CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28859/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che ha confermato la sua condanna per il reato di furto pluriaggravato, dichiarando, in riforma della pronunzia appellata, non doversi procedere nei suoi confronti per la concorrente contestazione di guida senza patente perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge penale in relazione alla mancata derubricazione del fatto nella corrispondente fattispecie tentata, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza che ritiene consumato il furto anche quando oggetto della sottrazione sia un'autovettura munita di sistema di antifurto satellitare, in quanto tale strumento non impedisce la sottrazione ed il contestuale illecito impossessamento del veicolo, ma ha la diversa funzione di agevolarne il recupero (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 42774 del 21/09/2016, Rv. 268471); Considerato che il secondo motivo, con cui il ricorrente contesta la configurabilità dell'aggravante della esposizione del veicolo ala pubblica fede, è reiterativo di quello proposto in sede di gravame e non si confronta con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene irrilevante l'adozione di particolari cautele volte a ridurre l'esposizione a pericolo del bene. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così