata fissata per la trattazione all’adunanza camerale del 22 maggio 2025, in prossimità della quale i ricorrenti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo di ricorsoproposto, rubricato “Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. –Violazione o falsa applicazione di norme di diritto – Art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 –Nullità della notifica dell’atto di appello da parte dell’Ufficio”, i contribuenti deducono che il processo di secondo grado è stato introdotto con atto di appellodell’Ufficio delle Entrate di r.g. n. 1401/2016a.c. 22 / 5 /202 5 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che risulta notificato ad essi in data 5/3/1999 alla via Filippini n. 33 di [OSCURATO:PERSONA] presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA]. Tale notifica sarebbe “nulla e/o inesistente” e non potrebbe produrre alcun effetto. I contribuenti rappresentano che avevano sottoscritto il ricorso di primo grado personalmente, senza l’ausilio di difensore, indicando quale domicilio le rispettive residenze anagrafiche. Il solo [OSCURATO:PERSONA], poi, aveva conferito mandato per la rappresentanza in giudizio al proprio commercialista, con l’espressione “conferisco mandato a rappresentarmi con ogni facoltà di legge nel presente giudizio al dott. [OSCURATO:PERSONA]”, in calce all’avviso di trattazione dell’udienza per la sospensione del provvedimento impugnato. Essendo stato, dunque, l’atto di appello notificato ad un soggetto che non era stato eletto quale domiciliatario da nessuno dei due contribuenti(pur essendosi erroneamente qualificato il dott. [OSCURATO:PERSONA], nella memoria difensiva depositata in occasione dell’udienza di discussione del giudizio di primo grado, “domiciliatario” dei ricorrenti), essendo stato ricevuto l’incarico difensivo in primo grado solo da [OSCURATO:PERSONA], i contribuenti chiedono la cassazione della sentenza impugnata “con conseguente sostanziale conferma della sentenza di primo grado”. 1.1. All’esito dell’esame degli atti del fascicolo di merito, d eve darsi atto chenon si rinviene una valida elezione di domicilio, da parte dei contribuenti, presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA], che, peraltro, risulta essere stato nominato difensore solo da [OSCURATO:PERSONA], non anche da Giuseppe. Si rinviene, infatti, all’interno del fascicolo del giudizio di merito, il conferimento di incarico difensivo, ai sensi dell’art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 546 del 1992, solo da parte di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. l’avviso di r.g. n. 1401/2016a.c. 22 / 5 /202 5 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] trattazione dell’istanza di sospensione dell’atto impugnato in primo grado). Orbene, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, la notificazione è inesistente solo quando manchi qualsiasi collegamento tra il soggetto al quale l’atto viene notificato e quellonell’interesse del quale la legge prescrive lanotifica (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 6470 del 21/03/2011; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16759 del 29/07/2011; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 28285 del 18/12/2013). Nel caso di specie, tra il dott. [OSCURATO:PERSONA], al quale risulta essere stato notificato l’atto di appello dell’amministrazione, e [OSCURATO:PERSONA] esiste un collegamento, costituito dal mandato difensivo conferito dal secondo al primo nel corso del giudizio di primo grado. Tale collegamento fa sì che la notifica effettuata presso il dott. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], non sia inesistente, bensì nulla. 2. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio con riferimento al rapporto processuale tra l’amministrazione e [OSCURATO:PERSONA], con onere per l’amministrazione, rimasta soccombente in primo grado, di riassumere il giudizio di rinvio mediante notificazione del ricorso presso la residenza di [OSCURATO:PERSONA] dichiarata nel corso del giudizio di primo grado. 2.1. Con riferimento, invece, al rapporto processuale tra [OSCURATO:PERSONA] e l’amministrazione, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio (ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c.) perché il processo d’appello non poteva proseguire, a causa della - in effetti - omessa notificazione a [OSCURATO:PERSONA] dell’atto di gravame(con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado). 3. Con riferimento al rapporto processuale tra l’amministrazione e [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio. r.g. n. 1401/2016a.c. 22 / 5 /202 5 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con riguardo al rapporto processuale tra l’amministrazione e [OSCURATO:PERSONA], invece, per le spese del giudizio di appello non occorre provvedere, non avendo egli svolto in secondo grado attività difensiva (proprio in quanto non costituitosi) , mentre le spese del presente giudizio –relative a detto rapporto - seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M Accoglie il ricorso dientrambi i ricorrenti. Cassa la sentenza impugnata con riferimento al rapporto processuale tra l’Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA] e rinvia la causaalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al rapporto processuale tra l’Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA]. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 1.200,00per compensi, oltre al rimborso delle
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