CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20544/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 43098/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecce che ha condannato l'imputato per il reato di minaccia, anche a fini civili; Rilevato che la sentenza impugnata è appellabile ex art. 37, comma 1, ultimo periodo, d.lgs 274 del 2000, dal momento che essa contiene statuizioni civili; all'appello dell'imputato, infatti, si applica la norma predetta, secondo la quale questi può proporre appello avverso le sentenze che applicano solo una pena pecuniaria quando impugna anche il capo relativo alle statuizioni civili; tale disposizione va coordinata con quella di cui all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, sicché è ammissibile anche l'appello che non contenga doglianze specificamente dirette contro le statuizioni civili ma che avversi solo quelle penali, salvo che non concerna solo specie ed entità della pena (Sez. 4, n. 31650 del 29/03/2018, Zuccaro, Rv. 273564 - 01; Sez. 2, n. 20190 del 14/04/2017, Santaluce, Rv. 269677 - 01; Sez. 2, n. 10344 del 23/02/2010, Gerratana, Rv. 246618). Ritenuto, pertanto, che il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso detta sentenza deve essere ritenuto un ricorso per saltum — in quanto presentato da chi ha diritto a proporre appello — e, pertanto, il ricorrente non poteva denunziare vizi motivazionali stante il divieto di cui all'art. 569, comma 3, primo periodo, cod. proc. pen., salvo che essi non fossero talmente radicali da privare il provvedimento impugnato di una struttura argomentativa effettiva, sì da incorrere nella violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Rilevato che il ricorrente deduce vizi motivazionali che non si risolvono in anomalie di tal fatta e che, pertanto, si impone, ai sensi dell'art. 569, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., la conversione del ricorso in appello, con trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce quale Giudice di appello, individuato ai sensi del successivo comma 4.; P. Q. M. Letto l'art. 569, comma 3, cod. proc. pen., converte il ricorso in appello e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce per il giudizio. Così deciso in Roma, il 27 aprile