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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37753/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3380/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura speciale a margine del la comparsa di costituzione di nuovo difensore. -ricorrente- Oggetto: TIA contro AMCA -[OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA]. -intimati- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 5753/17/2014,depositata il 06/06/2014.

Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 15/12/2022 tenuta in camera di consiglio , in difetto di richiesta di discussione orale, secondo la disciplina dettata dagli artt. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137 del 2020 e 7, d.l. n. 105 del 2021.

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso chiedendoil rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente ha proposto ricorso, affidato a sei motivi, contro gli avvis i di pagamento con i qual i il Comune di [OSCURATO:PERSONA] richiesto il pagamento di somme , a titolo di T I A , per gli anni2007, 2008 e 2009 .

L’adita CTP di Napoli , con sentenza n. 3 1 4 / 6 /1 2 , acco glieva il ricorsolimitatamente alle annualità 2007 e 2009.

La CTR della Campania, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 5753/17/2014, respingeval'appello della contribuente rilevando che l’obbligodi motivazione degli avvisi di pagamento ben poteva essere assolto per relationem e che , nel caso di specie, quel che rileva è “ il riferimento all’omesso pagamento della Tariffa di [OSCURATO:PERSONA] (TIA) rispettivamente per gli anni 2007, 2008 e 2009 e quindi alle bollette inviate in precedenza al contribuente (…) atti noti alla società appellante”.

Aggiungeva : che nelle fatture “sono specificamente indicati l’ubicazione dell’area tassata, la superficie in mq., la tariffa dovuta e i criteri di calcolo della tariffa” cosa che ha messo in grado la contribuente “di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni di diritto della pretesa tributaria fatta valere nei suoi confronti”; che la notifica degli avvisi di pagamento mediante l’affidamento a posteprivate (mail express)era stata valida mente eseguita da [OSCURATO:PERSONA] “perché in tal caso l’attività di recapito rimane all’interno del rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e l’agenzia di recapito, e permane in capo al primo la piena responsabilità per l’espletamento del servizio; che la facoltà di produrre nuovi documenti in appello è espressamente prevista dall’art. 58, d.lgs. n. 546 del 1992, e nel caso di specie “le fatture e gli avvisi di pagamento (sono stati) depositati in primo grado”; che non v’è alcuna preclusione da giudicato esterno atteso che, tra l’altro, c on l ’ invocata “sentenza n. 626/9/12 la CTP di Napoliha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere” a seguito di mero storno di fatture relativamente ad alcune annualità (2004 e 2005)nelle quali la struttura alberghiera era risultata in “condizioni di abbandono”.

La società [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sullabase di sei motivi.

Le partiintimate non ha nno s volto difese.

La ricorrente ha depositatomemoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la violazionee falsa applicazione degli artt. 3, l. n. 241 del 1990, 7, l. n. 212 del 2000, 32, comma 1, e 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, perché la CTR del Lazio avrebbe dovuto ritenere tardivo il deposito delladocumentazione asseritamente attestante la notifica della fattura, atto prodromico, relativamente alla TIA 2008, pur essendosi la concessionaria AMCA s.r.l. costituita nel giudizio di primo grado oltre il termine perentorio di cui all’art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992.

Con il secondo motivo lamenta, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 e n. 5 , c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.2712 c.c., perché la CTR non ha considerato che la fattura per TIA 2008 era stata tempestivamente disconosciuta dalla contribuente, sia per quanto concerne la sua conformità all’originale, trattandosi di mera copia fotostatica, sia per quanto concerne la ritual ità della notificazione.

Con il terzo motivo lamenta, in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 3e n. 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, l. n. 241 del 1990 e 7, l. n. 212 del 2000, perché la CTR avrebbe dovuto considerare illegittimo l’avviso di pagamento impugnatoin quanto non recava alcuna motivazione, né aveva allegati, né facev a richiamo ad alcuna fattura precedente.

Con il quarto motivo lamenta, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazionedel d.lgs. n. 22 del 1997, perché la CTR non hadelibato il rilievo che dalla fattura andasse comunque espunta l’IVA, alla luce della sentenza n. 238/2009 della Corte Costituzionale, che ha confermato la natura tributaria della Tariffa di [OSCURATO:PERSONA].

Con il quinto motivo lamenta, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3e n. 5 , c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, d.lgs. n. 261 del 1999, perché la CTR avrebbe dovuto considera re inesistente la notifica sia della fattura prodromica, sia dell’avviso di pagamento per TIA 2008 , in quanto eseguita per posta privata , non corrispondendo al vero che la tale modalità fosse dovuta ad una iniziativa di [OSCURATO:PERSONA].

Con il sesto motivo lamenta, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 e n.5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 507 del 1993, perché la CTR del Lazio avrebbe dovuto tenere conto del giudicato formatosi tra le parti, avuto riguardo alla sentenza n. 68 / 49/10 della CTR della Campania , che ha riconosciuto l’esenzione dalla TARSU sin dall’anno 2004, atteso che in altro giudizio, relativo a TIA 2010, il Comune e la Concessionaria hanno dichiarato di fare acquiescenza a tale precedente decisione, tanto da stornare la relativa pretesa tribut aria.

Deduce, altresì, che la rilevata mancanza di formale attestazione del passaggio in giudicato non assume rilievo decisivo atteso il pacifico decorso del termine per impugnare, ben potendo il giudice di merito ordinare il deposito della relativa documentazione.

La prima censura è infondata e non merita accoglimento.

La società ricorrente ripropone una tesi che il giudice di secondo grado ha esaminato e motivatamente disatteso, senza, peraltro, confrontarsi con il decisivo argomento che , n el processo tributario , i fascicoli di parte sono inseriti in modo definitivo nel fascicolo d'ufficio, fino al passaggio in giudicato della sentenza, ex art. 25 del d.lgs. n. 546 del 1992, e non possono essere ritirati dalle parti, per cui la documentazione depositata tardivamente nel giudizio di primo grado – come nel caso in esame - è utilizzabile in appello, in quanto già acquisita automaticamente e quindi “ritualmente” nel giudizio di impugnazione (Cass. n. n. 5429/2018; n. 16652/2018; n. 26115/2020).

La seconda censura è infondata.

Deduce la ricorrente di avere tempestivamente disconosciuto la fattura per TIA 2008, sia per quanto concerne la conformità dellacopia fotostatica all’originale, sia per quanto concerne la ritualità della notificazione, in assenza degli atti originali.

Per costante orientamento di questa Corte in tema di prova documentale, “l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessaprodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione dichiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità dellacopia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazionigeneriche o onnicomprensive” (Cass. n. 28096/2009 ; n. 14416/2013), e la contestazione “va operata -a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraversol'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differiscadall'originale” (Cass. n. 7775/2014; n. 27633/ 20 18 e Cass. n. 12730/2016 quest'ultima con riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall'agente della riscossione).

E' stato,altresì, precisato “ che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effettidel disconoscimento di una scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di verif icazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c. c. non impedisce al giudicedi accertare la conformità all'originale anche mediante altrimezzi di prova, comprese le presunzioni; ne consegue che l'avvenuta prod uzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copiaall'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (Cass. 311/2020 e Cass. n. 24456 / 2011 ; n. 9439 / 2010; n. 11269/2004).

Il giudice di merito , pertanto, non essen do vincolato alla contestazione della conformità all'originale, ben p uò ricorre re ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia all'originale ai fini della idoneità come mezzo di prova ex art.2719 c.c. (Cass. n.14950/2018).

Laterza censura è inammissibile prima che infondata.

La ricorrente lamentail fatto che la CTR ha escluso la mancanza di motivazione dell’avviso di pagamento oggetto d’ impugna zione in quanto, ad avviso del giudice di secondo grado , “i solleciti di pagamento fanno espresso riferimento (…) alle bollette inviate i n precedenza e quindi ad atti noti alla società” contribuente e “nel le fatture sono specificamente (…) i presupposti di fatto e le ragioni di diritto della pretesa tributaria”.

In tema di motivazione "per relationem" degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale elegale conoscenza (Cass. n. 29968/2019).

Anzitutto, a fronte di siffatto motivato giudizio del giudice d’appello, frutto di accertamento operato sulla scorta della documentazione versata in atti, il motivo d’impugnazione, per come formulato, si appalesa genericamente diretto ad ottenere una rivalutazione del materiale probatorio esaminato e si risolve nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità.Inoltre, va richiamato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 c.p.c., che nel giudizio tributario, impone, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una C ommissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell'avviso di accertamento, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l'esame del ricorso (tra le altre, Cass. n. 1614772017 ; n. 2928/2015; n. 9536/2013).

Laquarta censura è in ammissib i le .

La società ricorrente si duole perché la CTR non ha esamin ato il rilievo afferente alla debenza dell’IVA, dovendo essere espunt o il relativo importo dallafattura, stante la natura tributaria della Tariffa di [OSCURATO:PERSONA].

E, tuttavia, vìola il criterio dell'autosufficienza, il motivo di ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano "nuove" e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte (Cass. n. 17049/2015).

La quinta censura èparimenti inammissibile.

La CTR della Campania si è conformata al principio, affermato da questa Corte, secondo cui “(l)a notificazione a mezzo posta, è validamente eseguita anche se il plico sia consegnato al destinatario da un'agenzia privata di recapito, qualora il notificante si sia rivolto all'ufficio postale, e l'affidamento del plico all'agenzia privata sia avvenuto per autonoma determinazione dell'[OSCURATO:PERSONA], al quale il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, continua a riservare in via esclusiva gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, perché in tal caso l'attività di recapito rimane all'interno del rapporto tra l'[OSCURATO:PERSONA] e l'agenzia di recapito, e permane in capo al primo la piena responsabilità per l'espletamento del servizio.” ((Cass. n. 9111/2012).

La ricorrente, nel propo rre la censura , richiama il n. 3 e d il n. 5 dell’art. 360, comma primo, c.p.c.,mentre avrebbe dovuto contrastare la ricostruzione della fattispecie operata dal giudice di merito, il quale muove dall’affermazione, frutto anch’essa di accertamento operato sulla scorta della documentazione versata in atti, che il notificante si fosserivolto all’ufficio p ostale e che l’affidamento del plico all’ agenzia privata di recapito discendesse da una scelta di [OSCURATO:PERSONA] , indicando il fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, oggetto di discussione tra le parti, avente carattere decisivo, perchéavrebbe determinato un esito diverso della controversia.

La ricorrenteavrebbe dovuto dire, nel rigoroso rispetto di quanto prescritto dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., su quale “dato” , non esaminato, si fonda l a propria alternativa ricostruzione della fattispecie per cui è causa, incentrata sull a prospettata consegna diretta del plico a [OSCURATO:PERSONA] da parte del notificante.

Vero è che il motivo nonconsente alla Corte di legittimità, che non è tenuta a ricercare gli attieventualmente rilevant i , di addivenire ad una decisione sul punto , fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra,di per sé , il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico , rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass. Sez.

Un. n. 8053/2014e n. 19881/2014 ; Cass. n. 27415/2018 ).

La sesta ed ultima censura è infondata.

La ricorrenteripropone alla Corte l’eccezione di giudicato esterno cheil giudice di appello ha disatteso con decisione che appare in linea con la giurisprudenza di legittimità.

Aprescindere dal rilievo formale della mancanzadella certificazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c., che non può essere superat a con il riferimento alla mancata contestazione di controparte (Cas. n. 9746/2017; 20974/2018), preme osservare che l’efficacia del giudicato esterno è subordinata alla sussistenza (tra l’altro) di un indefettibile requisito, e cioè che l’accertamento precedente mente compiuto concerna la soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, in termini tali che detto accertamento abbia formato la premessa logica indispensabile alla statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, sicchéè solo questo che preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto nell’ambito della controversia venuta successivamente in fase di decisione.

Si tratta diprincipio desumibile da pregresse pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e t ale efficacia, che riguarda anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodid'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad undeterminato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacitàcontributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi d ella fattispecie che, estendendosi aduna pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminariall'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente.

In riferimento a tali elementi, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appare d'altronde coerente non solo con l'oggetto del giudizio tributario, che attraverso l'impugnazione dell'atto mira all'accertamento nel merito della pretesa tributaria,entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutiva dell'accertamento dell'Amministrazione finanziaria (salvo che il giudizio non si risolvanell'annullamento dell'atto per vizi formali o per vizio di motivazione), ma anche con la considerazi one unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzare l'efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale norma agendi cui devono conformarsi tanto l'Amministrazione finanziaria quanto il contribuente nell'individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi d'imposta .

" (Cass. Sez.

U n . n. 13916/2006; Cass. n. 23032/2015; Cass. n. 8658/2001, n. 6883/2001).

Cionondimeno, avuto riguardo al contenuto della richiamata sentenza n. 483/06/09 emessa dalla CTR della Campania, che ha riconosciuto il diritto all’esenzione dal pagamento della TARSU,ai sensi dell’art. 62, d.lgs. n. 507 del 1993, difetta nel caso di specie il presupposto dell'identità degli accertamenti di fatto riguardo a punto comune alle controversie, atteso che il relativo presupposto fattuale si pone in stretta relazione conun elemento, l'inutilizzabilità dell’immobile tassato, il cui accertamento fattuale non può che essere peculiare rispetto allo specifico periodo temporale che attiene l’ atto impositivo impugnato (nellafattispecie, TARSU ann i 200 4/2005 ) .Eventuali situazioni che hanno impedito l'uso della struttura alberghiera,per loro natura variabili, ben possono non essersi protratte oltreun certo temp o .

Le stesse, a ben vedere,neppure riguardano gli elementi costitutivi della fattispecie impositiva, a carattere tendenzialmente permanete e comuni ai vari periodi d’imposta, ai quali va ricollegato l’e ffetto preclusivo di cui si discute (Cass. n. 4832/2015 ; n. 21935/ 2017 ; n. 23495/2018).

E’ appena il caso di ricordare,per quanto concerne la richiamata sentenza della CTP di Napoli, che una pronuncia di cessazione della materia del contendere non è idonea a produrre tra le parti gli effetti del giudicato sostanzialedal momento che presuppone il venir meno dell’interesse processuale, ex art. 100 c.p.c., e dunque la mera assoluzione dal processo. come tale priva di effetti di giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c.(Cass. n. 33486/2018).

Non v’è luogo a pronuncia sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3380/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura speciale a margine del la comparsa di costituzione di nuovo difensore. -ricorrente- Oggetto: TIA contro AMCA -[OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA]. -intimati- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 5753/17/2014,depositata il 06/06/2014. Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 15/12/2022 tenuta in camera di consiglio , in difetto di richiesta di discussione orale, secondo la disciplina dettata dagli artt. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137 del 2020 e 7, d.l. n. 105 del 2021. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso chiedendoil rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente ha proposto ricorso, affidato a sei motivi, contro gli avvis i di pagamento con i qual i il Comune di [OSCURATO:PERSONA] richiesto il pagamento di somme , a titolo di T I A , per gli anni2007, 2008 e 2009 . L’adita CTP di Napoli , con sentenza n. 3 1 4 / 6 /1 2 , acco glieva il ricorsolimitatamente alle annualità 2007 e 2009. La CTR della Campania, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 5753/17/2014, respingeval'appello della contribuente rilevando che l’obbligodi motivazione degli avvisi di pagamento ben poteva essere assolto per relationem e che , nel caso di specie, quel che rileva è “ il riferimento all’omesso pagamento della Tariffa di [OSCURATO:PERSONA] (TIA) rispettivamente per gli anni 2007, 2008 e 2009 e quindi alle bollette inviate in precedenza al contribuente (…) atti noti alla società appellante”. Aggiungeva : che nelle fatture “sono specificamente indicati l’ubicazione dell’area tassata, la superficie in mq., la tariffa dovuta e i criteri di calcolo della tariffa” cosa che ha messo in grado la contribuente “di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni di diritto della pretesa tributaria fatta valere nei suoi confronti”; che la notifica degli avvisi di pagamento mediante l’affidamento a posteprivate (mail express)era stata valida mente eseguita da [OSCURATO:PERSONA] “perché in tal caso l’attività di recapito rimane all’interno del rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e l’agenzia di recapito, e permane in capo al primo la piena responsabilità per l’espletamento del servizio; che la facoltà di produrre nuovi documenti in appello è espressamente prevista dall’art. 58, d.lgs. n. 546 del 1992, e nel caso di specie “le fatture e gli avvisi di pagamento (sono stati) depositati in primo grado”; che non v’è alcuna preclusione da giudicato esterno atteso che, tra l’altro, c on l ’ invocata “sentenza n. 626/9/12 la CTP di Napoliha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere” a seguito di mero storno di fatture relativamente ad alcune annualità (2004 e 2005)nelle quali la struttura alberghiera era risultata in “condizioni di abbandono”. La società [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sullabase di sei motivi. Le partiintimate non ha nno s volto difese. La ricorrente ha depositatomemoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la violazionee falsa applicazione degli artt. 3, l. n. 241 del 1990, 7, l. n. 212 del 2000, 32, comma 1, e 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, perché la CTR del Lazio avrebbe dovuto ritenere tardivo il deposito delladocumentazione asseritamente attestante la notifica della fattura, atto prodromico, relativamente alla TIA 2008, pur essendosi la concessionaria AMCA s.r.l. costituita nel giudizio di primo grado oltre il termine perentorio di cui all’art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992. Con il secondo motivo lamenta, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 e n. 5 , c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.2712 c.c., perché la CTR non ha considerato che la fattura per TIA 2008 era stata tempestivamente disconosciuta dalla contribuente, sia per quanto concerne la sua conformità all’originale, trattandosi di mera copia fotostatica, sia per quanto concerne la ritual ità della notificazione. Con il terzo motivo lamenta, in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 3e n. 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, l. n. 241 del 1990 e 7, l. n. 212 del 2000, perché la CTR avrebbe dovuto considerare illegittimo l’avviso di pagamento impugnatoin quanto non recava alcuna motivazione, né aveva allegati, né facev a richiamo ad alcuna fattura precedente. Con il quarto motivo lamenta, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazionedel d.lgs. n. 22 del 1997, perché la CTR non hadelibato il rilievo che dalla fattura andasse comunque espunta l’IVA, alla luce della sentenza n. 238/2009 della Corte Costituzionale, che ha confermato la natura tributaria della Tariffa di [OSCURATO:PERSONA]. Con il quinto motivo lamenta, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3e n. 5 , c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, d.lgs. n. 261 del 1999, perché la CTR avrebbe dovuto considera re inesistente la notifica sia della fattura prodromica, sia dell’avviso di pagamento per TIA 2008 , in quanto eseguita per posta privata , non corrispondendo al vero che la tale modalità fosse dovuta ad una iniziativa di [OSCURATO:PERSONA]. Con il sesto motivo lamenta, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 e n.5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 507 del 1993, perché la CTR del Lazio avrebbe dovuto tenere conto del giudicato formatosi tra le parti, avuto riguardo alla sentenza n. 68 / 49/10 della CTR della Campania , che ha riconosciuto l’esenzione dalla TARSU sin dall’anno 2004, atteso che in altro giudizio, relativo a TIA 2010, il Comune e la Concessionaria hanno dichiarato di fare acquiescenza a tale precedente decisione, tanto da stornare la relativa pretesa tribut aria. Deduce, altresì, che la rilevata mancanza di formale attestazione del passaggio in giudicato non assume rilievo decisivo atteso il pacifico decorso del termine per impugnare, ben potendo il giudice di merito ordinare il deposito della relativa documentazione. La prima censura è infondata e non merita accoglimento. La società ricorrente ripropone una tesi che il giudice di secondo grado ha esaminato e motivatamente disatteso, senza, peraltro, confrontarsi con il decisivo argomento che , n el processo tributario , i fascicoli di parte sono inseriti in modo definitivo nel fascicolo d'ufficio, fino al passaggio in giudicato della sentenza, ex art. 25 del d.lgs. n. 546 del 1992, e non possono essere ritirati dalle parti, per cui la documentazione depositata tardivamente nel giudizio di primo grado – come nel caso in esame - è utilizzabile in appello, in quanto già acquisita automaticamente e quindi “ritualmente” nel giudizio di impugnazione (Cass. n. n. 5429/2018; n. 16652/2018; n. 26115/2020). La seconda censura è infondata. Deduce la ricorrente di avere tempestivamente disconosciuto la fattura per TIA 2008, sia per quanto concerne la conformità dellacopia fotostatica all’originale, sia per quanto concerne la ritualità della notificazione, in assenza degli atti originali. Per costante orientamento di questa Corte in tema di prova documentale, “l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessaprodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione dichiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità dellacopia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazionigeneriche o onnicomprensive” (Cass. n. 28096/2009 ; n. 14416/2013), e la contestazione “va operata -a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraversol'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differiscadall'originale” (Cass. n. 7775/2014; n. 27633/ 20 18 e Cass. n. 12730/2016 quest'ultima con riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall'agente della riscossione). E' stato,altresì, precisato “ che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effettidel disconoscimento di una scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di verif icazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c. c. non impedisce al giudicedi accertare la conformità all'originale anche mediante altrimezzi di prova, comprese le presunzioni; ne consegue che l'avvenuta prod uzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copiaall'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (Cass. 311/2020 e Cass. n. 24456 / 2011 ; n. 9439 / 2010; n. 11269/2004). Il giudice di merito , pertanto, non essen do vincolato alla contestazione della conformità all'originale, ben p uò ricorre re ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia all'originale ai fini della idoneità come mezzo di prova ex art.2719 c.c. (Cass. n.14950/2018). Laterza censura è inammissibile prima che infondata. La ricorrente lamentail fatto che la CTR ha escluso la mancanza di motivazione dell’avviso di pagamento oggetto d’ impugna zione in quanto, ad avviso del giudice di secondo grado , “i solleciti di pagamento fanno espresso riferimento (…) alle bollette inviate i n precedenza e quindi ad atti noti alla società” contribuente e “nel le fatture sono specificamente (…) i presupposti di fatto e le ragioni di diritto della pretesa tributaria”. In tema di motivazione "per relationem" degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale elegale conoscenza (Cass. n. 29968/2019). Anzitutto, a fronte di siffatto motivato giudizio del giudice d’appello, frutto di accertamento operato sulla scorta della documentazione versata in atti, il motivo d’impugnazione, per come formulato, si appalesa genericamente diretto ad ottenere una rivalutazione del materiale probatorio esaminato e si risolve nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità.Inoltre, va richiamato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 c.p.c., che nel giudizio tributario, impone, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una C ommissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell'avviso di accertamento, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l'esame del ricorso (tra le altre, Cass. n. 1614772017 ; n. 2928/2015; n. 9536/2013). Laquarta censura è in ammissib i le . La società ricorrente si duole perché la CTR non ha esamin ato il rilievo afferente alla debenza dell’IVA, dovendo essere espunt o il relativo importo dallafattura, stante la natura tributaria della Tariffa di [OSCURATO:PERSONA]. E, tuttavia, vìola il criterio dell'autosufficienza, il motivo di ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano "nuove" e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte (Cass. n. 17049/2015). La quinta censura èparimenti inammissibile. La CTR della Campania si è conformata al principio, affermato da questa Corte, secondo cui “(l)a notificazione a mezzo posta, è validamente eseguita anche se il plico sia consegnato al destinatario da un'agenzia privata di recapito, qualora il notificante si sia rivolto all'ufficio postale, e l'affidamento del plico all'agenzia privata sia avvenuto per autonoma determinazione dell'[OSCURATO:PERSONA], al quale il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, continua a riservare in via esclusiva gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, perché in tal caso l'attività di recapito rimane all'interno del rapporto tra l'[OSCURATO:PERSONA] e l'agenzia di recapito, e permane in capo al primo la piena responsabilità per l'espletamento del servizio.” ((Cass. n. 9111/2012). La ricorrente, nel propo rre la censura , richiama il n. 3 e d il n. 5 dell’art. 360, comma primo, c.p.c.,mentre avrebbe dovuto contrastare la ricostruzione della fattispecie operata dal giudice di merito, il quale muove dall’affermazione, frutto anch’essa di accertamento operato sulla scorta della documentazione versata in atti, che il notificante si fosserivolto all’ufficio p ostale e che l’affidamento del plico all’ agenzia privata di recapito discendesse da una scelta di [OSCURATO:PERSONA] , indicando il fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, oggetto di discussione tra le parti, avente carattere decisivo, perchéavrebbe determinato un esito diverso della controversia. La ricorrenteavrebbe dovuto dire, nel rigoroso rispetto di quanto prescritto dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., su quale “dato” , non esaminato, si fonda l a propria alternativa ricostruzione della fattispecie per cui è causa, incentrata sull a prospettata consegna diretta del plico a [OSCURATO:PERSONA] da parte del notificante. Vero è che il motivo nonconsente alla Corte di legittimità, che non è tenuta a ricercare gli attieventualmente rilevant i , di addivenire ad una decisione sul punto , fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra,di per sé , il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico , rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014e n. 19881/2014 ; Cass. n. 27415/2018 ). La sesta ed ultima censura è infondata. La ricorrenteripropone alla Corte l’eccezione di giudicato esterno cheil giudice di appello ha disatteso con decisione che appare in linea con la giurisprudenza di legittimità. Aprescindere dal rilievo formale della mancanzadella certificazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c., che non può essere superat a con il riferimento alla mancata contestazione di controparte (Cas. n. 9746/2017; 20974/2018), preme osservare che l’efficacia del giudicato esterno è subordinata alla sussistenza (tra l’altro) di un indefettibile requisito, e cioè che l’accertamento precedente mente compiuto concerna la soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, in termini tali che detto accertamento abbia formato la premessa logica indispensabile alla statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, sicchéè solo questo che preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto nell’ambito della controversia venuta successivamente in fase di decisione. Si tratta diprincipio desumibile da pregresse pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e t ale efficacia, che riguarda anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodid'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad undeterminato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacitàcontributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi d ella fattispecie che, estendendosi aduna pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminariall'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente. In riferimento a tali elementi, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appare d'altronde coerente non solo con l'oggetto del giudizio tributario, che attraverso l'impugnazione dell'atto mira all'accertamento nel merito della pretesa tributaria,entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutiva dell'accertamento dell'Amministrazione finanziaria (salvo che il giudizio non si risolvanell'annullamento dell'atto per vizi formali o per vizio di motivazione), ma anche con la considerazi one unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzare l'efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale norma agendi cui devono conformarsi tanto l'Amministrazione finanziaria quanto il contribuente nell'individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi d'imposta . " (Cass. Sez. U n . n. 13916/2006; Cass. n. 23032/2015; Cass. n. 8658/2001, n. 6883/2001). Cionondimeno, avuto riguardo al contenuto della richiamata sentenza n. 483/06/09 emessa dalla CTR della Campania, che ha riconosciuto il diritto all’esenzione dal pagamento della TARSU,ai sensi dell’art. 62, d.lgs. n. 507 del 1993, difetta nel caso di specie il presupposto dell'identità degli accertamenti di fatto riguardo a punto comune alle controversie, atteso che il relativo presupposto fattuale si pone in stretta relazione conun elemento, l'inutilizzabilità dell’immobile tassato, il cui accertamento fattuale non può che essere peculiare rispetto allo specifico periodo temporale che attiene l’ atto impositivo impugnato (nellafattispecie, TARSU ann i 200 4/2005 ) .Eventuali situazioni che hanno impedito l'uso della struttura alberghiera,per loro natura variabili, ben possono non essersi protratte oltreun certo temp o . Le stesse, a ben vedere,neppure riguardano gli elementi costitutivi della fattispecie impositiva, a carattere tendenzialmente permanete e comuni ai vari periodi d’imposta, ai quali va ricollegato l’e ffetto preclusivo di cui si discute (Cass. n. 4832/2015 ; n. 21935/ 2017 ; n. 23495/2018). E’ appena il caso di ricordare,per quanto concerne la richiamata sentenza della CTP di Napoli, che una pronuncia di cessazione della materia del contendere non è idonea a produrre tra le parti gli effetti del giudicato sostanzialedal momento che presuppone il venir meno dell’interesse processuale, ex art. 100 c.p.c., e dunque la mera assoluzione dal processo. come tale priva di effetti di giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c.(Cass. n. 33486/2018). Non v’è luogo a pronuncia sulle spese processuali. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif
Sentenza Cassazione n. 37753/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris